La scorsa Legge di bilancio 2025 ha rivisto le modalità di tassazione delle cripto-attività. A partire dal primo gennaio del 2026 le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività saranno soggetti ad un’imposizione fiscale del 33%.
L’anno che sta per passare si configura quindi come un periodo transitorio che ha visto la permanenza della stessa aliquota fissata in precedenza, vale a dire il 26%. La tassazione media in Europa si attesta intorno al 20%.
Se fino al 2024 i redditi derivanti dall’attività in criptovalute non erano imponibili se al di sotto dei 2.000 euro, a partire dal 2025 la realizzazione di una plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva.
La Legge di bilancio 2025 ha previsto una nuova modalità di determinazione delle plusvalenze derivanti dall’alienazione delle criptovalute
In precedenza, le plusvalenze potevano essere calcolate solo come differenza tra il valore complessivo delle cripto-attività cedute nel corso dell’anno e il valore complessivo di acquisto delle stesse attività. Ora, invece, è stata introdotta la possibilità per il contribuente di assumere al posto del valore di acquisto, il valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2025.
La misura può essere particolarmente utile per i contribuenti per i quali è impossibile o difficoltosa la determinazione del valore di acquisto della cripto-attività per mancanza di elementi certi e precisi. L’assunzione dei valori determinati non consentirà comunque la deduzione fiscale delle minusvalenze, nel caso in cui si realizzassero all’atto della vendita delle cripto-attività interessate.
Banca d’Italia ha segnalato come la misura potrebbe avere un impatto minimo sul gettito, incentivando l’evasione fiscale mediante il trasferimento di attività verso operatori esteri e piattaforme extra-Ue e rendendo quindi ancora più difficoltoso il monitoraggio delle attività crypto.
Senza un’adeguata regolamentazione internazionale e strumenti di controllo efficaci, in sostanza, una tassazione eccessiva potrebbe incentivare pratiche elusive.
Un sistema di tassazione progressiva, che tenga conto del volume delle transazioni o della durata dell’investimento, potrebbe dunque rappresentare una soluzione più equilibrata, anche in grado di garantire un gettito stabile, senza penalizzare eccessivamente gli investitori.
Legge di bilancio 2026. Che cosa cambia?
La Legge di bilancio 2026 introduce ora un’eccezione per i token di moneta elettronica, riportando per essi l’aliquota al 26% e definendo in sostanza un regime fiscale più favorevole per i cosiddetti token di moneta elettronica denominati in euro, ovvero strumenti digitali che mantengono un valore stabile rispetto all’euro e sono coperti da riserve interamente denominate in euro. Tali token, disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114, possono dunque beneficiare di un’aliquota sostitutiva del 26% anziché del 33%. Un aspetto di rilievo è poi che la semplice conversione da euro a token (o viceversa) non genera plusvalenze o minusvalenze: il legislatore riconosce che tali operazioni non rappresentano un evento economico rilevante, ma solo una forma diversa di detenzione della stessa valuta.
La legge di bilancio 2026 prevede infine anche l’istituzione di un tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, composto da rappresentanti del MEF, della Guardia di Finanza, della Banca d’Italia, della Consob, dell’UIF e da esperti di settore. Questo organismo avrà il compito di monitorare i rischi sistemici, prevenire fenomeni di riciclaggio e promuovere iniziative di educazione finanziaria, in linea con le raccomandazioni delle autorità europee.
La legge di bilancio 2026 conferma quindi la tendenza del legislatore italiano a differenziare tra le diverse tipologie di cripto-attività, premiando quelle che offrono maggiore stabilità e trasparenza.
La situazione in Europa sulla tassazione delle criptovalute
In Europa, la tassazione delle plusvalenze da criptovalute evidenzia una grande varietà di approcci fiscali. Malta, Cipro, Lussemburgo, Belgio ed Estonia non prevedono, alcuna imposta, fattore che rende tali paesi particolarmente attraenti per gli investitori. Al contrario, la Germania e la Danimarca applicano aliquote che superano il 50%. Vi sono poi Stati con aliquote intermedie, forfettarie (come i Paesi Bassi al 33%, la Francia e la Svezia al 30% e la Bulgaria al 10%) o progressive. Nella Repubblica Ceca sono previste due fasce di reddito: fino a 70mila euro annui l’aliquota è del 15%; sopra i 70mila euro si va al 23%. Nel Regno Unito, la tassazione delle criptovalute varia a seconda dell’attività, con obblighi dichiarativi molto rigorosi.
I sistemi di tassazione delle criptovalute nel Nord America
In Nord America le valute digitali sono tassate con sistemi progressivi. In particolare, in Canada l’aliquota varia tra il 15% e il 50%, in base al reddito imponibile e alla provincia di residenza. Negli Stati Uniti la tassazione oscilla invece tra il 15% e il 37%. Le criptovalute sono considerate una proprietà, e non una valuta, ai fini fiscali. Questo comporta che ogni transazione che genera una plusvalenza è tassabile. Le attività di mining sono tassate come redditi da lavoro autonomo.
…e in America Latina
In America Latina la tassazione è molto varia. Il Cile applica per esempio aliquote progressive fino al 40%, mentre il Perù impone aliquote tra il 5% e il 30%, in base ai guadagni dichiarati. Paesi come Messico, Costa Rica, Bolivia, Brasile e Argentina adottano aliquote flat standard del 15%. In Colombia, l’imposta è circa del 10%, mentre Panama ed El Salvador non prevedono alcuna tassazione.
La situazione nei paesi asiatici
Brunei, Hong Kong, Malesia e Singapore non prevedono alcuna tassazione; paesi come l’Indonesia e il Vietnam applicano aliquote molto basse, tra lo 0% e il 5%, mentre in Giappone, le criptovalute sono considerate beni digitali, con aliquote progressive che variano dal 5% al 45%. Le attività di mining sono anch’esse tassabili come reddito da lavoro autonomo. Taiwan e India adottano aliquote, rispettivamente, al 40% e al 30%. In Cina, infine, il commercio di criptovalute è vietato.
Quello europeo potrebbe rappresentare un modello per standardizzare la tassazione e la trasparenza fiscale per i crypto-asset a livello internazionale
Con l’entrata in vigore del Regolamento MiCA, l’Unione europea risulta oggi una delle prime aree al mondo con un quadro normativo chiaro e completo per il mercato dei crypto-asset. Il Regolamento, richiedendosi ora che tutte le società che offrono servizi relativi ai crypto-asset rispettino standard di sicurezza, trasparenza e protezione dei consumatori, limiterà in modo significativo le attività delle società offshore non regolamentate, che finora avevano potuto operare senza controlli adeguati e in modo spesso opaco.
Il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), pubblicato dall’Ocse nel 2022, aveva già rappresentato un tentativo di standardizzare la tassazione e la trasparenza fiscale per i crypto-asset a livello internazionale, avendo come obiettivo principale quello di stabilire regole uniformi per la rendicontazione e la condivisione di informazioni sui crypto-assets tra le autorità fiscali dei vari paesi, facilitando la raccolta di dati relativi alle transazioni e ai redditi generati da tali attività.
Nella serie di iniziative che l’Unione europea ha intrapreso negli ultimi anni per incrementare la trasparenza fiscale e la cooperazione tra gli Stati membri rientra infine anche la Direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC), che si è evoluta nel tempo arrivando ora alla cosiddetta DAC8, in cui si focalizza l’attenzione sulle criptovalute, estendendo gli obblighi di comunicazione già previsti per le istituzioni finanziarie tradizionali anche alle piattaforme che offrono servizi di scambio e custodia di criptovalute.
*Avv. Giovambattista Palumbo, Coordinatore del Laboratorio sulle Politiche fiscali dell’Eurispes.

