Princìpi guida del nuovo Bando tipo
Il Bando tipo per i servizi di ingegneria, approvato da Anac con delibera n.153 del 15 aprile 2026, si propone di uniformare le procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sopra soglia europea e di risolvere numerose incertezze interpretative emerse nel primo biennio di applicazione del nuovo Codice.
L’impianto del nuovo bando si fonda su alcuni principi guida particolarmente significativi:
- standardizzazione delle procedure;
- rafforzamento della digitalizzazione;
- tutela della qualità progettuale;
- valorizzazione dell’efficienza decisionale delle stazioni appaltanti;
- garanzia dell’equo compenso per le prestazioni professionali.
In prima battuta è opportuno sottolineare che l’Anac recepisce l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che valorizza la continuità tra Progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo, evidenziando come l’affidamento congiunto dei due livelli rappresenti il modello preferibile, mentre l’affidamento disgiunto deve essere adeguatamente motivato. Del resto, la coerenza progettuale è senza dubbio un valore da tutelare, non fosse altro per evitare che professionisti con visioni diverse si trovino in disaccordo nelle diverse fasi progettuali.
In un’ottica di semplificazione ed efficientamento, non resterebbe che aprire all’ipotesi di prevedere una sola attività di verifica e validazione, a livello di progetto esecutivo. Nell’ottica di incentivare la qualità, il Bando tipo conferma che per i servizi di ingegneria e architettura l’unico criterio di aggiudicazione utilizzabile sopra i 140.000 euro è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo. È evidente il tentativo di mettere la qualità tecnica al centro della competizione.
Equo compenso: previsto il ribasso solo sul 35% e una verifica di congruità
Sebbene possa sembrare che l’aspetto economico non rilevi al fine di ricercare la qualità, il Bando introduce rilevanti novità in tema di equo compenso, offrendo una chiave attuativa molto concreta che mette fine a un lungo periodo di incertezza applicativa.
Anac ha tradotto in una regola operativa chiara e vincolante per le stazioni appaltanti l’attuazione del principio dell’equo compenso, limitando al minimo anche la discrezionalità amministrativa: soltanto il 35% della base d’asta potrà essere soggetta a ribasso. Senza apparente possibilità di deroga per le stazioni appaltanti, che non potranno, per espressa previsione, neanche inserire nei disciplinari di gara richieste di prestazioni gratuite né ulteriori rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara.
L’equo compenso non viene interpretato soltanto come tutela economica del professionista, ma come strumento di interesse pubblico, direttamente legato all’ottenimento della massima qualità progettuale ed alla corretta esecuzione dell’opera pubblica. In questa prospettiva la “protezione” della quota del 65% assume una funzione di garanzia della qualità del progetto e della buona amministrazione.
Il Bando prende atto delle prime pronunce giurisprudenziali che ritengono teoricamente ammissibile un ribasso del 100% sul solo 35% soggetto a concorrenza, poiché permane comunque una quota fissa del 65% destinata a remunerare la prestazione. Tuttavia, Anac evidenzia che tali offerte dovranno essere sottoposte ad un rigoroso scrutinio di congruità, affinché venga verificata l’effettiva sostenibilità dell’incarico. Sebbene tale previsione sia comprensibile e ragionevole, non è semplice immaginare il processo con cui le stazioni appaltanti potranno effettivamente condurre l’istruttoria per la valutazione della congruità, soprattutto in un settore come quello delle attività professionali, in cui l’impiego di mezzi per l’esecuzione è del tutto marginale, mentre assume un rilievo totalizzante l’intuito personae.
Decision speed: i tempi delle stazioni appaltanti
In conclusione, fra le novità del Bando tipo vale la pena sottolineare l’introduzione del tema della “decision speed”. Sostanzialmente si chiede alle stazioni appaltanti di monitorare il tempo intercorrente tra la scadenza delle offerte e la stipula del contratto. Tempi medi superiori a 160 giorni comportano obblighi di riorganizzazione, mentre tempi inferiori a 115 giorni possono generare benefici premiali nella qualificazione dell’ente, le cui regole sono già piuttosto complesse.

