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La ragionevole durata del processo penale

di
Avv. Michele Andreano

Il tempo come fattore di rischio

Il tempo è denaro, forse il bene più prezioso e insostituibile che abbiamo. Mai nulla di più vero quando si parla di processo penale.

Nel processo penale il tempo è una risorsa dello Stato e, al contempo, un fattore di rischio per l’indagato o l’imputato. Il protrarsi delle indagini e del giudizio incide sulla libertà personale, ma anche sulla reputazione, sul lavoro, spesso sulla salute e sulla posizione sociale di tutti i soggetti coinvolti, imputati o persone offese. Il tempo, inoltre, può indebolire la qualità della prova e la memoria dei testimoni, e quindi la ricerca della verità, fino a svuotare la stessa ratio della pena nelle sue funzioni preventiva, rieducativa e retributiva.

Ragionevole non significa rapido

L’art. 111, comma 2, Cost. stabilisce che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale, e che la legge ne assicura la ragionevole durata. La durata è, dunque, parte della struttura del giusto processo, non una licenza a comprimere le garanzie: ragionevole non significa rapido, e un procedimento sommario, privo di contraddittorio o incapace di verificare l’accusa, non realizza il giusto processo.

La ragionevolezza è anzitutto un canone oggettivo di organizzazione: lo Stato deve predisporre risorse, regole e prassi idonee a evitare tempi strutturalmente eccessivi. È poi un diritto delle parti, azionabile con rimedi preventivi (pochi) e successivi. Lo stesso principio è sancito dall’art. 6, comma 1, CEDU, che riconosce a ogni persona il diritto a un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole.

La Legge Pinto: soglie e indennizzi

In Italia, il diritto è stato attuato con la legge 24 marzo 2001, n.89 (Legge Pinto), che ha previsto un rimedio indennitario e, dopo alcune riforme, anche strumenti preventivi. L’art. 2 impone di valutare congiuntamente la complessità del caso, l’oggetto e la condotta delle parti, del giudice e degli altri soggetti coinvolti. Le soglie indicate (tre anni per il primo grado, due per l’appello, uno per la legittimità, sei in totale) sono parametri generali, non una misurazione automatica della violazione. Il termine decorre da quando l’indagato ha conoscenza legale del procedimento tramite un atto dell’Autorità giudiziaria, oppure da quando assume la qualità di imputato, parte civile o responsabile civile con il rinvio a giudizio.

L’indennizzo (art. 2 bis) va da 400 a 800 euro per ogni anno eccedente, aumentabile fino al 20% dopo il terzo anno di ritardo e fino al 40% dopo il settimo; la liquidazione deve tener conto della posta in gioco e dell’intensità del pregiudizio, evitando sia di banalizzare il danno sia di equiparare automaticamente casi diversi. Dopo l’intervento della Corte costituzionale, la domanda può essere proposta anche a processo pendente, una volta superato il termine ragionevole, e comunque entro sei mesi dal giudicato (art. 4). Gli artt. 1 bis e 1 ter disciplinano invece la domanda di accelerazione, come rimedio preventivo.

L’improcedibilità introdotta dalla Riforma Cartabia

Sul piano processuale, la Riforma Cartabia del 2021 ha introdotto l’art. 344 bis c.p.p., che prevede l’improcedibilità dell’azione penale se il giudizio d’appello supera i due anni o quello di cassazione l’anno. L’improcedibilità è una conseguenza processuale dell’inosservanza del termine, non estingue il reato e non va confusa con la prescrizione, che incide invece sulla punibilità e sull’accertamento del fatto.

Pendenze in calo

I dati del Ministero della Giustizia («Monitoraggi della giustizia civile e penale», aggiornamento 7 luglio 2026) segnalano nel 2025 una riduzione delle pendenze penali del 4,9% rispetto al 2024, in calo già dal 2022: nei tre gradi di giudizio si passa da oltre 1,44 milioni di procedimenti nel 2019 a circa 955mila al 30 giugno 2026 (-33,7%). Solo davanti al GIP/GUP e alla Corte d’Assise si registra un lieve aumento. Le pendenze, però, sono un dato aggregato: non dicono se ogni singolo procedimento abbia rispettato il termine ragionevole, verifica che l’art. 6 CEDU e la Legge Pinto richiedono caso per caso.

Disposition time: obiettivo Pnrr superato

Quanto alla durata, il monitoraggio degli indicatori PNRR registra dal 2019 una riduzione del disposition time (l’indicatore usato in Europa per stimare il tempo medio di definizione di un procedimento) del 38,8%, ben oltre l’obiettivo del 25% fissato per giugno 2026. La durata stimata dei tre gradi passa da 1.398 giorni nel 2019 a 856 nel primo semestre 2026, con riduzioni del 23,5% nei tribunali, del 42,5% nelle corti d’appello e del 56,1% in Cassazione.

Oltre i numeri

I segnali di efficienza sono quindi positivi, anche grazie alla pressione che l’improcedibilità esercita sulle impugnazioni. Restano però le criticità strutturali della fase delle indagini, le difficoltà nei rimedi preventivi e nella liquidazione e nel pagamento degli indennizzi, e una disomogeneità territoriale che può nascondere criticità locali dietro il dato nazionale.

Infine, la minore durata va letta insieme alla qualità delle decisioni, alla tutela della persona offesa e alla possibilità per l’imputato di ottenere una definizione non soltanto rapida, ma imparziale e rispettosa del contraddittorio. E questi dati, ad oggi, non sono dati.

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