In Sardegna, il Piano regionale del gioco d’azzardo patologico (art. 3) non è “rimasto sulla carta” – come invece l’Osservatorio su Giochi Legalità e Patologie dell’Eurispes ha avuto modo di segnalare per altre Regioni – e sta producendo un reale potenziamento dell’attività dei presìdi territoriali. Analizziamo nel dettaglio prevenzione e criticità legate al provvedimento del “distanziometro”.
Le disposizioni relative alle distanze minime dai luoghi sensibili
Per quanto riguarda l’istituzione del “distanziometro” (art. 12, comma 2), il 18 ottobre 2018 l’Eurispes è stato audito presso la Sesta Commissione del Consiglio Regionale in relazione all’allora Testo Unificato n. 56-280-514. In quella sede l’Istituto aveva segnalato l’opportunità che questo strumento, subito operativo per le nuove autorizzazioni dalla data di pubblicazione della legge, per le autorizzazioni preesistenti alla medesima data venisse rinviato – come avvenuto nel caso di molte altre leggi regionali. All’esito di una maggiore riflessione e dell’ascolto delle ragioni esposte dalle associazioni degli operatori, la legge ha stabilito, all’art. 12, comma 7, che «Gli esercizi con autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle nuove disposizioni relative alle distanze minime dai luoghi sensibili entro il termine massimo di cinque anni».
“Distanziometro” soltanto per le nuove installazioni, mentre per quelle già in essere l’applicazione è differita di 5 anni
Qualche criticità nasce relativamente al comma 3 dell’art. 12, che definisce cosa si debba intendere per “nuova installazione”. Definizione non priva di rilievo, dal momento che comporta notevoli implicazioni pratiche per gli operatori del gioco pubblico, tenuto conto che, come detto, il “distanziometro” si applica immediatamente soltanto per le “nuove installazioni”, mentre per quelle già in essere prima dell’entrata in vigore della legge regionale in questione, l’applicazione è differita di 5 anni. Il comma 3 dell’art. 12, lett. a) e b), equipara al concetto di “nuova installazione” la stipula di un nuovo contratto con un Concessionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, o il rinnovo del contratto stesso. Esemplificando, stando al dettato normativo, un operatore di gioco pubblico autorizzato dallo Stato da molti anni, che sia ubicato nelle vicinanze di un “luogo sensibile” e che, per qualsiasi ragione, veda risolversi il rapporto contrattuale con il Concessionario, si troverebbe, improvvisamente, ad operare nell’illegalità, in quanto non rispetterebbe il “distanziometro”.
Tali previsioni risultano obiettivamente poco condivisibili, posto che le modifiche dei rapporti contrattuali nell’ambito della filiera del gioco pubblico rientrano nei normali rapporti commerciali tra imprese (proprio come avviene in altri settori: si pensi al cambio di gestore telefonico, oppure al cambio di fornitore di energia elettrica). Queste disposizioni appaiono in realtà contrarie ai princìpi cardine che regolano la disciplina della concorrenza in àmbito nazionale ed europeo, e che impongono alle imprese di competere, a parità di condizioni, con le imprese che operano nel medesimo settore, assicurano la concorrenzialità dei loro prodotti e servizi e, al contempo, tutelano al massimo livello i consumatori.
L’occupazione nella filiera del gioco pubblico
Altri “numeri” da tenere in considerazione, sono quelli che riguardano l’occupazione nell’Isola. Si tratta di una filiera composita che include non solo i concessionari, ma anche i gestori, gli esercenti e tutto l’indotto delle imprese collegate. L’industria del gioco pubblico, determina, a livello nazionale, un’occupazione che si attesta intorno alle 200mila unità. I dati ricavabili dal RIES – il Registro pubblico istituito nel 2011 e tenuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla cui iscrizione sono obbligati i soggetti operanti nella filiera del segmento degli apparecchi da gioco – e riferibili alla Sardegna testimoniano che l’impatto occupazionale della filiera del gioco pubblico nell’Isola arriva a sfiorare le 6.000 unità. Nel 2019, i punti vendita registrati (bar e ricevitorie, circoli privati, altri generalisti, negozi scommesse, esercizi dedicati con apparecchi, Sale Bingo, Sale gioco) erano 2.901 e con un totale di 5.922 redditi da lavoro diretti e indiretti.