È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19/09/2025 la legge n. 12 settembre 2025, n. 131 avente ad oggetto “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”. Poiché si tratta di una legge delega, essa fissa gli indirizzi cui dovrà attenersi il Governo nell’esercizio del proprio potere normativo attraverso l’emanazione dei relativi decreti legislativi di attuazione, i quali costituiranno il contenuto sostanziale dei principi generali enunciati. È possibile, comunque, fin da ora, tracciare un quadro dei concetti base in cui si articola la legge delega, definita già sinteticamente come “Legge sulla montagna”.
La legge sulla montagna ha lo scopo di promuovere le aree montane e contestualmente valorizzare le popolazioni residenti
Essa si propone, innanzitutto, di delineare gli àmbiti di un intervento organico il cui obiettivo è quello di promuovere le aree montane e contestualmente valorizzare le popolazioni ivi residenti, arrestandone sia il progressivo spopolamento che l’accentuata desertificazione delle attività produttive e commerciali cui si è assistito negli ultimi anni. Allo scopo di perseguire tali finalità, viene approntata una strategia complessiva articolata su due punti fondamentali: l’indicazione di una serie di misure intese a coprire tutte le esigenze delle popolazioni residenti nelle aree montane; la precisa individuazione dei Comuni montani, a sua volta propedeutica a enucleare tra tali Comuni quelli che maggiormente richiedano sostegno.
Il primo punto della strategia va dagli aiuti di Stato all’imprenditoria operante nelle zone montane all’attuazione dei servizi pubblici
Relativamente al primo punto, la legge delega indica nella “Programmazione strategica” lo strumento pianificatorio degli interventi che andranno realizzati con il supporto del “Fondo per lo sviluppo della montagna italiana”: si va dagli aiuti di Stato all’imprenditoria operante nelle zone montane all’attuazione dei servizi pubblici in dette aree attraverso la valorizzazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie; dal sostegno alle scuole di montagna e alla formazione superiore nelle zone montane agli interventi per i tribunali siti in aree montane; dal potenziamento dei servizi di comunicazione ad una più adeguata tutela del territorio con la disciplina degli “ecosistemi montani”. Altre misure concernono poi la valorizzazione dei boschi e dei pascoli montani; il monitoraggio di ghiacciai e bacini idrici; la salvaguardia dei boschi e degli alberi “monumentali”; l’adozione di misure di ordine finanziario e fiscale riguardanti il sostegno agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna, nonché dei giovani imprenditori montani; la possibilità di agevolazioni per il lavoro agile nei comuni montani; gli incentivi per la natalità nei Comuni montani. Infine è prevista l’istituzione del c.d. “Registro dei terreni silenti” per prevenire il rischio di incendi e fenomeni vari di pericolosità e degrado ambientale.
La legge sulla montagna prevede una classificazione dei Comuni montani basata su parametri altimetrico e della pendenza
Per quanto riguarda il secondo punto, esso indica al Governo di circoscrivere con esattezza la nozione di “Comune montano”, attraverso una classificazione dei Comuni montani basata su parametri altimetrico e della pendenza e la relativa predisposizione di uno o più elenchi di Comuni montani da aggiornare annualmente, con ulteriore definizione dei criteri per l’individuazione di quelli destinatari di specifiche misure di sviluppo e valorizzazione. È prevista, infine, una relazione annuale del Governo alle Camere sullo stato della montagna e sull’attuazione delle linee strategiche adottate da presentare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Seguiremo tempi e contenuti dei decreti legislativi di attuazione della legge delega sulla montagna.