Il principio del risultato e la sua applicazione
Come avevamo previsto nel nostro precedente articolo su quello che abbiamo definito come il vero elemento di innovazione e di rivoluzione del Codice dei contratti, il principio del risultato, la giurisprudenza ne sta delineando la portata e gli ambiti di applicazione.
La buona, meglio, l’ottima notizia è che anche i giudici sembrano entusiasti di poter sfruttare questo principio nelle motivazioni a supporto delle loro decisioni, quella meno buona, ma se vogliamo anche meno significativa, è che a volte si scomoda il principio del risultato per supportare decisioni che non ne avrebbero bisogno; circostanza che rischia di generare confusione o “rumore” (in termini fotografici) intorno ad un concetto, un principio tanto rilevante, che non deve assolutamente essere banalizzato né il suo uso dovrebbe essere inflazionato.
La sentenza del Consiglio di Stato e il principio del risultato
Il Consiglio di Stato (n. 5217/2025 e n. 5375/2024) ha fatto ricorso al principio del risultato per affermare che la SA (stazione appaltante) può legittimamente rifiutare un’offerta quando il prodotto non risulta conforme all’interesse che la stazione appaltante ha tradotto nella prescrizione della legge di gara, ovvero, in altre parole quando l’oggetto dell’offerta abbia delle caratteristiche strutturali che non soddisfano lo standard di sicurezza richiesto dalla legge di gara (bando o richiesta di offerta).
Ovviamente sarebbe bastato ritenere non ammissibile l’offerta per carenza dei requisiti tecnici richiesti, evento che si verifica frequentemente nelle procedure di selezione delle offerte e che, a prescindere dal ricorso ai principi ispiratori del Codice è autonomamente ed insindacabilmente autonoma causa di esclusione dell’offerta.
Nessuna SA potrebbe accettare un’offerta che sia difforme da quanto richiesto negli atti della procedura, o che abbia standard tecnici inferiori ai minimi.
In ogni caso, il principio richiamato in questa sentenza va nella giusta direzione, ed è il caso di sottolinearlo: il perseguimento del risultato «non ha riguardo unicamente alla rapidità e alla economicità, ma anche alla qualità della prestazione».

