OPG: un’occasione mancata

Abbiamo chiesto a Paola Di Nicola, giudice del Tribunale di Roma, di fare il punto sulla recente chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari, una vicenda che lascia aperti numerosi interrogativi.
La legge che chiude gli Ospedali psichiatrici giudiziari è stata attesa ed invocata da decine di anni dalla magistratura, dall’avvocatura, dagli psichiatri e dai volontari che operano nel settore delle carceri, per dare attuazione alla Carta costituzionale e alla Convenzione Europea per i diritti dell’Uomo a causa delle condizioni troppo spesso di abbandono di chi vi è stato recluso.

La legge che chiude gli Ospedali psichiatrici giudiziari è stata attesa e invocata da decine di anni dalla magistratura, dall’avvocatura, dagli psichiatri e dai volontari che operano nel settore delle carceri, per dare attuazione alla Carta costituzionale e alla Convenzione Europea per i diritti dell’Uomo a causa delle condizioni troppo spesso di abbandono di chi vi è stato recluso.

Il limite del sistema, già̀ individuabile nel fatto che una riforma epocale come quella della chiusura degli OPG sia contenuta in pochi e disarticolati commi di una legislazione emergenziale volta allo svuotamento, purché́ sia, degli istituiti penitenziari, consiste nell’assenza di un’effettiva presa in carico dei malati psichiatrici pericolosi che escono dagli OPG e di istituzioni che si preoccupino delle vittime, effettive o probabili, dei loro persistenti deliri persecutori.

Va chiarito che negli OPG fino al 31 marzo 2015 sono stati reclusi soggetti incapaci di intendere e di volere, colpevoli di reati, dichiarati dall’Autorità giudiziaria pericolosi socialmente in forza di una perizia psichiatrica, con una prognosi di certezza della reiterazione del delitto commesso.

Dal 1° aprile 2015 queste stesse persone non saranno più recluse in un luogo di detenzione come l’OPG, ma in un luogo di cura che si chiama residenza per le misure di sicurezza (in acronimo REMS).

La legge, con un atteggiamento fortemente difensivo rispetto alla magistratura e temendo, erroneamente, che questa fino ad oggi avesse disposto il ricovero in OPG nei confronti di imputati vittime di disagio sociale o economico, non presi in carico dai dipartimenti di salute mentale delle ASL, ha limitato i criteri di cui dispone il giudice per accertare la pericolosità sociale escludendo:

  1. a) l’esame delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato (tra cui le condizioni di dipendenza da alcol e droghe, la presenza di una famiglia che intenda accogliere o meno la persona, ecc.);
  2. b) l’assenza di programmi terapeutici individuali.

In questo modo l’accertamento richiesto al giudice diventa inattendibile.

È paradossale che sia proprio una “riforma” salutata come un avanzamento dei diritti, figlia della rivoluzione culturale che aveva portato alla chiusura dei manicomi con Franco Basaglia, ad imporre al giudice di fare uso di sistemi meccanicisti che fondano la pericolosità sociale solo sul dato psichiatrico, imponendogli di abbandonare l’accertamento della cosiddetta “pericolosità situazionale”, cioè quella pericolosità causata anche dalla carenza di idonei supporti contenitivi e terapeutici, valutata tenendo conto del contesto familiare, affettivo, sociale, economico, culturale nel quale si inserisce il caso concreto.

Ma il solo tratto di penna di una norma non sarà certamente in grado di risolvere il problema delle carenze dello stato sociale e delle inadeguatezze del sistema sanitario nazionale.

Ma quando ci si trova davanti un imputato che è accusato per un reato commesso con violenza alla persona (lesioni, violenza privata, stalking, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale), da ritenersi attualmente pericoloso anche in forza di una perizia psichiatrica che fissa in termini di certezza la reiterazione del reato già commesso nei confronti della stessa vittima o di altre ben determinate, privo di tutto ciò che possa consentirgli di contenere la propria patologia (senza un contesto familiare e affettivo capace di accoglierlo, senza un’attività lavorativa idonea a mantenerlo e a dargli il senso della propria identità, senza un ambito sociale in cui riconoscersi e vivere esperienze umane, senza un luogo in cui abitare, dipendente da droghe o alcol, ecc.), assolutamente contrario a sottoporsi a qualsiasi terapia o cura perché non accetta la propria malattia psichiatrica, qual è la scelta che secondo “la riforma” deve compiere l’Autorità giudiziaria in assenza di struttura sanitarie esterne, molto spesso previamente sollecitate dallo stesso magistrato a predisporre progetti individuali di cura, che dichiarino formalmente di non essere in grado di curare, contenere e farsi carico di quel malato ?

Oggi il giudice non potrà fare altro che liberare l’imputato.

Ma non basta. Se la condizione di pericolosità, nonostante le forti spuntature valutative imposte al giudice, viene accertata e l’unica misura applicabile al caso concreto è una struttura chiusa, proprio per la non contenibilità della persona, questa secondo la legge non sarà più l’OPG ma la REMS e l’imputato dovrà essere ricoverato solo in quella della sua Regione di provenienza.

A parte il fatto, non irrilevante, che gran parte delle Regioni d’Italia non hanno ancora queste strutture, né si conosce quando verranno realizzate (nel Lazio ce n’è una destinata solo alle donne, ma se la persona da custodire è un uomo?); ciò che mostra l’approssimazione della “riforma” è la circostanza che non ci si è posti alcun problema in ordine ai profili di sicurezza e di vigilanza di queste.

Infatti il decreto ministeriale prevede solo che le singole Regioni attiveranno, in futuro, specifici accordi con le Prefetture “ove necessario” (…nel senso che potrebbe non esserlo?!), e che il responsabile della REMS, un medico psichiatra, adotterà “procedure scritte…per l’attivazione delle forze dell’ordine, nelle situazioni di emergenza attinenti alla sicurezza”.

È bene ricordare che sebbene si stia parlando di strutture in cui sono detenute persone pericolose che hanno commesso delitti, la legge attribuisce a un medico, che ha solo competenze di cura, la gestione della sicurezza interna ed esterna, delegandogli le modalità con cui chiedere l’intervento delle forze di polizia. Cioè non più di una telefonata al 113.

E se l’internato dovesse evadere dalla REMS e commettere altri reati quale sarà la misura di sicurezza applicabile da parte del giudice? Ancora la REMS.

Con tutto ciò che ne consegue in termini di capacità dissuasiva dal violare la misura disposta.

Infine, l’ultimo profilo che si sottolinea, nella speranza che si possa rapidamente intervenire, è quello della totale assenza, in una riforma che pone così evidenti profili di sicurezza, della tutela delle vittime che spesso sono protagoniste di persistenti deliri persecutori degli internati e per ciò solo perfettamente individuate e individuabili. Il caso tipico è quello dello stalking.

Non risulta che sia stato effettuato alcuno studio in ordine al tipo di reati commessi dalle persone recluse in OPG prima della loro uscita, per predisporre i necessari strumenti di prevenzione o di informazione rispetto alle loro vittime.

Nessuno si può abbandonare all’alibi di avere un legislatore affrettato e poco attento per giustificare la propria inerzia di fronte a questa “riforma” e la magistratura per prima ha l’obbligo di renderla operativa ed efficace ma, certamente, è stata l’ennesima occasione mancata per l’affermazione dei diritti di chi vive e patisce il dramma della patologia mentale nel nostro Paese perché, come diceva Franco Basaglia, «la follia non viene mai ascoltata per ciò che dice o che vorrebbe dire».

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