In Italia finalmente – è proprio il caso di dire – con la legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, è stata introdotto per la prima volta un sistema sanzionatorio pesante, volto a tutelare il bene ambiente da qualsiasi forma di illecito e/o di aggressione.
Una svolta, che non solo gli operatori giuridici ma anche la intera collettività attendeva, attraverso la quale lo Stato italiano, uscendo da una situazione di “impasse” a dir poco imbarazzante, ha innovato una materia, quale quella ambientale, e sotto il profilo sostanziale e sotto quello strettamente processuale/probatorio, così offrendo una risposta sanzionatoria a fenomeni criminali dilaganti, fino ad oggi mai intaccati da una normativa legislativa molto poco incisiva oltre che palesemente desueta.
Il Legislatore ha dunque introdotto nel sistema penale due nuove figure delittuose – prima erano semplici contravvenzioni – (inquinamento ambientale e disastro ambientale), corredandole con una serie di previsioni incriminatrici ritenute necessarie per la tenuta dell’intero sistema, oltre che in funzione di raccordo e/o integrazione con il Codice dell’Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli enti.
Venendo al concreto, la nuova legge si compone di tre articoli e una serie di disposizioni che hanno introdotto nel nostro codice penale ben dodici articoli (da 452 bis- a 452 terdecies), tra i quali ben cinque nuovi delitti: oltre ai suindicati inquinamento e disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica.
Oltre ad un sistema sanzionatorio decisamente più penetrante ed efficace rispetto al precedente, il nuovo quadro normativo introduce una serie di disposizioni sicuramente destinate ad incidere sotto il profilo processuale; ci si riferisce, in particolare, all’ingresso dell’istituto del cosiddetto “ravvedimento operoso” dei soggetti che si mostrano collaborativi con l’autorità giudiziaria prima della definizione del processo, rispetto ai quali viene sicuramente concessa una attenuazione delle sanzioni previste dalla legge.
Ma si segnalano, altresì, l’obbligo per il condannato – e il dato è di non poco conto – di ripristinare lo stato dei luoghi, ove non irrimediabilmente compromessi, e soprattutto il raddoppio dei termini di prescrizione dei reati in questione che, fino ad oggi, restavano, di fatto, impuniti, anche alla luce di un sistema processuale lento, farraginoso e spesso incapace di dare risposte certe ed efficaci.
Se a ciò aggiungiamo anche le apposite misure in tema di confisca delle aree inquinate e di altre pene accessorie, oltre alla revisione della disciplina amministrativa delle persone giuridiche (enti) in caso di reati ambientali, ne ricaviamo un quadro complessivo certamente capace di incidere – ed è la speranza di noi tutti – in maniera più capillare su un fenomeno, quale quello dell’inquinamento e/o della alterazione dell’ecosistema, che negli ultimi decenni ha prodotto disastri incalcolabili, molti dei quali di matrice mafiosa (si pensi alle discariche incontrollate della “Terra dei Fuochi”), come tali incidenti pesantemente non solo sul sistema ambiente ma anche sulla qualità della vita dell’intera collettività.
È di tutta evidenza, che la novella legislativa ha una portata innovativa senza precedenti, con l’auspicio che possa davvero arginare se non neutralizzare alla radice, fatti e/o condotte illecite che per lungo tempo hanno contribuito ad alterare e ancor più a deturpare il nostro territorio.