Nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2026 è stata pubblicata la legge 2 luglio 2026, n. 119, recante “Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni”. Il provvedimento legislativo si propone di rilanciare il criterio del merito, incidendo significativamente sui decreti legislativi 150/2009 e 165/2001 che regolano la materia della valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni. Relativamente all’accesso alla dirigenza viene introdotta, accanto ai concorsi pubblici, una modalità di selezione interna dei funzionari ritenuti, sulla base di diversi parametri valutativi, meritevoli di ricoprire gli incarichi dirigenziali.
Introdotta una modalità di selezione interna dei funzionari ritenuti, sulla base di diversi parametri valutativi, meritevoli di ricoprire gli incarichi dirigenziali
Ne deriva quindi un sistema che può essere così schematizzato. Accesso alla dirigenza di seconda fascia (primo gradino della dirigenza pubblica): il 50% dei posti è riservato a coloro che (dall’esterno) partecipano e superano il corso-concorso bandito periodicamente dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione; il 20% dei posti è riservato a coloro che risultino vincitori di concorsi pubblici banditi dalle singole amministrazioni; il 30% è riservato ai funzionari in servizio nelle pubbliche amministrazioni, con accesso quindi dall’interno, i quali abbiano un’anzianità di servizio di cinque anni o, se provenienti dall’area di elevata qualificazione, un’anzianità di almeno due anni. Dirigenza di I fascia (apicale): il 50% è riservato al concorso pubblico per titoli ed esami; l’altro 50% è riservato a coloro che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità nel ruolo dirigenziale di seconda fascia.
La norma è motivata dalla considerazione che le qualità di un dirigente possano essere valutate sulla capacità del lavoro svolto, di organizzazione del servizio, di perseguimento di obiettivi prefissati
L’accesso interno, attraverso lo sviluppo di carriera, vuole costituire, da un lato, un incentivo per i funzionari a bene operare senza preoccuparsi tanto di dover sottrarre tempo alla disponibilità al lavoro per la preparazione a concorsi tuttora impostati su prove teoriche. Dall’altro lato, la norma è motivata dalla considerazione che le qualità di un dirigente possano ben essere valutate sulla capacità del lavoro svolto, di organizzazione del servizio, di perseguimento di obiettivi prefissati, senza la necessità di affidarsi ad una valutazione basata sostanzialmente su conoscenze teoriche che magari potrebbero rivelarsi poco funzionali alle esigenze di pragmatismo operativo e di concreta efficienza degli apparati organizzativi degli uffici. È appena il caso di rilevare come il percorso interno di valutazione della carriera potrà rivelarsi una occasione positiva di rilancio dell’efficienza della pubblica amministrazione se sarà caratterizzato, in sede di attuazione della norma, dalla presenza di una chiara e oggettiva griglia di valutazione delle performance, volta a selezionare i funzionari effettivamente più capaci.
L’accesso alla dirigenza dall’interno è riservato ai funzionari che hanno sostenuto un concorso pubblico per poter accedere alle attività di livello direttivo
Appaiono destituite di fondamento le considerazioni critiche di coloro i quali ritengono che con il nuovo sistema sia stato violato il principio costituzionale del superamento del concorso. L’accesso alla dirigenza dall’interno, per sviluppo di carriera, è, infatti, riservato a funzionari i quali hanno sostenuto un concorso pubblico per poter accedere allo svolgimento di attività di livello direttivo. Piuttosto, sarebbe il caso, alla luce anche dell’innovazione normativa introdotta, di riflettere seriamente sul contenuto delle prove d’esame per l’accesso alla qualifica di funzionario, in maniera da renderle più rigorose e accertare così, fin dall’inizio, l’adeguata preparazione teorica, anche in vista della progressione di carriera a dirigente.

