NFT: le opere d’arte e il diritto. Il ruolo dei musei

nft

L’opera d’arte nell’epoca degli NFT

Walter Benjamin nel saggio del 1936 “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnicaaffronta, tra i primi, la criticità della riproduzione dell’opera d’arte, sostenendo come “l’hic et nunc dell’originale costituisce il concetto della sua autenticità”. Ecco, senza soffermarsi sulle implicazioni, anche polemiche, dell’assunto, è fuori d’ogni dubbio come quando si parli di NFT si entri in un campo dalla legalità frastagliata. Le riproduzioni digitali di opere d’arte registrate nella blockchain e numerate rappresentano, infatti, l’ultima battaglia nella guerra che la legalità combatte per proteggere le opere d’arte.

Basta girarsi indietro per scorgere come, nella storia, mentre il successo dell’artista sia sempre stato tutto tranne che scontato, i committenti hanno sempre trovato il modo di arricchirsi grazie all’arte. Stratificazioni normative, totalitarie o repubblicane fa poca differenza in questo caso, sono intervenute su opere figlie del loro tempo come il diritto che le ha regolamentate e le regolamenta.

NFT: come cambia l’arte

I cambiamenti dell’arte e del mercato dell’arte quali ripercussioni ha avuto sulla riproduzione dei grandi capolavori della storia? Il proprietario dell’opera digitale che riproduce un capolavoro della storia dell’arte, fino a che punto può esercitare diritti sull’immagine di quel capolavoro?

Nelle ultime settimane, tra le altre cose, si è aperto un dibattito intorno alle concessioni previste nel rapporto contrattuale tra il Museo degli Uffizi e la società Cinello srl. Un caso portato all’attenzione del pubblico grazie al programma “le Iene” di Mediaset. Ora, al di là delle maree emotive che, inevitabilmente, la vicenda Uffizi-Cinello-NFT agiti all’interno di ogni estimatore e professionista dell’arte, l’occasione potrebbe definitivamente aprire il dibattito sul tema.

NFT e il caso degli Uffizi

Occorre premettere, per chi fosse stato comprensibilmente “distratto” dalla situazione ucraina, come il pomo della discordia, nel caso di specie, attiene la commercializzazione di riproduzioni di opere d’arte antiche da realizzarsi mediante una piattaforma digitale e una app dedicata. Creazione di copie digitali, in altissima definizione, di opere d’arte autenticate, numerate e a tiratura limitata, non riproducibili e tecnologicamente protette mediante un sistema proprietario di crittografia elettronico, definite “Digital Art Work” (“DAW” o “Serigrafie Digitali”). Una vera e propria operazione negoziale.

Gli Uffizi, infatti, hanno concesso in via non esclusiva a Cinello il diritto di generare e realizzare i DAW di alcune opere d’arte selezionate, certo di comune accordo tra la società e il museo e tassativamente indicate, ma garantendo un’ampia ed eccessivamente discrezionale facoltà di sfruttamento commerciale nelle forme e con le modalità ritenute più opportune. Forse un po’ troppo?

La Concessione, come emerso, comprenderebbe anche il riconoscimento e/o, comunque, trasferimento in capo a Cinello della titolarità a titolo definitivo dei DAW originati dalle opere d’arte del museo e con esso qualsiasi diritto di utilizzazione, nonché di proprietà intellettuale anche di autore, che possa eventualmente sussistere sui DAW. Un diritto di utilizzazione economica dei DAW, di fatto omnicomprensivo, in ambiente on line e off line.

Proprio gli Uffizi, in una nota stampa, sembrano fare marcia indietro sugli aspetti più “estremi” del negozio giuridico: «il contraente non ha alcuna facoltà di impiegare le immagini concesse per mostre o altri utilizzi non autorizzati, e il patrimonio rimane fermamente nelle mani della Repubblica Italiana». Sembrerebbe, dunque, che la gestione e il controllo delle immagini delle opere appartenenti al patrimonio dello Stato non sia messa in discussione, né che le opere possano essere sfruttate o utilizzate in maniera poco conveniente.

NFT: una questione (irrisolta) di diritto

Il problema sollevato dall’intera vicenda, però, è soprattutto un altro, evidenziato anche dalla stampa (tra tutti, si veda: F. Manti, La beffa virtuale che inguaia Franceschini, Il Giornale, 26 Maggio 2022) e dagli analisti di settore. Anche se sottoposto al vaglio ministeriale e legalmente formalizzato, concettualmente ed eticamente, quanto gli NFT possono rivelarsi un pericolo per il patrimonio culturale? Qual è l’entità del rischio che correrebbe il concetto di “unicità” attorno cui ruota, da sempre, l’arte stessa?

Il Ministro della Cultura non è rimasto in silenzio. Intercettato dalle testate e dalle telecamere che si sono interessate a quanto appena riassunto e raccontato, ha annunciato di essere a lavoro su una guida di corsi di aggiornamento per musei in merito al tema NFT nell’arte. A tal fine Lucia Borgonzoni, Sottosegretaria alla cultura ha dichiarato come la commissione istituita dal Ministero lavorerà per garantire la “inalienabilità della proprietà dell’immagine digitale in capo al soggetto pubblico proprietario del bene” e l’utilizzo “non esclusivo dei beni culturali digitalizzati”.

I fatti in questione, hanno interessato non solo, quindi, i giornali ma anche le Istituzioni, tanto da generare un’interrogazione parlamentare (Interrogazione n. 3-03350 pubblicata il 30 maggio 2022 https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Sindisp/0/1352473/index.html).

Proteggere pezzi di storia con strumenti di legalità

Occorre, però, spezzare una lancia a favore dello Stato. Non tanto dello Stato Italiano, quanto dello Stato di diritto e dello sforzo di proteggere pezzi di storia con strumenti di legalità che, difficilmente e a fatica, riescono a combinare la necessità di protezione con il diritto di godere di quelle opere.

Se c’è una cosa che arte e diritto condividono è proprio la pretesa di immortalità. Entrambe le produzioni umane nascono e muoiono credendosi eterne, immutabili. Il diritto penale, nello specifico, garantisce allo stesso tempo gli interventi più severi e un continuo dibattito su quale condotta debba ritenersi generatrice di “reato”. Appare, così, evidente quanto sia complesso alimentare le forze che dovrebbero garantire una aderenza tra diritto e arte. Lo scandalo degli Uffizi accende un riflettore su una situazione di fatto, al di là della poca trasparenza, gli strumenti di protezione e garanzia del nostro patrimonio culturale vanno rivisti e corretti. Esistono temi su cui non è più possibile tollerare leggerezza soprattutto su un territorio che custodisce un capitale artistico senza precedenti e senza pari. A prescindere da come si concluderà la vicenda strettamente processuale, è essenziale che quanto accaduto rappresenti un campanello d’allarme al quale dare risposte concrete, soprattutto in termini di diritto.

 

*Avvocato, analista Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l’Arte.

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