L’entrata in vigore del Disegno di legge Gelli (che porta la firma del responsabile Sanità del Partito Democratico, Federico Gelli) ridisegna una materia importante quanto estremamente delicata, già oggetto, peraltro, di precedenti e non irrilevanti modifiche con la ormai superata legge Balduzzi del 2012.
La novella si pone come obiettivo quello di riformare profondamente il tema delle responsabilità, sia in ambito civile che penale, dei medici nei confronti del paziente.
Tanto al fine di migliorarne il rapporto di fiducia che, stando anche ai dati statistici, si è andato sempre più deteriorando, con l’ovvia conseguenza di un deciso incremento del contenzioso in materia, unito ai timori, sempre più fondati, da parte del professionista di essere un domani citato in giudizio dal paziente o dai suoi eredi.
Non a caso, in questi ultimi tempi, si sente sempre più di frequente parlare della cosiddetta Medicina Difensiva, consistente in tutte quelle condotte e/o accorgimenti posti in essere dagli addetti ai lavori (medici, infermieri etc.), per non incorrere in eventuali responsabilità.
Ecco, quindi, che la spasmodica ricerca da parte di questi ultimi, di cure alternative e spesso anche rischiose, pur di assicurare ad ogni costo la salute del paziente e allo stesso tempo di evitare una citazione in giudizio, ha indotto il legislatore ad intervenire nuovamente sulla materia, riscrivendola, di fatto, ed avendo di mira due obiettivi da raggiungere: garantire una maggiore tutela al sanitario e al contempo, assicurare una maggiore trasparenza nei confronti dei pazienti, anche sotto il profilo di uno snellimento procedurale per garantire le vittime e/o gli eredi delle pretese risarcitorie.
Tuttavia, come tutte le leggi, non sono mancate perplessità unite ad accesi dibattiti, soprattutto in ambito dottrinario; la stessa Corte di Cassazione ha cercato di porre rimedio ad evidenti profili di “incoerenza normativa” come introdotti dalla novella legislativa, con la valorizzazione delle cosiddette Linee Guida.
Tanto, perché la portata dell’intervento legislativo è subito apparsa poco chiara, a fronte del concorso di due condizioni che, di fatto, tendono ad escludersi reciprocamente: e cioè, la sussistenza di un profilo di colpa per il medico, nonostante la puntuale osservanza delle linee guida e buone pratiche accreditate. Orbene, la riforma da poco approvata neutralizza la previgente distinzione tra colpa grave e colpa lieve, lasciando immutata, invece, la individuazione dei destinatari della disciplina.
Il “cuore” della nuova legge, in pratica, è individuabile nel secondo comma dell’art. 590 sexies del codice penale, secondo il quale la punibilità del sanitario è esclusa laddove concorrano tre presupposti: 1) la realizzazione dell’evento a causa di imperizia del medico; 2) il rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida come pubblicate ai sensi di legge; 3) l’adeguatezza delle stesse linee guida alle specificità del caso concreto.
Come spesso accade, l’aspetto teorico non va di pari passo con quello pratico: sotto quest’ultimo profilo, infatti, è facilmente rilevabile come la nuova disposizione normativa sia di difficile applicazione, atteso che il contemporaneo rispetto delle condizioni di cui ai punti 2) e 3), si palesa in compatibile con quella di cui al punto 1).
Inutile osservare, concludendo sul punto, come tale intervento riformatore abbia suscitato una pioggia di critiche e di malumori, soprattutto da parte di coloro- e sono evidentemente in tanti- che auspicavano la previsione di una disciplina ad hoc, in riferimento ad un settore come quello della responsabilità sanitaria, che non può e non merita di essere “liquidato” con semplici correttivi, spesso disancorati da un logica che tenga conto di tutte le peculiarità di una materia tanto complessa, quanto estremamente delicata.