Responsabilità medica: niente punibilità in caso di colpa lieve

La nuova disciplina in materia di tutela della salute, ed in particolare l’art. 3 della legge 8 novembre 2012 n. 189, dispone che l’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.

La disposizione di legge prevede nello specifico due innovazioni di grande rilievo: 1) l’importanza e/o la valorizzazione delle cosiddette linee guida e delle pratiche terapeutiche come sostenute dal sapere scientifico; 2) la distinzione, sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato, tra la colpa lieve e la colpa grave.

La novella, sul punto, non è di poco conto, alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia, e sotto il profilo della valorizzazione e/o qualificazione delle linee guida, e sotto il profilo della colpa professionale in presenza di una condotta più o meno grave.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità del medico, le linee guida possono assumere rilevanza quando indicano degli standards diagnostico-terapeutici che siano conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica e in ogni caso non ispirate a logiche di economicità della gestione sanitaria; tanto al fine di assicurare le cure migliori per il paziente piuttosto che un contenimento delle spese.

Proprio attraverso le indicazioni fornite dalle linee guida, il giudice penale – in uno alla novella legislativa su citata – potrà individuare eventuali comportamenti e/o condotte censurabili da parte del professionista, anche avvalendosi, ove necessario, di perizia al fine di verificare la sussistenza o meno di situazioni particolari, che avrebbero – valutazione da operare caso per caso – potuto imporre un percorso diagnostico-terapeutico alternativo rispetto a quello tipizzato dai protocolli ufficiali.

Dal punto di vista pratico, anche in ragione della peculiarità della professione medica, che di per sé non è ancorata a regole rigorose e predeterminate, il sanitario è sempre tenuto a scegliere la miglior cura possibile per il paziente.

Peraltro, nell’ottica della definizione e/o individuazione della ratio della modifica normativa in materia, il Giudice di Legittimità, sulla scia di plurime pronunce sul punto, ha enunciato i princìpi di diritto ai quali il giudice di merito dovrà uniformarsi ai fini della valutazione della responsabilità penale del sanitario derivante da colpa professionale; e proprio sulla scorta di tanto, si è ribadito con estrema fermezza il princìpio secondo il quale le linee guida non possono intendersi quale strumento di precostituita, assoluta affidabilità, tanto che lo stesso Legislatore, conscio evidentemente della particolare delicatezza del problema, ha giustamente ritenuto di circoscrivere l’ambito di operatività e/o di affidabilità delle stesse all’accreditamento presso la comunità scientifica.

Il medico, dunque, potrà in concreto invocare il nuovo e favorevole parametro di valutazione della sua condotta professionale, solo se si sia scrupolosamente attenuto a direttive fondate e riconosciute dalla comunità scientifica.

Tale princìpio, come scolpito dalla novella, e nell’ottica di valutazione del Legislatore al difficile approccio alla professione sanitaria, circoscrive la rilevanza penale alle sole condotte connotate da colpa non lieve.

È chiaro, tuttavia, che la casistica in materia può prospettare e/o addirittura imporre al medico di discostarsi dai protocolli riconosciuti, se non derogarvi radicalmente; in tali casi, sempre nella logica del nuovo testo di legge, il sanitario che tuttavia inquadri il caso sottopostogli nelle sue linee generali, ma non persegua in maniera meticolosa l’adeguamento delle direttive nello specifico, non sarà censurabile in ambito penale laddove la strategia ordinaria posta in essere determini un errore di lieve entità.

In definitiva, il nuovo scenario offerto agli addetti ai lavori, se da un lato ha ridimensionato l’alveo del “penalmente rilevante” nell’ambito della professione medica, dall’altro necessita di ulteriori interventi volti a colmare inevitabili lacune e/o vuoti normativi in una materia così complessa quanto estremamente diversificata.

 

 

 

 

 

 

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