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La responsabilità per la sicurezza nelle organizzazioni complesse tra posizione di garanzia e colpa di organizzazione

di
Avv. Michele Andreano

Sicurezza sul lavoro e imprese complesse: chi governa il rischio?

La sicurezza sul lavoro rappresenta uno dei settori nei quali la distanza tra la struttura normativa e la concreta organizzazione dell’impresa appare oggi più evidente: la disciplina prevenzionistica non si confronta più soltanto con il modello dell’impresa nella quale il datore di lavoro coincide con il soggetto che dirige quotidianamente l’attività produttiva. Le realtà aziendali sono spesso caratterizzate da articolazioni societarie, deleghe, funzioni distribuite e processi decisionali che rendono tutt’altro che immediata l’individuazione del soggetto al quale ricondurre l’obbligo di prevenire uno specifico rischio.

Il problema, pertanto, non consiste semplicemente nello stabilire chi occupi formalmente una determinata posizione: occorre piuttosto comprendere quali siano i poteri effettivamente esercitati, quali informazioni siano disponibili e, soprattutto, quale rischio rientri nella concreta sfera di governo del soggetto chiamato a risponderne.

Infortuni e malattie professionali: cosa dicono i dati

I dati più recenti dell’Inail confermano quanto la questione conservi una forte rilevanza; la Relazione annuale 2025, presentata alla Camera dei deputati il 22 settembre 2026, registra circa 600 mila denunce di infortunio, con un aumento dell’1,2% rispetto all’anno precedente ed in tale contesto le denunce con esito mortale sono state 1.198, in diminuzione del 3,3%, mentre le denunce di malattia professionale hanno raggiunto quota 98.312, con un incremento dell’11,3% rispetto al 2024, raggiungendo il livello più elevato degli ultimi ventisei anni.[1] 

Il dato sulle malattie professionali richiede, tuttavia, una lettura prudente poiché è lo stesso Istituto a sottolineare come la crescita delle denunce possa essere collegata anche a una maggiore emersione delle patologie e a una più diffusa conoscenza delle tutele, sicché non sarebbe corretto tradurla automaticamente in un peggioramento delle condizioni di lavoro.

Neppure la diminuzione degli eventi mortali consente, da sola, di parlare di una riduzione generalizzata del rischio posto che i dati Inail relativi ai primi sette mesi del 2026, ancora provvisori, mostrano un aumento del 4,9% delle denunce di infortunio avvenute in occasione di lavoro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente[2]; il fenomeno, dunque, continua a presentare caratteristiche differenti a seconda della tipologia di evento considerata e conferma la necessità di una prevenzione che non si limiti alla gestione dell’emergenza successiva all’infortunio.

Valutazione dei rischi e posizione di garanzia: la sentenza su Rigopiano

È proprio questa la funzione che il legislatore assegna alla valutazione dei rischi: l’art. 28 del DLgs n.81/2008 non si limita a richiedere l’individuazione dei pericoli presenti nell’ambiente di lavoro, ma impone che il sistema prevenzionistico sia tradotto in misure, procedure e ruoli concretamente individuati e così la sicurezza, in altre parole, è concepita come una componente dell’organizzazione dell’impresa e non come un adempimento separato rispetto all’attività produttiva.[3]

Quando l’impresa è complessa, questa impostazione rende inevitabile confrontarsi con il tema della posizione di garanzia. Non a caso, la Corte di cassazione – con la sentenza n.9906 del 2025 – ha ribadito che l’individuazione della responsabilità non può essere compiuta sulla sola base della qualifica formale rivestita dal soggetto, ma deve passare attraverso la ricostruzione della concreta struttura dei poteri e della sfera di rischio effettivamente governabile: la pronuncia, resa in relazione al triste quanto noto evento verificatosi presso la struttura alberghiera di Rigopiano, sottolinea in particolare che la posizione di garanzia non può estendersi a rischi estranei alla sfera funzionale e logistica dell’attività esercitata. L’accertamento deve, quindi, confrontarsi con la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento, secondo una valutazione riferita alla concreta posizione del soggetto.[4]

Il principio assume un significato che va oltre la singola vicenda, in quanto la responsabilità datoriale non può essere costruita come conseguenza automatica della posizione apicale, perché ciò finirebbe per trasformare la responsabilità colposa in una forma surrettizia di responsabilità oggettiva e proprio in tale ambito la complessità organizzativa non può neppure essere utilizzata per rendere indistinto il centro decisionale dell’impresa, atteso che il punto di equilibrio consiste nell’accertare chi disponesse realmente dei poteri necessari per intervenire sul rischio e se, sulla base delle informazioni disponibili, fosse concretamente esigibile una diversa condotta.

Delega di funzioni, delega gestoria e colpa di organizzazione

Proprio in questa prospettiva assume particolare interesse anche Cass. pen., sez. IV, n.40682 del 2024, provvedimento che distingue la delega di funzioni prevista dall’art. 16 del DLgs. n.81/2008 dalla delega di gestione disciplinata dall’art. 2381 c.c., sottolineando come si tratti di strumenti diversi quanto alla distribuzione delle responsabilità all’interno della struttura societaria[5]: la delega di funzioni in materia prevenzionistica presuppone, infatti, il trasferimento di specifici compiti accompagnato dall’attribuzione dei necessari poteri organizzativi, gestionali e di spesa; la delega gestoria, invece, incide sulla distribuzione originaria delle competenze all’interno dell’organo amministrativo.

La Corte ha però posto l’accento su un aspetto ancora più significativo: la presenza di una delega non è sufficiente quando l’evento lesivo rappresenti la concretizzazione di una carenza che investa la stessa organizzazione dell’attività produttiva: nella fattispecie esaminata, la Suprema Corte ha valorizzato la totale assenza di una effettiva procedimentalizzazione dell’attività lavorativa, riconducendola a una politica aziendale nella quale le esigenze della sicurezza risultavano subordinate alle esigenze produttive.[5]

È questo il punto nel quale il tema della posizione di garanzia si intreccia con quello della colpa di organizzazione dove, dunque, la sicurezza non dipende soltanto dall’esistenza di un soggetto formalmente incaricato di occuparsene, ma dalla possibilità concreta che quel soggetto eserciti i poteri attribuitigli all’interno di un sistema nel quale procedure, controlli, risorse e flussi informativi siano effettivamente funzionanti.

Near miss: i mancati infortuni come segnali di rischio

La recente attenzione normativa ai cosiddetti “near miss” si muove nella stessa direzione: l’art. 15 del decreto legge n.159/2025, convertito dalla legge n.198/2025, ha previsto l’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni nelle imprese con più di quindici dipendenti[6], anche se la disciplina non può ancora essere considerata integralmente attuata in quanto il Ministero del Lavoro ha documentato, nel corso del 2026, il percorso di elaborazione delle relative linee guida.[7]

La scelta legislativa è comunque significativa: il mancato infortunio rappresenta un’occasione per conoscere il rischio prima che esso produca un danno, e in tale quadro un’anomalia ricorrente, una procedura abitualmente disattesa o una misura di sicurezza che si dimostri inadeguata possono diventare, per l’organizzazione, altrettanti segnali della necessità di intervenire. Naturalmente, da ciò non può derivare alcuna automatica responsabilità penale posto che la colpa continua a richiedere l’individuazione della regola cautelare violata, la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento e il necessario rapporto causale.

È però difficile negare il crescente rilievo delle informazioni generate dall’organizzazione in un sistema nel quale la prevenzione assume carattere dinamico: quanto più un’impresa dispone di una conoscenza concreta del rischio, tanto più diviene rilevante verificare le decisioni assunte a seguito della sua emersione.

Una responsabilità senza automatismi: il rischio nella struttura reale dell’impresa

Il tema della delega conduce, in definitiva, alla stessa conclusione, e proprio l’art. 16 del DLgs n.81/2008 richiede che il delegato disponga di adeguati poteri di organizzazione, gestione e controllo e della necessaria autonomia di spesa; allo stesso tempo, stabilisce che la delega non escluda l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro[8]; norma che pertanto mostra con chiarezza che la distribuzione delle competenze è parte integrante della prevenzione e non può essere ridotta a un’operazione meramente formale.

La responsabilità per la sicurezza nelle organizzazioni complesse dovrebbe, quindi, essere ricostruita senza automatismi, ma anche senza perdere di vista il dato essenziale: l’infortunio non nasce necessariamente da una singola omissione ma può essere l’esito di una pluralità di decisioni, di controlli mancati, di procedure mai realmente applicate o di segnali di rischio che l’organizzazione non ha saputo, o non ha voluto, tradurre in interventi correttivi.

È in questo spazio che si colloca, oggi, la vera difficoltà del diritto penale della sicurezza: da una parte vi è l’esigenza di evitare che la posizione di vertice diventi, di per sé, fonte di responsabilità per ogni evento verificatosi nell’impresa; dall’altra vi è la necessità di non consentire che la frammentazione organizzativa renda impossibile individuare il soggetto che disponeva concretamente del potere di prevenire il rischio.

La soluzione non passa necessariamente per un’estensione della responsabilità, ma per una sua maggiore precisione, dovendo guardare alla struttura reale dell’impresa, alla distribuzione dei poteri, alle informazioni disponibili e alle decisioni assunte in un contesto nel quale più che chiedersi chi fosse formalmente il responsabile della sicurezza, occorre stabilire «chi avesse concretamente il potere di governare quel determinato rischio e quali possibilità effettive avesse di impedirne la concretizzazione».

È probabilmente su questo terreno che si giocherà l’evoluzione futura della responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, ossia non nella distanza tra il vertice societario e il luogo dell’infortunio, ma nella distanza, assai più significativa, tra l’organizzazione che l’impresa dichiara di avere e quella che realmente opera ogni giorno.

Note

[1] Inail, Relazione annuale 2025, presentata alla Camera dei deputati il 22 settembre 2026, dati relativi all’anno 2025. La Relazione evidenzia, con riferimento all’incremento delle denunce di malattia professionale, il possibile rilievo della maggiore emersione delle patologie e della più diffusa conoscenza delle tutele.

[2] Inail, Denunce di infortuni e malattie professionali, i dati Inail di luglio, comunicato stampa dell’8 settembre 2026. Il dato relativo all’aumento del 4,9% riguarda le denunce di infortunio in occasione di lavoro, al netto degli studenti, nei primi sette mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025; dati provvisori.

[3] DLgs 9 aprile 2008, n.81, art. 28, Oggetto della valutazione dei rischi, testo vigente, in particolare quanto alla valutazione di tutti i rischi e all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, delle procedure e dei ruoli dell’organizzazione aziendale.

[4] Cass. pen., sez. VI, sent. 3 dicembre 2024, dep. 11 marzo 2025, n.9906, Rv. 287814-01 e 287814-04. La prima massima riguarda, nelle organizzazioni complesse, la necessità di ricostruire la concreta catena dei comandi e dei controlli e gli effettivi poteri decisionali; la seconda precisa i limiti della posizione di garanzia del datore di lavoro rispetto ai rischi estranei alla sfera funzionale e logistica connessa all’attività professionale.

[5] Cass. pen., sez. IV, sent. 3 ottobre 2024, dep. 6 novembre 2024, n.40682, Rv. 287206-01 e 287206-02. La prima massima distingue la delega di funzioni ex art. 16 DLgs. n.81/2008 dalla delega di gestione ex art. 2381 c.c.; la seconda concerne la responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione quando l’evento lesivo costituisca la concretizzazione della totale assenza di procedimentalizzazione dell’attività lavorativa.

[6] Art. 15, d.l. 31 ottobre 2025, n.159, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 dicembre 2025, n.198, recante disposizioni in materia di identificazione, tracciamento e analisi dei mancati infortuni (near miss) nelle imprese con più di quindici dipendenti e previsione delle relative linee guida. Pubblicazione della legge di conversione in G.U. n.301 del 30 dicembre 2025.

[7] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Monitoraggio I trimestre 2026, Piano integrato per la salute e la sicurezza sul lavoro, con riferimento alle attività svolte con INAIL in vista dell’adozione delle linee guida sui mancati infortuni.

[8] DLgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 16, Delega di funzioni, testo vigente, quanto ai requisiti della delega, all’attribuzione dei necessari poteri di organizzazione, gestione e controllo, all’autonomia di spesa e all’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite.

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