Green taxes: strumento di salute pubblica e giustizia redistributiva

Ammontano a quasi 50 miliardi di euro all’anno i danni ambientali e sanitari i cui costi si riverberano sulla generalità dei consociati. In un tale contesto, la legge di delega fiscale prevedeva nuove forme di fiscalità (green taxes), al fine di preservare e garantire l’equilibrio ambientale. Tale tassazione doveva essere finalizzata ad orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili. Si prevedeva inoltre la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici, anche in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Il gettito derivante dall’introduzione della carbon tax doveva essere destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, e alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili. Tutto questo, però, è per ora rimasto inattuato.

E questo nonostante che la fiscalità ambientale sia senz’altro una misura infrastrutturale chiave per la crescita sostenibile dell’Italia. La green economy vale infatti circa il 10% del Pil. In relazione all’introduzione di una tassazione ambientale, lo studio dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, Environmental Tax Reform in Europe: implications for income distribution and opportunities for eco-innovation, mette del resto in evidenza come i governi potrebbero diminuire le tasse sul reddito, spingere l’innovazione e tagliare le emissioni, introducendo tasse specifiche e mirate sulle singole attività inquinanti, reinvestendo poi il ricavato nel far crescere l’economia del futuro. A minore impatto ambientale. Le green taxes possono essere inoltre uno strumento d’incorporazione dei costi dei danni ambientali, individuando, ai fini della tassazione, parametri di riferimento, già adottati anche a livello Ue, quale quello della misurazione dell’intensità carbonica per unità di prodotto, o comunque la misurazione delle esternalità negative generate dalle specifiche attività su ambiente e sanità pubblica in primis.

Quindi, di fatto, sarebbe possibile introdurre un’imposta (diretta, magari sotto forma di sovraimposta), che colpisca direttamente i contribuenti (e solo quelli) che, tramite la produzione e/o la vendita di prodotti che creano emissioni inquinanti, scaricano comunque sulla collettività delle diseconomie e dei costi alla cui riparazione è quindi bene che contribuiscano. Questa imposta dovrebbe colpire non direttamente l’attività che dà origine all’emissione di sostanze inquinanti (come accade nel caso delle accise), ma “l’effetto” economico dell’attività e cioè il profitto derivante dalla produzione e/o vendita del prodotto inquinante, che uno (il produttore o il venditore) ottiene a scapito della collettività, che ne subisce gli effetti inquinanti. Perché poi non subiscano però il prelievo i consumatori finali dovrebbe esserci un attento controllo e divieto sulla traslazione dell’imposta in termini di aumento dei prezzi, dando magari alla competente Autorità specifici poteri di controllo e sanzione. Il tutto in applicazione del principio comunitario del “chi inquina paga”, espresso formalmente nell’art. 191 TFUE (e prima nell’art. 174 del Trattato di Nizza). La nozione di tributo ecologico individua così il proprio presupposto nel consumo o nella produzione, o comunque nel rilascio nell’ambiente di una unità fisica suscettibile di produrre un effetto negativo per l’ecosistema. È attraverso questo percorso, in definitiva, che può trovare legittimazione e giustificazione costituzionale il prelievo addizionale, in ossequio, peraltro, ad una nozione di capacità contributiva costruita sul presupposto del primato della funzione solidaristica dell’art. 53 della Costituzione.

Basterebbe dunque introdurre un’aliquota addizionale, che comporti un pagamento parametrato ad indici scientifici, che rapportino i costi esterni ambientali di un’impresa o di un settore al beneficio economico netto direttamente apportato alla collettività dalla stessa impresa, o dallo stesso settore, distinguendo magari l’aliquota di tassazione a seconda del settore economico e del grado di esternalità negativa generato dallo stesso settore a discapito della collettività. L’alternativa a tale sistema impositivo (compensazione delle esternalità negative) potrebbe altrimenti essere una tassazione basata su parametri di riferimento, già adottati a livello Ue, di misurazione dell’intensità carbonica per unità di prodotto.

Alle società che producono o vendono prodotti che presentano un livello di intensità carbonica superiore ai benchmark di riferimento dovrebbe allora essere applicata, sulla quota di profitti derivanti dalla produzione e/o vendita di tali prodotti, un’aliquota Ires addizionale rispetto a quella ordinaria. Il parametro di riferimento sarebbe dunque, in tal caso, l’«impronta di carbonio», la quale corrisponde alle emissioni complessive di gas a effetto serra provocate da un’organizzazione, un evento o un prodotto. Anche questa imposta, pur cambiando, rispetto alla precedente proposta, il parametro di riferimento, colpirebbe il soggetto che inquina. Oggi tale principio è invece completamente sovvertito. Basti pensare infatti che l’accisa sul gasolio è del 25% inferiore rispetto a quella sulla benzina, a parità di contenuto energetico, nonostante però che i costi esterni ambientali delle auto a gasolio siano, in media, del 78% maggiori delle auto a benzina. Intervenire dunque con un razionale sistema di fiscalità ambientale, oltre a maggiori entrate, comporterebbe una sostanziale giustizia redistributiva e un evidente incentivo a buone pratiche di salute pubblica.

 

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