La prima legge del 2026 è la n.1 del 7 gennaio, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio ed entrerà in vigore il 22 gennaio di quest’anno. Nel corso dei lavori parlamentari e soprattutto nella fase finale, il suo contenuto ha destato non poche polemiche tra le parti politiche. Si tratta di una delega legislativa che, come tale, fissa alcuni principi generali cui dovrà conformarsi il Governo nella emanazione della successiva normativa delegata. La riforma, attenuando alcuni profili della responsabilità c.d. erariale dei dipendenti della pubblica amministrazione, dei manager pubblici e degli amministratori politici degli enti pubblici, territoriali e non, incide in maniera significativa sui poteri di intervento della Corte dei conti, sia nella fase requirente (la formulazione delle accuse di danno erariale da parte delle Procure della Corte dei conti) sia in quella di giudizio (l’ambito delle pronunce emesse dalle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti).
La riforma, attenuando alcuni profili della responsabilità cosiddetta erariale, incide in maniera significativa sui poteri di intervento della Corte dei conti
Al di là del merito delle polemiche rimbalzate sugli organi di informazione, può rivelarsi utile porre in correlazione il testo della legge delega con il contenuto della pronuncia n.133 del 18 luglio 2024 con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto di fornire alcune indicazioni al Parlamento. La Corte, infatti, era intervenuta in relazione ai profili di costituzionalità della normativa emergenziale (emanata nel periodo di diffusione del Coronavirus) che aveva limitato ai soli casi di dolo, escludendo la colpa grave, la responsabilità amministrativo-contabile per le condotte commissive (cioè i comportamenti attivi), derogando in tal modo alla normativa che si era stratificata nel tempo. In ragione di ciò, la Corte, pur ammettendo la conformità della disciplina legislativa provvisoria al dettato costituzionale in quanto giustificata dall’emergenza pandemica e dall’esigenza di non compromettere l’attuazione del PNRR, ha ravvisato la necessità, una volta cessata l’emergenza, di ristabilire la coerenza del sistema, ripristinando la sanzionabilità dei comportamenti gravemente colposi.
La Corte Costituzionale, durante la pandemia da Covid-19, era intervenuta in relazione ai profili di costituzionalità della normativa emergenziale
In proposito, la Corte ha svolto alcune osservazioni sottolineando come il legislatore possa:
- procedere a “un’adeguata tipizzazione della colpa grave”;
- introdurre “un limite massimo oltre il quale il danno, per ragioni di equità nella ripartizione del rischio, non viene addossato al dipendente pubblico, ma resta a carico dell’amministrazione nel cui interesse esso agisce”;
- disporre “una eccezionale esclusione della responsabilità colposa per specifiche categorie di pubblici dipendenti…in ragione della particolare complessità delle loro funzioni o mansioni e/o del connesso o elevato rischio patrimoniale”;
- modificare la disciplina della riduzione delle sanzioni da comminare prevedendo “ulteriori fattispecie obbligatorie normativamente tipizzate nei presupposti”;
- esentare da responsabilità coloro che si adeguino a indicazioni formulate dalla Corte dei conti;
- “intervenire per scongiurare l’eventuale moltiplicazione delle responsabilità degli amministratori per i medesimi fatti materiali e spesso non coordinate tra di loro”.
La legge delega fissa il termine di prescrizione in 5 anni dalla commissione del fatto, salvo il caso di occultamento doloso
La legge delega, al riguardo, contiene una serie di principi che possono essere così sintetizzati:
- ripristino della colpa grave, ma più circoscritta rispetto al sistema pre-Covid (ad esempio non si potrà incorrere in colpa grave se sono stati seguiti indirizzi giurisprudenziali prevalenti o pareri delle autorità competenti o quando il fatto dannoso tragga origine da un atto di Stato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità; per gli amministratori locali la buona fede è presunta, e quindi non deve essere provata, quando gli atti adottati siano proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso);
- limitazione del danno erariale al 30% della sua effettiva consistenza e a non più del doppio della retribuzione annua lorda percepita (fatti salvi i casi di dolo e illecito arricchimento per i quali non c’è tetto);
- fissazione del termine di prescrizione in 5 anni dalla commissione del fatto, indipendentemente dalla circostanza (come era previsto in passato), che il danno sia stato conosciuto successivamente, salvo il caso di occultamento doloso;
- possibilità per le amministrazioni pubbliche di rivolgersi alla Corte dei conti per richiedere un parere preventivo su specifici atti o progetti (se il dipendente, o manager, o amministratore, si conforma ad esso, avrà garantita l’immunità contabile).
Si tratta di princìpi che, pur avendo valore cogente, andranno declinati con l’adozione di successivi decreti legislativi i quali delineeranno i nuovi tratti distintivi della responsabilità amministrativo-contabile e definiranno gli àmbiti di intervento della Corte dei conti.

