Abbassare la soglia di spendibilità del contante davvero favorisce la lotta al riciclaggio?

L’esperienza del lockdown e della quarantena, dell’isolamento sociale, dello smart-working (o come criticamente definito da mio fratello, manager delle risorse umane, home-working) e, ancora, della didattica a distanza ha restituito alle famiglie anche qualcosa di buono: il piacere di ritrovarsi, tutti insieme, seduti a tavola davanti a un piatto di pasta, ad ascoltare il notiziario. Capita così che, persino, mia figlia debba assistere agli esercizi di slang del presidente Giuseppe Conte. Galeotta fu l’espressione cashless!

Non l’avesse mai detto. La polemica casalinga si è innescata su temi per niente futili, anzi preoccupanti, fino a evolversi sul tavolo dell’economia politica e della politica economica: “In un paese che non accetta l’uso del denaro contante, che ne sarà del mio salvadanaio?”.

A porre quella domanda – soltanto apparentemente – banale, una tredicenne, reduce della discussione di una tesina dal titolo: Le fave di cacao. Come si fa a sostenere che il denaro contante sia l’origine di tutti i mali, compresi il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo internazionale, quando il tuo interlocutore – fresco di studi e forte di aver concluso il suo secondo ciclo di studi con il massimo dei voti – sa bene che le fave di cacao sono, probabilmente, il primo esempio di moneta utilizzata per gli scambi commerciali, antenato dei bulbi di tulipano e, addirittura, trisavolo del bitcoin?

Non v’è dubbio che il contante rappresenti, da sempre, il principale canale di riciclaggio dei proventi di attività illecita e contingentarne l’uso non manca di sortire risultati strategici, apprezzabili anche in termini di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale. È pur vero che tanto il riciclaggio quanto il finanziamento del terrorismo sono, per loro natura, fenomeni poliedrici e che, nel tempo, hanno mostrato di essere capaci di mutare. Se fino agli anni Settanta il riciclaggio si fondava, quasi esclusivamente, sull’attività dei cosiddetti “spalloni” che attraversavano i confini nazionali per spostare masse di denaro contante verso paesi a fiscalità privilegiata; già a partire dagli anni Ottanta, a transitare da un conto bancario all’altro era soltanto il valore economico di una moneta già smaterializzata, per effetto di operazioni bancarie transnazionali poggiate su architetture societarie a dir poco creative; più tardi, con l’avvento di Internet, la moneta diventa elettronica e le operazioni finanziarie vengono effettuate restando comodamente seduti sul divano di casa, in Rete; infine, abbiamo assistito a quello che sembrerebbe essere l’ultimo stadio della smaterializzazione della moneta: la moneta virtuale o criptovaluta che rende ancora più complesso il lavoro di indagine che punta a ricostruire l’origine e la destinazione dei flussi finanziari.

Ecco perché il riciclaggio dei proventi di attività illecita resta sempre – purtroppo – il fenomeno che più inquina il sistema di economia legale globale, nonostante, con il passare degli anni, continuiamo ad apprezzare i risultati investigativi messi a segno dai militari della Guardia di Finanza che, proprio in questi giorni (in occasione del 246° anniversario della fondazione del Corpo) dichiarano di aver sottratto alle casse del riciclaggio di denaro sporco oltre 1,8 miliardi di euro.

A ben vedere, l’evoluzione del fenomeno del riciclaggio sin qui sinteticamente descritta è stata scandita dal crescente livello di attenzione che le autorità governative, impegnate nella lotta per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale, hanno impresso proprio all’utilizzo del denaro contante. Quanto maggiore è stata l’attenzione investigativa verso il cash, tanto più le organizzazioni criminali hanno saputo diversificare la forma di manifestazione di quei proventi di attività illecita, attribuendo valore d’acquisto all’algoritmo di una moneta virtuale o, piuttosto, a un bene contraffatto, magari un’opera d’arte o a prodotti del falso Made in Italy. Prova ne sia il fenomeno del cyberlaudering e quello del riciclaggio merceologico, quest’ultimo fondato sul riciclaggio non del denaro, bensì, dei beni e delle utilità frutto di attività illecita. In entrambi i casi, oggetto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale non è la moneta sonante, bensì il potere d’acquisto attribuito direttamente a beni o utilità frutto di attività illecita.

La scadenza del prossimo 1° luglio segna un’altra tacca a quel crescente livello di attenzione che l’autorità governativa nazionale dedica alle modalità di utilizzo del denaro contante. Per la quinta volta in poco più di dodici anni, assistiamo a una manovra di riduzione del limite alla circolazione del contante, stavolta prevista dal legislatore del comma 3-bis dell’art. 49 del D.Lgs. 231/2007[1].

Ecco quindi che quei trasferimenti di denaro contante che, sino al 30 giugno, potevano essere considerati normali pagamenti effettuati tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, saranno considerati spregiudicate violazioni della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, come tali passibili di sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 2mila fino al massimo di 50mila euro.

Un provvedimento tutt’altro che definitivo, visto che lo stesso menzionato articolo del decreto Antiriciclaggio prevede già un ulteriore abbassamento della soglia di spendibilità del contante che dal 1° gennaio 2022 arriverà a 999,99 euro[2]. Del resto, nemmeno gli altri sette provvedimenti che, a partire dal 28 aprile del 2008, si sono avvicendati, alternando riduzioni della soglia di spendibilità del contante a successivi aumenti, hanno mai avuto la pretesa di essere definitivi; anzi, a volerne disegnare l’andamento ne scaturirebbe un “elettrocardiogramma” segno di una sorta di aritmia da contante cronica.

Nell’ottica della politica Antiriciclaggio, questo ulteriore abbassamento della soglia di spendibilità del contante potrà, pure, rappresentare il presupposto di un più attento monitoraggio, in chiave, preventiva delle attività criminali; tuttavia, il rischio concreto – già acutamente segnalato dal Presidente dell’Eurispes, il prof. Gian Maria Fara – è che, specialmente in una fase di post pandemia, caratterizzata da oltre un milione di nuovi poveri, la riduzione dell’uso del contante possa nuocere più che all’evasione fiscale e alla criminalità, ai cittadini onesti.

Quella che ci troviamo ad affrontare è una fase storica che molti autorevoli osservatori hanno potuto paragonare soltanto al periodo post-bellico della Seconda Guerra Mondiale, un periodo storico in cui, proprio come allora, risulta urgente riuscire a programmare e a dare attuazione a un sistema di investimenti strutturato.

Se è vero, come è vero, che «ben oltre 400mila italiani hanno perso lavoro tra marzo e aprile, mentre gli inattivi (coloro che non hanno lavoro e hanno smesso di cercarlo) sono aumentati di 746mila unità» e che «l’epidemia di Coronavirus ha fatto salire di oltre un milione i nuovi poveri che nel 2020 hanno bisogno di aiuto anche per mangiare»[3], allora, ci si dovrà – quantomeno – interrogare su quali debbano essere le principali priorità di una politica che possa essere davvero di “rilancio” al di là degli eleganti proclami.

Si potrebbe valutare l’ipotesi di far slittare l’efficacia del provvedimento che limita ulteriormente l’utilizzo del denaro contante o, meglio ancora, di cancellare quella parte del provvedimento che abbassa la soglia di utilizzo del contante a 2mila euro già dal 1° luglio e provare a salvare, invece, gli effetti della stessa norma antiriciclaggio che fissa al 1° gennaio 2022 la data di entrata in vigore dell’ulteriore abbassamento a mille euro, con la speranza che nel frattempo l’economia nazionale, meno imbrigliata, abbia potuto generare concreti segnali di ripresa.

Del resto, il quadro dei paesi europei in ordine alla limitazione dell’uso del contante si presenta a dir poco variegato e non certo caratterizzato dall’applicazione di soglie che, anzi, ove previste, non sono certo così ridotte come quelle che si vogliono attuare all’interno dei nostri confini nazionali.

Se anche stavolta rivolgessimo lo sguardo ispirato alla vicina Germania, ci accorgeremmo che nemmeno il piano di rilancio di quella che è considerata la prima potenza economica europea e che figura tra le prime a livello mondiale prevede l’introduzione di un limite alla spendibilità del contante, eppure, si stima che l’80% delle transazioni al dettaglio venga effettuato in contanti.

Oltre alla citata Germania, sono tanti i paesi Ue in cui non esistono limiti ai pagamenti cash: Irlanda; Islanda; Svezia; Finlandia (qui le aziende e gli esercenti hanno diritto di non accettare pagamenti in contanti sopra una certa cifra purché dichiarato in partenza); Lituania; Lettonia; Olanda; Austria; Slovenia; Cipro; Malta e, persino, in Gran Bretagna (anche prima della Brexit); ancora, in Danimarca, dove superata la cifra di circa 1.340 euro il consumatore diviene responsabile in caso di evasione fiscale, salvo che abbia dato comunicazione della transazione alle autorità competenti; Estonia, dove gli istituti di credito e finanziari accettano senza limiti i versamenti di banconote e monete, mentre enti giuridici e cittadini devono rispettare un limite di quantità, ovvero fino a 50 banconote o monete, a prescindere dal valore delle stesse; Ungheria dove è previsto il limite di 5.000 euro al mese per le persone giuridiche, le imprese ed i soggetti a Iva.

I soli paesi in cui si registra una soglia all’utilizzo del contante pari o inferiore a quella che si applicherà in Italia sono: il Portogallo con 1.000 euro; la Grecia con 1.500 euro e, ancora, Francia e Spagna, dove però solo la soglia per i residenti è pari 1.000 euro, mentre si arriva fino a 15.000 euro per i non residenti, evidentemente l’intento è quello di incentivare il flusso in entrata del contante.

In tutti gli altri paesi la soglia di spendibilità del contante è ben più alta di quella italiana, si pensi a: Svizzera con 95.000 euro; Croazia e Polonia con 15.000 euro; Repubblica Ceca con 14.000 euro; Bulgaria con 5.100 euro; Belgio e Slovacchia con 3.000 euro per le transazioni commerciali; Romania, dove è prevista una soglia giornaliera di circa 2.100 euro, mentre solo per importi superiori è necessario il pagamento bancario (versamento o carta).

L’analisi del quadro comparativo – almeno europeo – costituisce un aspetto che non può essere trascurato se davvero si vuole “rilanciare” il nostro Belpaese, a meno che non si voglia sostenere che non sia di interesse nazionale attirare gli investimenti interni ed esteri.

 

* Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero personale dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

 

Cronologia del limite alla spendibilità del contante Operazione frazionata vietata dall’art. 49, comma primo, D.Lgs.231/2007 Sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 63, D.Lgs. 231/2007

Rileva l’intervallo inferiore a 7 giorni, oppure, se superiore, la sussistenza di ulteriori elementi investigativi che dimostrino il frazionamento artificioso (criterio teleologico)

Operazione corretta e non passibile di sanzione amministrativa pecuniaria con almeno un trasferimento effettuato tramite strumenti di pagamento tracciati (assegno, bonifico, carta di credito)
 

Fino al 30/06/2020

soglia € 2.999,99

Quattro trasferimenti in contanti da € 750,00

ciascuno.

Rilievo unico; min. 3.000,00 max 50.000,00 euro.

Con oblazione al doppio del minimo (€ 6.000,00)

 

Per esempio: un assegno da € 750,00 + 3 trasferimenti in contanti da € 750,00 ciascuno, con intervallo superiore ai 7 giorni.
Dal 01/07/2020 al 31/12/2021

soglia € 1.999,99

4 trasferimenti da € 500,00

ciascuno

Rilievo unico; min. 2.000,00 max 50.000,00 euro.

Con oblazione al doppio del minimo (€ 4.000,00)

Per esempio: un bonifico da € 500,00 + 3 trasferimenti in contanti da € 500,00 ciascuno, con intervallo superiore ai 7 giorni.
Dal 01/01/2022

soglia € 999,99

4 trasferimenti da €250,00 ciascuno. Rilievo unico; min. 1.000,00 max 50.000,00 euro.

Con oblazione al doppio del  minimo (€ 2.000,00)

Per esempio: bonifico da € 250,00 + 3 trasferimenti in contanti da € 250,00 ciascuno, con intervallo superiore ai 7 giorni.

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA VARIAZIONE DEI LIMITI ALL’USO DEI CONTANTI
dal 1° gennaio 2022 €. 999,99
dal 1° luglio 2020 al 31/12/2021 €. 1.999,99
dal 1° gennaio 2016 al 30/06/2020 €. 2.999,99
dal 06/12/2011 al 31/12/2015 €. 999,99
dal 13 agosto 2011 al 5/12/2011 €. 2.499,99
dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 €. 4.999,99
dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 €. 12.499,99
dal 29 aprile 2008 al 24 giugno 2008 €. 4.999,99
sino al 28 aprile 2008 €. 12.499,99

 

Box

I “Soggetti obbligati” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 231/2007, che nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività abbiano notizia di infrazioni relative alla limitazione all’uso del contante, sono tenuti a effettuare la comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro trenta giorni. Ricevuta tale comunicazione, il MEF procede alla contestazione, a carico sia del debitore che del creditore, per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 49 dello stesso decreto antiriciclaggio e applicando la sanzione amministrativa pecuniaria nella nuova misura stabilita dal comma 1-bis dell’art. 63. L’ultimo comma dell’art. 51, esenta i soggetti obbligati dall’obbligo della comunicazione al MEF, solo nel caso in cui la stessa infrazione sia oggetto di segnalazione per operazione sospetta. In tutti gli altri casi, la violazione dell’obbligo di comunicazione al MEF espone il soggetto obbligato – professionista e intermediari finanziari – alla sanzione stabilita dal comma 5 dell’art. 63, da un minimo di 3mila fino al massimo di 15mila euro.

[1] Giova ricordare, infatti, che il divieto di trasferimento di contante ultrasoglia trova configurazione anche nei casi in cui il pagamento venga realizzato «attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale». Dalla lettura della definizione normativa di “operazione frazionata” emergono due circostanze: la prima, che in presenza di un intervallo fino a 7 giorni tra più pagamenti, l’Autorità amministrativa dovrà considerare automaticamente artificioso quel frazionamento, contestando l’operazione frazionata; la seconda, che quand’anche l’intervallo tra un trasferimento di denaro e l’altro dovesse superare il limite dei 7 giorni, l’attività investigativa antiriciclaggio potrà verificare «la sussistenza dell’operazione frazionata» sulla base del criterio “teleologico” ovvero, «quando ricorrano elementi per ritenerla tale». Al configurarsi dell’automatismo temporale oppure in presenza di elementi da cui emerga l’artificioso frazionamento, l’Autorità amministrativa procederà alla contestazione dell’operazione frazionata ritenendola sottesa a eludere il divieto normativo e applicando la sanzione amministrativa pecuniaria, fino a un massimo di 50mila euro.

[2] Resta fissa, invece, la soglia massima, pari a 1.000 euro, per i servizi di rimessa di denaro o money transfer, come pure resta invariata la restrizione già prevista per le attività di compro-oro che per operazioni di importo pari o superiore a 500,00 euro devono continuare a ricorrere all’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal contante, proprio per garantire la tracciabilità dell’operazione e la sua riconducibilità all’effettivo disponente.

[3] Si tratta di dati Istat e Coldiretti riportati e commentati dal Prof. Gian Maria Fara in: https://it.sputniknews.com/intervista/202006189212878-la-pandemia-non-e-uguale-per-tutti/

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