Agli inizi dello scorso settembre il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge recante “Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Dopo la firma del Presidente della Repubblica, il 13 novembre scorso, il Governo ha avviato la procedura di trasmissione del relativo testo al Parlamento.
I tratti salienti della riforma possono essere così riassunti:
– introduzione di forme premiali per la riduzione delle liste d’attesa e per l’adozione di misure di contrasto alla carenza di personale sanitario (art. 3);
– definizione di principi e criteri direttivi per lo sviluppo delle competenze professionali del personale sanitario e per il potenziamento della formazione sanitaria specialistica (artt. 4 e 5);
– delineazione di una strategia per la governance dell’Intelligenza Artificiale in sanità (art. 4);
– previsione di nuove regole per gli Ordini professionali (art. 6);
– modificazioni al quadro normativo vigente in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (artt. 7 e 8).
La responsabilità penale per il sanitario che commette reati di lesioni o di omicidio nell’esercizio della propria attività è prevista esclusivamente per dolo o colpa grave
Con particolare riferimento a quest’ultimo profilo, il ddl governativo incide soprattutto sulla responsabilità penale degli operatori sanitari, portando, per così dire, a regime la soluzione temporanea di “scudo penale” adottata in seguito all’emergenza Covid ed operativa sino al 31 dicembre 2025. In base ad essa, riformando l’art. 590-sexies del codice penale e introducendo il nuovo art. 590-septies, la responsabilità penale per il sanitario che commette reati di lesioni o di omicidio nell’esercizio della propria attività è prevista esclusivamente per dolo o colpa grave, a condizione che egli abbia seguito linee guida accreditate o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto. In proposito, i giudici dovranno tenere conto di una serie di fattori, quali la scarsità di risorse umane e materiali, le carenze organizzative dei luoghi di cura, la complessità delle patologie, la mancanza di conoscenze scientifiche consolidate, le condizioni di urgenza o emergenza in cui l’operatore sanitario si trova ad agire.
Anche sul piano della responsabilità civilistica si conferma il principio dell’osservanza delle buone pratiche clinico-assistenziali
Anche sul piano della responsabilità civilistica, a suo tempo disciplinata dalla L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) si interviene, lasciandone inalterato l’impianto, confermando il principio dell’osservanza delle buone pratiche clinico-assistenziali e introducendo la valutazione della colpa anche alla luce delle risorse e condizioni disponibili. Ciò significa che sul piano della responsabilità civile dovrebbero rimanere riaffermati i capisaldi della normativa vigente, in base ai quali, la responsabilità contrattuale grava sulle strutture sanitarie, mentre gli operatori sanitari rispondono della sola responsabilità extracontrattuale ed esclusivamente per dolo o colpa grave. La differenza di trattamento non è di poco conto in quanto l’utente danneggiato, in sede contenziosa, trova più agevole convenire in giudizio la struttura sanitaria, la quale, essendosi avvalsa dell’attività dell’operatore che ha causato il danno, risponde dei fatti dolosi o colposi di quest’ultimo.
La struttura sanitaria condannata a risarcire il danno può esercitare la rivalsa nei confronti dell’operatore sanitario
La normativa vigente prevede che la struttura sanitaria privata convenuta in giudizio dal terzo, una volta che sia condannata a risarcire il danno, può esercitare la rivalsa nei confronti dell’operatore sanitario ritenuto responsabile del danno ma solo quando il comportamento di quest’ultimo risulti doloso o gravemente colposo. Relativamente alle strutture sanitarie pubbliche la rivalsa è esercitata dalla Procura della Corte dei conti mediante l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti degli operatori sanitari ritenuti responsabili, proponibile esclusivamente per dolo o colpa grave.
Un emendamento al disegno di legge di bilancio 2026 riporterebbe le responsabilità civili delle professioni sanitarie contrattuali e dirette
Tuttavia, va registrato come alcuni giorni fa sia stato presentato da parte di una parlamentare appartenente alla maggioranza di Governo (la sen. M. Biancofiore) un emendamento al disegno di legge di bilancio per il 2026 (il 69.0.25) che, se approvato, riporterebbe la responsabilità civile dell’operatore sanitario a quella antecedente alla Legge Gelli-Bianco, cioè contrattuale e diretta. Da qui una vibrata protesta degli Ordini e dei Sindacati, in particolare dei medici, in ragione del fatto che l’emendamento sarebbe stato segnalato come prioritario dalla maggioranza. Dal canto suo il Ministero della Salute, in una nota diffusa il 22 novembre scorso, ha fatto sapere che esprimerà parere contrario al riguardo, in quanto “l’attuale normativa garantisce una tutela adeguata integrata peraltro dalla recente norma sulla colpa grave”. Se questa, come sembra assai probabile, sarà la posizione del Governo, l’iniziativa emendativa in questione appare puramente personale e quindi destinata a non avere effettiva rilevanza.

