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Corte Costituzionale: la lotta alla ludopatia va bene, ma sempre nell’osservanza dei principi della Costituzione

di
Francesco Giulio Cuttaia

È stata depositata lo scorso 10 luglio la sentenza n. 104 della Corte Costituzionale con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 3 – quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi), recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189. Tale disposizione stabilisce il divieto della «messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dei concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità». Nella sostanza si trattava di un divieto, piuttosto esteso, che colpiva la messa a disposizione, sia occasionale che esclusiva o permanente, di apparecchiature idonee a consentire l’accesso, non solo al gioco illegale, ma anche a quello gestito all’interno della rete dei soggetti autorizzati.

La Corte, pur ritenendo legittimo il fine di contrastare la progressiva diffusione del gioco d’azzardo patologico, ha ritenuto di accogliere le censure di incostituzionalità

Con due ordinanze della Corte di Cassazione e un’ordinanza del Tribunale di Viterbo era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’anzidetta disposizione, ritenuta in contrasto con alcuni principi della Carta, stante, in particolare, l’indeterminatezza della fattispecie, implicante un ampio margine di discrezionalità per l’amministrazione procedente (art. 25 Cost.), nonché la conseguente violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e dei diritti di proprietà e di libera iniziativa economica (artt. 41 e 42 Cost.). La Corte, pur ritenendo che la norma impugnata si prefiggesse il legittimo fine di contrastare la progressiva diffusione del gioco d’azzardo patologico, ha ritenuto di accogliere le censure di incostituzionalità. Questo, perché l’ampia estensione del divieto risulta, come si legge nelle considerazioni in diritto della sentenza, «sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 Cost.». Dirimente, nella valutazione della Corte, è stata la circostanza che il divieto riguardasse indiscriminatamente la messa a disposizione di apparecchiature in grado di consentire l’accesso al gioco sia legale che illegale, colpendo allo stesso modo altresì la destinazione occasionale e permanente o esclusiva delle apparecchiature medesime. In definitiva, conclude la Consulta, «il divieto, nella sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa».

La sentenza della Corte Costituzionale non scalfisce il principio di ridurre il fenomeno della dipendenza patologica dal gioco d’azzardo

La pronunciata illegittimità costituzionale della norma contenuta nel decreto Balduzzi ha altresì comportato la caducazione della disposizione, ad essa collegata, di cui all’art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui prevedeva la sanzione amministrativa di ventimila euro per la violazione del divieto di cui trattasi, ormai venuto meno. La sentenza della Corte Costituzionale non scalfisce comunque il principio della piena compatibilità al dettato costituzionale delle misure legislative volte a ridurre il fenomeno della dipendenza patologica dal gioco d’azzardo (come peraltro posto in rilievo in diversi interventi della Corte, l’ultimo dei quali con la sentenza n. 54 del 2024), ma, anzi, impone al legislatore, come richiamato nell’ultimo paragrafo delle considerazioni in diritto, «l’adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto alla ludopatia».

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