Punire le scommesse abusive con lo stesso metro delle partite truccate

Tecnicamente si chiama “match fixing”, e le istituzioni europee e le associazioni internazionali dei bookmaker lo conoscono bene. Grazie a un accordo illecito, il risultato di un evento sportivo viene “combinato” e quindi determinato ancora prima che si svolga. In Italia questo fenomeno è contrastato principalmente, anche se non esclusivamente, nel mondo del calcio, attraverso iniziative di prevenzione e sensibilizzazione che si rivolgono non solo agli atleti ma alla società sportive in genere. E anche le istituzioni pubbliche vengono coinvolte.

Dal punto di vista giuridico e lasciando da parte la normativa sportiva, il “match fixing” è previsto e punito con il reato di frode in competizioni sportive, disciplinato dall’art. 1, della legge 401 del 1989, che ha per titolo “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”. E’ la stessa legge che, all’articolo 4, colpisce l’esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa. Frode in competizioni sportive e esercizio abusivo delle scommesse sono, infatti, reati ben distinti ma anche strettamente connessi, tanto da essere contemplati nell’ambito della stessa legge speciale emanata all’indomani dello scandalo del “calcio scommesse” degli anni 80. In caso di frode, la norma prevede un aumento di pena se il risultato della competizione è influente ai fini di concorsi pronostici o scommesse regolarmente esercitati.

Le scommesse sugli eventi combinati, però, spesso non transitano nei circuiti autorizzati e controllati, bensì in quelli non autorizzati e, quindi, non monitorati dai Monopoli di Stato. Sfuggono, perciò, ai sofisticati sistemi di alert e di monitoraggio messi in campo da società altamente specializzate e accreditate presso le autorità nazionali ed internazionali, che permettono di raggiungere risultati molto importanti in termini preventivi, consentendo anche l’interruzione immediata dell’accettazione di scommesse, disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prima della chiusura ufficiale delle stesse, nel caso di rilevazione di anomalie. La prevenzione ha reso dunque sempre meno vantaggioso, per i soggetti che lucrano sull’attività illecita di combine, convogliare nei circuiti regolati le scommesse effettuate sugli eventi combinati.

Va da sé che i circuiti di raccolta delle scommesse, che utilizzano piattaforme “on line” non autorizzate e non controllate, divengono così uno strumento privilegiato per il perseguimento delle finalità illecite. Il contrasto delle frodi in competizioni sportive, dovrebbe, pertanto, andare di pari passo con il contrasto della raccolta abusiva di scommesse. Si tratta, come ho già accennato, di due facce della stessa medaglia; reati distinti, che però si alimentano a vicenda.

Il legislatore, tuttavia, mentre è intervenuto per inasprire le pene per il reato di frode, con tutte le conseguenze in termini di maggior efficacia deterrente e potenziamento degli strumenti investigativi (misure cautelari, intercettazioni), non ha adottato alcun provvedimento che andasse nella stessa direzione, per la raccolta abusiva di scommesse.

Infatti, con il DL n. 119 del 22/08/14, il sistema sanzionatorio relativo al reato di frode è stato sensibilmente rafforzato, arrivando a prevedere, per l’ipotesi in cui il risultato della competizione sia influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, la pena della reclusione aumentata fino alla metà, con ciò estendendo la pena detentiva fino ad un massimo di 9 anni, e la pena pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Per il reato di raccolta abusiva di scommesse, invece, la pena detentiva massima prevista arriva a tre anni di reclusione.

Ciò dovrebbe far riflettere, anche alla luce delle recentissime notizie relative all’operazione “Game Over” della DDA di Palermo che, proprio con riguardo al reato di raccolta abusiva delle scommesse, seppur in un quadro complesso caratterizzato dalla contestazione di più reati, offrono un quadro inquietante che conferma la spregiudicatezza della criminalità organizzata nella gestione di un sistema “geneticamente illecito”, per usare le parole del procuratore Francesco Lo Voi.

L’attenzione stessa degli operatori, che siano associazioni internazionali o bookmaker nazionali, talora impegnati in progetti tematici al fianco di società sportive di primario livello, sembra indirizzata esclusivamente verso la lotta al “match fixing”, anche per l’opportunità di veicolare un messaggio positivo rivolto alla tutela dei giovani atleti e all’immagine dello sport.

Il contrasto alla raccolta abusiva di scommesse, che rappresenta una fonte di danno economico per tutti i soggetti operanti nel circuito autorizzato, risulta, invece, rimesso alla sola capacità repressiva delle forze dell’ordine e della magistratura che, per quanto efficace, si trova ad affrontare una materia molto specialistica e tecnica.

I bookmaker nazionali, anche per la mancanza del supporto di un’associazione rappresentativa che pianifichi e coordini azioni di tutela su questo fronte, rinunciano ad intervenire giudizialmente al fianco dell’amministrazione statale, per richiedere il legittimo risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle condotte illecite.

Così facendo però, specie nell’attuale momento storico, vengono di fatto perdute occasioni utili anche per chiarire agli occhi dell’opinione pubblica e del movimento “anti-azzardo legale”, che si va rafforzando nella società civile, la netta distinzione tra gioco legale e gioco illegale, prestando il fianco alle accuse di stretta contingenza tra imprese legali e imprese illegali che operano nel settore.

Sono significativi, in quest’ottica, alcuni passaggi delle corposissime motivazioni della recente sentenza del Gup di Reggio Calabria che ha chiuso il filone principale della nota operazione “Gambling” del 2016. Si legge nella sentenza: “Viene, quindi, ulteriormente in rilievo il modus operandi tipico dell’organizzazione criminale investigata, che si sostanzia nella parallela e promiscua diffusione di software leciti ed illeciti, venendo i primi, muniti di regolare concessione governativa, utilizzati per schermare ed occultare la contestuale distribuzione e l’utilizzo di programmi (illegali) che consentono la raccolta e la gestione delle giocate e delle scommesse su siti illeciti, quelli con i suffissi “.com” e “.net”, privi di concessione governativa; ciò avveniva mediante la raccolta “da banco” delle puntate, in palese violazione della normativa di settore, ossia in modo tale da determinare, a beneficio del gruppo criminale, il conseguimento di profitti (sconosciuti al fisco) imponentissimi”.

Emblematico delle ragioni giuridiche che stanno alla base della diffusione del fenomeno illecito esaminato, è il passaggio ove il Gup rileva che “non v’è dubbio che la complessità tecnica della materia abbia agevolato i tentativi di “creazione” giurisprudenziale agognati dagli imputati, quale strumento di svuotamento del sistema concessorio e di liberalizzazione del mercato”.

E’ più che mai urgente, in conclusione, chiarire e definire meglio la cornice normativa, anche con il supporto tecnico degli operatori e delle associazioni. Correggiamo la rotta, tifando per un nuovo corso che veda eticamente e responsabilmente impegnati tutti i protagonisti.

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