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La Corte dei Conti solleva questione di legittimità costituzionale della legge Foti, di riforma della responsabilità amministrativo-contabile

di
Francesco Giulio Cuttaia  

Con ordinanza della sezione II giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti è stata sollevata questione di legittimità costituzionale della legge 7 gennaio 2026, n.1 (cosiddetta “legge Foti”) avente ad oggetto la riforma della Corte dei Conti e della responsabilità amministrativo-contabile. Si tratta di una ordinanza piuttosto corposa, in quanto essa consta di ben ottanta pagine. In estrema sintesi, la Corte dei Conti ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondati alcuni profili di incostituzionalità eccepiti in sede di giudizio contabile, con particolare riguardo al calcolo al ribasso del danno erariale e alla stessa natura della responsabilità amministrativo-contabile per colpa grave, la quale è risultata notevolmente attenuata rispetto alla disciplina normativa previgente. Le disposizioni contenute nella legge Foti risulterebbero quindi in contrasto con principi fondamentali espressi nella nostra Carta costituzionale, quali i principi di ragionevolezza, della tutela giurisdizionale, del buon andamento della pubblica amministrazione. Segnatamente, potrebbero essere stati violati gli articoli nr.3, 24, 28, 81, 97, 101, 103, 104, 117 e 119 della Costituzione.

La Corte dei Conti ha ritenuto rilevanti alcuni profili di incostituzionalità della legge Foti, con particolare riguardo al calcolo al ribasso del danno erariale

Alle argomentazioni di stretta pertinenza giuridica, nell’ordinanza si accompagnano considerazioni più generali che fanno riferimento all’asserito rischio che presenterebbe l’intervento legislativo di «incoraggiare comportamenti contrari al buon andamento e alla buona amministrazione», venendosi così a violare il patto sociale alla base del corretto impiego delle risorse pubbliche, sul quale, secondo il giudice contabile remittente, «si regola l’intera impalcatura del sistema tributario».

Il rischio che presenterebbe l’intervento legislativo sarebbe di incoraggiare comportamenti contrari al buon andamento e alla buona amministrazione

In proposito, con dichiarazioni rese agli organi di informazione a sostegno dei rilievi contenuti nell’ordinanza di remissione al giudizio della Corte Costituzionale, è intervenuto anche il Sindacato dei magistrati contabili, il cui Presidente ha affermato che «efficacia dei controlli e tutela delle risorse non possono essere indebolite».

La Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma sul risarcimento alla PA per un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato

Nella sostanza, la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma in base alla quale, quando sia stato cagionato un danno alla Pubblica amministrazione dal pubblico dipendente (o figura ad esso assimilata), con colpa grave (esclusi, quindi, i casi di dolo o di illecito arricchimento), egli è tenuto a corrispondere il relativo risarcimento per un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato e, comunque, in misura non superiore al doppio della retribuzione annua lorda conseguita o del corrispettivo o indennità percepiti per il servizio reso alla PA o la funzione e l’ufficio svolti.

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