La corruzione rappresenta uno dei fenomeni più insidiosi per la tenuta democratica e lo sviluppo economico di uno Stato, minando la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni, distorcendo la concorrenza nei mercati e generando inefficienze nell’allocazione delle risorse pubbliche. In Italia, il tema della corruzione ha assunto negli ultimi anni una rilevanza centrale nel dibattito pubblico e nelle politiche di riforma della Pubblica amministrazione, soprattutto a seguito dell’adozione della legge n. 190 del 6 novembre 2012 (cosiddetta “Severino”) che ha introdotto un sistema organico di prevenzione basato su trasparenza, rotazione degli incarichi e responsabilizzazione dei dirigenti pubblici.
Muovendo dal quadro normativo italiano, in tema di contrasto alla corruzione si sono registrate negli ultimi anni molteplici interventi normativi che hanno inciso profondamente sull’efficacia del sistema repressivo. Il fenomeno corruttivo sul versante normativo è stato caratterizzato da un’evoluzione eterogenea.
Possiamo dire che questo ciclo normativo si è aperto con la legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (cosiddetta “Spazzacorrotti”, Bonafede), che ha determinato un incremento della severità sanzionatoria. I dati statistici indicano un impatto significativo sull’esecuzione della pena, poiché il provvedimento ha equiparato i reati di corruzione ai reati di criminalità organizzata (art. 4-bis O.P.), limitando l’accesso ai benefici penitenziari e introducendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per condanne superiori ai due anni.
Successivamente, il Decreto legge n. 75 del 14 luglio 2020, recependo la Direttiva UE 2017/1371 – PIF, ha esteso la responsabilità penale delle società (D.lgs. 231/2001) ai reati di peculato, concussione e corruzione, qualora questi ledano gli interessi finanziari dell’Unione europea.
La recente legge 114/2024 (“Riforma Nordio”) ha invece segnato una discontinuità tecnica. L’intervento più rilevante è l’abrogazione dell’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), giustificata da un’analisi dell’efficacia processuale: storicamente, a fronte di migliaia di iscrizioni nel registro degli indagati, la percentuale di condanne definitive era inferiore all’1%. Parallelamente, la riforma ha ridefinito il traffico di influenze illecite, limitandone l’applicabilità alle sole condotte di mediazione onerosa volte a commettere reati, escludendo le attività di mera influenza politica o amministrativa. Introducendo altresì il nuovo reato di peculato distrattivo ex art. 314 bis c.p.p.
Percezione della corruzione: il posizionamento dell’Italia nel contesto internazionale
L’edizione 2025 dell’Indice di Percezione della Corruzione (CPI), pubblicato da Transparency International il 10 febbraio 2026, segna un ulteriore arretramento per l’Italia nel panorama internazionale della lotta alla corruzione. Con un punteggio di 53 punti su 100, il Paese registra un calo di 1 punto rispetto al 2024, confermando la 52ª posizione nella classifica globale di 182 Paesi e territori analizzati.
Il dato italiano si colloca significativamente al di sotto della media europea e distante dai Paesi virtuosi del Nord Europa. Tuttavia, l’arretramento dell’Italia non costituisce un fenomeno isolato: il CPI 2025 evidenzia un preoccupante calo delle performance anche in democrazie consolidate. Tra i Paesi che hanno registrato peggioramenti significativi figurano Stati Uniti (64 punti), Canada (75), Nuova Zelanda (81), Regno Unito (70), Francia (66) e Svezia (80). A livello europeo, dal 2012 ben 13 Paesi dell’Europa occidentale e dell’UE hanno registrato un significativo peggioramento, mentre solo 7 hanno ottenuto miglioramenti.
Un dato particolarmente allarmante, riguarda la correlazione tra peggioramento dei punteggi anticorruzione e restrizione dello spazio civico. Dal 2012, 36 dei 50 Paesi che hanno subito un calo significativo del proprio punteggio CPI hanno anche registrato una riduzione della libertà di espressione, di associazione e di riunione. Questa correlazione suggerisce l’esistenza di un nesso causale tra regressione democratica e dilatazione dei fenomeni corruttivi, poiché la limitazione delle libertà civili riduce la capacità della società civile di esercitare un controllo efficace sull’operato delle istituzioni pubbliche.
La necessità di valutare anche indicatori oggettivi per misurare la corruzione
Ciò posto non bisogna valutare sul versante statistico il fenomeno corruttivo solo attraverso il CPI per evitare di incorrere nel cosiddetto “paradosso di Trocadero” teorizzato nella ricerca Eurispes “La corruzione tra realtà e rappresentazione. Ovvero: come si può alterare la reputazione di un Paese” a cura del Consigliere Giovanni Tartaglia Polcini. La ricerca illustra come un’intensa attività di repressione della corruzione paradossalmente peggiori la reputazione internazionale di uno Stato. L’aumento di indagini, l’emanazione di norme più stringenti e il risalto mediatico, frutto di un sistema virtuoso, alimentano invece una percezione distorta di elevata criminalità diffusa, penalizzando così le nazioni trasparenti nei principali indici di corruzione, spesso basati su rilevazioni soggettive. Il paradosso evidenzia il limite degli attuali modelli di misurazione, che finiscono per avvantaggiare contesti omertosi in cui la corruzione, non essendo perseguita, resta invisibile. Tale dinamica trasforma l’efficienza della Magistratura in un danno reputazionale, in grado di influenzare negativamente il rating sovrano e gli investimenti esteri. Di conseguenza, il modello proposto dall’Eurispes richiede il superamento degli indicatori basati sulla percezione a favore di metriche oggettive e statistiche al fine di riconoscere il reale sforzo di legalità dei Paesi impegnati nella lotta al malaffare.
Il sistema anticorruzione: l’esperienza del Ministero della Giustizia
Il Ministero della Giustizia rappresenta un caso di studio particolarmente significativo per comprendere l’applicazione concreta della normativa anticorruzione nelle Amministrazioni pubbliche italiane. Come emerge dalla Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia anno 2025. La figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) è disciplinata dall’art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, che ha unificato in capo ad un solo soggetto le funzioni di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha evidenziato che «il cardine dei poteri del R.P.C.T. è centrato proprio sul prevenire la corruzione». Il ruolo del R.P.C.T. si esplica attraverso molteplici funzioni: predisposizione della Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO); vigilanza sull’attuazione delle misure programmate; gestione delle segnalazioni di whistleblowing ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24; responsabilità per la trasparenza ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 33 del 2013.
Come previsto dall’art. 1 del d.p.c.m. 19 giugno 2019 n. 99, il R.P.C.T. si avvale di un’apposita struttura tecnica di supporto, costituita con D.M. 14 settembre 2023, composta da un funzionario giudiziario e due cancellieri esperti con competenze specifiche nelle materie dell’anticorruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici. Questa dotazione organica, sebbene limitata, riflette la complessità delle funzioni attribuite al R.P.C.T. e la necessità di un supporto tecnico qualificato.
I dati estratti dal sistema di protocollo per il periodo 1° gennaio – 20 novembre 2025 evidenziano un significativo incremento dell’attività dell’Ufficio R.P.C.T. rispetto all’anno precedente: 1.575 documenti acquisiti (crescita del 43,97%), 1.525 documenti assegnati (crescita del 40,68%), 1.559 documenti classificati (crescita del 35,10%). Questi dati quantitativi testimoniano un incremento significativo del carico di lavoro, riconducibile sia all’ampliamento delle competenze in materia di prevenzione della corruzione sia alla crescente sensibilità delle articolazioni ministeriali sui temi dell’integrità e della trasparenza.
Trasparenza amministrativa e accesso civico: dati e risultati
Nel corso del 2025 (fino al 20 novembre) sono pervenute 31 istanze di riesame all’Ufficio del R.P.C.T. in materia di accesso civico. Su 30 provvedimenti di riesame adottati: 8 hanno avuto esito di accoglimento, 3 di accoglimento parziale, 7 di non luogo a provvedere, 1 di inammissibilità, 11 di rigetto, mentre 1 provvedimento è ancora in fase di istruttoria. Questi dati evidenziano come l’istituto dell’accesso civico, introdotto dal d.lgs. n. 33 del 2013 quale strumento di trasparenza e controllo diffuso sull’operato delle Pubbliche amministrazioni, sia ormai consolidato nella prassi amministrativa, sebbene con un tasso di accoglimento relativamente contenuto (circa il 37% tra accoglimenti totali e parziali).
Un risultato particolarmente significativo dell’attività del R.P.C.T. nel 2025 riguarda l’estensione degli obblighi di trasparenza agli Uffici giudiziari. In esito alle attività di confronto svoltesi tra il Ministero della Giustizia e l’ANAC, è stata emanata la Delibera ANAC n. 330 del 30 luglio 2025, che ha reso disponibile un apposito “Elenco degli obblighi di pubblicazione per gli uffici giudiziari”. Il monitoraggio svolto al 10 ottobre 2025 ha evidenziato risultati incoraggianti: 99,76% di presenza del sito web istituzionale dell’Ufficio (418 Uffici giudiziari su 419) e 98% di presenza della Sezione Amministrazione Trasparente (409 Uffici giudiziari su 419). Questi dati testimoniano un elevato livello di allineamento degli uffici giudiziari alle indicazioni della Delibera ANAC.
Whistleblowing e formazione: strumenti di prevenzione
Il whistleblowing è l’istituto giuridico che tutela il dipendente pubblico (e, dal 2023, anche privato) che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. La disciplina, introdotta dalla legge n. 190 del 2012 e oggi riordinata dal d.lgs. n. 24 del 2023, protegge il segnalante da ritorsioni, sanzioni disciplinari e misure discriminatorie, garantendone la riservatezza dell’identità e sottraendo la segnalazione all’accesso documentale ordinario, purché indirizzata ai soggetti specificamente indicati dalla legge (responsabile anticorruzione, ANAC, Autorità giudiziaria o contabile) e finalizzata alla tutela dell’integrità della Pubblica amministrazione.
Durante l’anno 2025 (fino al 20 novembre) sono state effettuate 37 segnalazioni attraverso la piattaforma informatica dedicata al whistleblowing: 24 trasmesse in maniera anonima, 13 nominative, 36 segnalazioni risultano chiuse, 1 segnalazione ancora in istruttoria. Il sistema di whistleblowing, rafforzato dal d.lgs. n. 24 del 2023 che ha recepito la direttiva Ue 2019/1937, rappresenta uno strumento fondamentale per l’emersione di fenomeni corruttivi. Il dato relativo alle segnalazioni anonime (circa il 65% del totale) evidenzia l’importanza delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa per favorire la collaborazione dei dipendenti pubblici nella segnalazione di illeciti.
Il canale di segnalazione interno del Ministero della Giustizia – conformemente alle disposizioni normative contenute nell’art. 4 del decreto whistleblowing – garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale avviene attraverso un applicativo informatico automatizzato (https://whistleblowing.giustizia.it) che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito, nonché la possibilità per il R.P.C.T. di comunicare in forma riservata con il segnalante.
Continuano le attività di monitoraggio sulla pubblicazione del nuovo Codice di comportamento non solo sul sito web istituzionale ma anche sui siti web delle Corti di appello e degli Uffici giudiziari. I siti istituzionali degli Uffici giudiziari hanno recepito le sollecitazioni del R.P.C.T., registrando un netto miglioramento del livello di corretta pubblicazione del Codice nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, come prescritto dall’art. 26 del medesimo codice.

