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Il caso Khaby Lame: le nuove frontiere giuridiche dell’identità digitale

di
Paolo Scacco

Fino a pochi anni fa, cedere i diritti sulla propria immagine significava firmare un contratto di testimonial, stabilire un compenso e un periodo di esclusiva. La fotografia su un cartellone pubblicitario, il nome su una etichetta: operazioni ordinarie del diritto commerciale. Il 2024 ha cambiato le regole del gioco in modo radicale. Con la cessione della holding Step Distinctive Limited a Rich Sparkle Holdings Limited per una cifra che sfiora il miliardo di euro, Khaby Lame – il creatore di contenuti italo-senegalese divenuto uno dei volti più riconoscibili del web mondiale – ha compiuto un’operazione senza precedenti nel panorama dell’economia digitale: ha trasformato la propria identità biologica, i propri dati biometrici, la propria proiezione algoritmica, in un asset finanziario liberamente scambiabile sui mercati internazionali. E ha di fatto messo sul mercato la propria identità digitale.

Identità digitale, mercato e diritto della personalità: la nuova economia dei dati biometrici

La novità non è soltanto economica. È di ordine giuridico e antropologico. Per la prima volta nella storia, un essere umano in vita ha ceduto non la licenza d’uso temporanea, ma il controllo strutturale  di ciò che i giuristi chiamano “diritto della personalità”: il nome, il volto, la voce, il corpo come dato biometrico. Con tutte le conseguenze che ne derivano, a partire da una domanda che il contratto dovrà prima o poi rispondere: se il Digital Twin di Khaby Lame producesse contenuti che Khaby Lame in carne e ossa rifiuta, a chi spetterebbe l’ultima parola?

La commercializzazione dell’identità nell’era dell’intelligenza artificiale

Il caso Lame non nasce dal nulla. È il culmine visibile di un iceberg sommerso, composto da operazioni che negli ultimi anni hanno progressivamente testato i confini del diritto in materia di identità digitale. Scarlett Johansson e OpenAI (2024). Il caso più celebre e dibattuto dell’anno. Quando OpenAI lanciò la voce “Sky” per il suo assistente ChatGPT-4.0, milioni di utenti nel mondo notarono una somiglianza con la voce dell’attrice – la stessa che aveva dato vita all’IA protagonista del film Her nel 2013. Johansson aveva già rifiutato due offerte di licenza da parte dell’azienda. La risposta pubblica fu immediata: la SAG-AFTRA – il potente sindacato dello spettacolo americano, rappresentante di 160.000 professionisti — si schierò al suo fianco, OpenAI sospese la voce e il caso diventò il detonatore del dibattito legislativo. Il nodo giuridico era l’assenza di un diritto federale sul “right of publicity” Stati Uniti: ogni Stato ha la propria disciplina, e la protezione vocale rimane frammentata.

Il caso Caryn Marjorie e CarynAI (2024)

L’influencer americana Caryn Marjorie ha creato — in questo caso volontariamente — una replica vocale e conversazionale di sé stessa, denominata CarynAI. Il clone virtuale, disponibile su piattaforma a pagamento, ha generato centinaia di migliaia di dollari in brevissimo tempo, consentendo ai fan di “interagire” con una versione digitale di lei. È l’altra faccia della medaglia: non la cessione forzata o controversa dell’identità, ma la sua industrializzazione consapevole e redditizia.

Il caso Eva Herzigova e MetaHuman (2023)

La supermodella ceca ha lanciato una versione iperrealistica di sé stessa in formato digitale per sfilate e campagne di moda, anticipando l’era dei cosiddetti “modelli virtuali”. Un accordo pionieristico nel settore dell’alta moda, che ha aperto la strada a una nuova categoria contrattuale: la concessione d’uso dell’avatar biometrico per periodi definiti e finalità delimitate.

Il caso SAG-AFTRA durante lo sciopero (2023).

Durante lo storico sciopero di 118 giorni che ha paralizzato Hollywood, diversi attori di background hanno denunciato che le proprie scansioni corporee e i dati biometrici, ceduti per usi definiti, venivano archiviati per un utilizzo “per il resto dell’eternità” — senza compenso aggiuntivo né consenso specifico. La vertenza ha prodotto uno degli accordi contrattuali più significativi degli ultimi decenni: i grandi studios non possono più creare o riutilizzare una replica digitale — volto, voce, corpo — senza consenso esplicito e compenso aggiuntivo per ogni singolo utilizzo.

Identità biometrica e mercati digitali: tra economia delle piattaforme e tutela dei diritti

Di fronte a questa rivoluzione, il diritto si trova in una condizione che i giuristi definiscono di  “rincorsa normativa”: le leggi esistenti sono state concepite in un’epoca in cui l’identità era un dato inalienabile, non una variabile di mercato. Il quadro che emerge, a livello globale, è frammentato e in rapidissima evoluzione.

L’AI Act (Regolamento UE 2024/1689), entrato in vigore nell’agosto 2024 con piena applicazione prevista per il 2026, costituisce il primo intervento  organico al mondo sull’Intelligenza Artificiale. Per quanto riguarda l’identità digitale, l’articolo 50 impone obblighi di trasparenza per i sistemi che generano o manipolano contenuti di deep fake: chiunque produca tali contenuti deve dichiararne l’origine sintetica. Il GDPR, dal canto suo, rappresenta la principale barriera alla circolazione non consenziente dei dati biometrici, classificati come “dati particolari” soggetti a protezione rafforzata. Eppure entrambi gli strumenti sembrano concepiti per regolare l’uso illegittimo dell’identità altrui, non la cessione volontaria e industrializzata della propria.

Gli Stati Uniti. Il panorama americano è a macchia di leopardo. Nessuna legge federale tutela il “right of publicity” in modo uniforme. Il Tennessee ha approvato nel 2024 l’ELVIS Act — il primo provvedimento specifico per la protezione delle repliche vocali digitali. La California ha varato nel 2025 un pacchetto di norme contro lo sfruttamento contrattuale dei dati biometrici e la trasparenza nei media sintetici. A livello federale, il NO FAKES Act — sostenuto da SAG-AFTRA, Disney, MPA, RIAA e perfino da OpenAI — punta a istituire per la prima volta un diritto di proprietà intellettuale sulla propria voce e immagine a livello federale, con possibilità di chiedere la rimozione di repliche non autorizzate. Il percorso legislativo è ancora in corso.

In Europa, la Danimarca si è mossa nel 2025 con un emendamento legislativo che consente alle persone colpite da contenuti deepfake di richiederne la rimozione e agli artisti di ottenere un risarcimento per l’uso non autorizzato della propria immagine. La protezione si estenderebbe per 50 anni oltre la morte dell’artista. Una prospettiva che il Parlamento europeo sta monitorando con interesse, nell’ambito di una riflessione più ampia sul ruolo del diritto d’autore nell’era dell’IA generativa.

Dati biometrici e digital twin: le nuove frontiere giuridiche dell’identità digitale

Alla luce dei casi analizzati e del quadro normativo esistente, è possibile individuare cinque questioni aperte che il diritto dovrà affrontare con urgenza nei prossimi anni.

  1. L’inalienabilità del diritto della personalità nel mercato globale. La tradizione giuridica continentale, dalla Germania alla Francia, all’Italia, considera il diritto all’identità, alla dignità e all’immagine come diritti fondamentali inalienabili. Ma l’operazione Lame sfida questo principio: non si vende la “persona”, ma la sua “proiezione algoritmica”. Il diritto deve decidere se questa distinzione è sostenibile o se rappresenta una finzione giuridica con cui aggirare le tutele della personalità.
  2. Il conflitto tra proprietà dell’asset e dignità del soggetto. Quando la holding proprietaria del Digital Twin di un individuo genera contenuti che quella persona ritiene lesivi dei propri valori o della propria reputazione, la soluzione risiede nelle clausole contrattuali — un campo in cui la disparità di potere negoziale tra il singolo e la holding è, nella maggior parte dei casi, enorme.
  3. La protezione degli utenti e il GDPR. Quando un’intera struttura societaria viene acquisita — con la sua fanbase, i profili di profilazione, i dati comportamentali di milioni di persone — questi utenti sono stati adeguatamente informati? Il GDPR impone che ogni mutamento soggettivo del titolare del trattamento sia accompagnato da una verifica rigorosa della persistenza delle finalità originali. Ma nessun utente, al momento di seguire un creator sui social, ha mai firmato un consenso al trasferimento dei propri dati a una holding finanziaria.
  4. La valutazione giuridica degli asset algoritmici. Una valutazione da un miliardo di euro fondata su dati biometrici e algoritmi di distribuzione non ha ancora strumenti giuridici certi per essere accertata e contestata in giudizio. In assenza di standard di valutazione riconosciuti a livello comunitario — analoghi a quelli per marchi e brevetti — ogni controversia futura rischia di trasformarsi in una battaglia tecnica senza parametri normativi di riferimento.
  5. La dimensione post-mortem. Se Khaby Lame dovesse scomparire, il suo Digital Twin continuerebbe a produrre contenuti e valore economico per la holding proprietaria. Fino a quando? Con quali limiti? Il diritto successorio tradizionale non contempla la trasmissione ereditaria di un gemello digitale. È uno dei fronti più urgenti su cui la dottrina giuridica internazionale è chiamata a pronunciarsi.

Il mercato dell’identità digitale: implicazioni economiche e regolatorie nell’era dell’IA

Il caso Khaby Lame non è un’anomalia dello show business globale. È un segnale in un territorio che il diritto ha ancora mappato. La cessione dell’identità digitale come asset finanziario apre questioni che toccano simultaneamente il diritto della personalità, il diritto societario, la protezione dei dati, il diritto d’autore, il diritto antitrust e, in ultima analisi, la stessa nozione di dignità umana nell’economia algoritmica.

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