È stata raggiunta nella riunione della Conferenza Unificata del 18 marzo scorso l’Intesa tra Governo, Regioni ed enti locali territoriali sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto l’adozione del Piano nazionale per le non autosufficienze relativo al triennio 2025-2027. Tale Piano risponde ai criteri che sono stati fissati con il decreto legislativo 62 del 2024 sulla disabilità (a sua volta attuativo della legge delega 227 del 2021) e con il decreto legislativo 29 del 2024 sulle politiche per gli anziani (attuativo della legge delega 33 del 2023). Le risorse approntate dal d.p.c.m. di prossima emanazione, che fanno riferimento alla copertura dei costi per l’assistenza socio-sanitaria alle persone con disabilità e alle persone anziane non autosufficienti, ammontano per tutto il triennio a poco più di 3 miliardi di euro, così ripartiti: 982,2 milioni di euro nel 2025; 934, 5 milioni di euro nel 2026; 1.108,4 milioni di euro nel 2027.
Il Piano ha introdotto una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse tra le persone con disabilità e anziani non autosufficienti
Sul totale delle risorse sono previste quote vincolate (ad esempio 250 milioni annui per i LEP anziani e 50 milioni annui per l’assunzione di personale con professionalità sociale nei PUA); tuttavia il Piano ha introdotto una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse tra le due platee di utenti e cioè persone con disabilità e anziani non autosufficienti. Ciò significa che Regioni e Ambiti territoriali sociali dovrebbero disporre di una maggiore autonomia nel definire le linee programmatiche degli interventi da modulare, adeguandoli alle rispettive esigenze territoriali. Infatti, una parte consistente delle risorse previste e cioè sostanzialmente i due terzi dell’interno finanziamento, è destinata a entrambe le platee dei fruitori in maniera indistinta.
Il Piano prevede maggiore autonomia per Regioni e Ambiti territoriali nel definire le linee programmatiche degli interventi da modulare
A sua volta, la ripartizione delle risorse tra le Regioni obbedisce ai seguenti criteri: 80% in base alla popolazione residente, pari o superiore ai 75 anni; 10% sull’incidenza delle indennità di accompagnamento; 10% sulle certificazioni di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104 del 1992. L’introduzione di tali nuovi criteri comporta per alcune Regioni una diminuzione delle risorse rispetto al 2024, per cui è stata prevista in favore di esse una compensazione in maniera da poter garantire la continuità assistenziale.

