HomeAmbienteIl diritto penale ambientale alla (auspicabile) svolta del 2026

Il diritto penale ambientale alla (auspicabile) svolta del 2026

di
Avv. Michele Andreano

Il DLgs 81/2026 e il recepimento della direttiva Ue 2024/1203

A un mese dalla scadenza del termine ultimo per il recepimento della direttiva Ue 2024/1203 dell’11 aprile 2024, il Consiglio dei Ministri, in data 21 aprile 2026, ha approvato il DLgs n.81, – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 2026 e in vigore dal 2 giugno – in tema di tutela penale dell’ambiente, segnando l’ingresso di nuovi reati nell’ordinamento giuridico.

L’intervento normativo si concentra principalmente sul Titolo VI-bis del Libro II del Codice penale, incidendo sulla struttura degli eco-delitti introdotti nel 2015, e sul DLgs n.231/2001 mediante l’introduzione di nuovi reati presupposto.

L’inasprimento delle pene e la previsione di nuove fattispecie di reato è la conseguenza di una necessaria presa di coscienza collettiva. In base ai dati forniti e analizzati dall’Unione europea, infatti, quella ambientale è la terza attività criminale al mondo, dopo il narcotraffico e la contraffazione.

I dati: la criminalità ambientale cresce, secondo il Rapporto Ecomafia 2024

Per quanto riguarda i dati interni, secondo le rilevazioni dell’ultimo Rapporto Ecomafia di Legambiente, la pressione della criminalità ambientale sul territorio nazionale non accenna a diminuire, ma sta cambiando forma.

Nel 2023, sono stati accertati 35.487 illeciti ambientali, con una media di circa 97 illeciti al giorno. Nel 2024 sono 40.590 i reati contro l’ambiente, in aumento del 14,4% rispetto al 2023. Ciò significa 111,2 illeciti al giorno, ben 4,6 ogni ora. 

Cresce il numero di denunce, 37.186 (con una crescita del +7,8%), e il giro d’affari prodotto dalle ecomafie raggiunge i 9,3 miliardi di euro, mezzo miliardo in più in dodici mesi. Rispetto al precedente rapporto, sono stati censiti undici nuovi clan criminali.

Dal maggio 2024 a fine aprile 2025, Legambiente ha registrato 88 inchieste per tangenti “green”, il 17,3% in più dell’anno precedente. 

La mappa dei reati ambientali in Italia

Le regioni più colpite dalla criminalità ambientale sono al Sud, dove si registrano il 42,6% dei reati ambientali. La Campania è in testa, con 6.104 illeciti penali consumati nel 2024 (15% del totale nazionale), 5.580 persone denunciate, 1.431 sequestri e 50 arresti. La Puglia registra 4.146 reati (10,2%) e il primato degli arresti (ben 69 nell’ultimo anno). Seguono Sicilia e Calabria, quest’ultima in crescita per numero di reati commessi (3.215) e per arresti rispetto all’anno precedente. Il Lazio è al quinto posto con 2.654 reati (+20,6%), mentre la prima regione del Nord è la Lombardia, ottava, con 2.324 reati e una crescita di +17,7% rispetto ai dati precedenti, seguita dal Veneto.

Cemento, rifiuti, fauna e beni culturali: i settori più colpiti

Circa il 40% dei reati totali riguarda il “ciclo del cemento”: abusivismo edilizio, cave illegali, appalti truccati. Le violazioni urbanistiche e l’abusivismo hanno registrato un incremento del 9,5% rispetto al 2023, spesso legati alla gestione dei subappalti nei cantieri finanziati dai fondi residui del Pnrr.

Più del 20% degli illeciti si consuma, poi, nel mondo dei rifiuti ed è qui che si registra il dato più allarmante dal punto di vista economico: il valore dei sequestri operati in questo settore è cresciuto del 19%, superando la soglia degli 800 milioni di euro nel solo 2024.

I reati contro la fauna rappresentano una quota minore in termini di fatturato illegale, ma hanno visto un aumento delle denunce del 6,4%, segno di una maggiore capillarità dei controlli nelle aree protette.

In forte crescita sono anche i reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico: 2.956 episodi, +23,4% rispetto all’anno precedente, tra scavi clandestini, ricettazione di reperti archeologici e danneggiamenti.

Dalla Legge 68/2015 al decreto Terra dei fuochi: l’evoluzione normativa

Come noto, nel 2015, dopo anni di battaglie portate avanti anche con la spinta degli ambientalisti, è stata approvata la Legge n.68/2015 («Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente») che ha inserito all’interno del Codice penale il Titolo VI-bis, istituendo nuove fattispecie di reato punite con la reclusione, trasformando gli ecoreati da semplici contravvenzioni in crimini con pene severe. La riforma ha segnato una nuova era della tutela dell’ambiente.

Un secondo intervento recente è quello del 2025, quando, con il decreto legge n.116/2025, sono state introdotte «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi». Il testo risponde alla necessità di contrastare le attività illecite in materia di rifiuti e il fenomeno dei roghi tossici, nonché di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30 gennaio 2025 che aveva condannato l’Italia a porre rimedio alla condizione della cosiddetta Terra dei fuochi. Il decreto è stato poi convertito con modificazioni dalla legge n.147/2025, importante punto di svolta nel diritto penale ambientale, mediante la ridefinizione della disciplina dei rifiuti e l’introduzione di nuovi delitti ambientali nel Testo unico ambientale (DLgs n.152/2006).

 La riforma supera l’impianto contravvenzionale precedente, trasformando in delitti una buona parte delle condotte di abbandono, combustione e gestione o spedizione illecita di rifiuti. L’inasprimento sanzionatorio, con pene detentive più elevate e l’esclusione della possibilità di potersi appigliare alla particolare tenuità del fatto per alcuni reati, ha avuto come scopo non solo quello di rafforzare la tutela del bene ambiente ma anche di responsabilizzare le imprese attraverso la prevenzione organizzativa e la compliance (anche mediante l’ampliamento dell’art. 25 undecies del DLgs n.231/2001).

La direttiva Ue 2024/1203: nuove condotte e aggravanti

È in questo clima che si inserisce il recepimento della direttiva europea 2024/1203 che ha armonizzato le sanzioni per gli illeciti ambientali in tutta l’Unione. La normativa sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, e amplia la sfera delle condotte penalmente rilevanti (sia dolose che gravemente colpose), includendo estensivamente anche la tutela degli habitat e introducendo ipotesi di reato connesse a specifiche attività commerciali correlate alla filiera produttiva dei materiali inquinanti (con il nuovo art. 452-bis.1 C.p.), non soltanto alle attività direttamente inquinanti.

Il legislatore italiano, recependo la norma, introduce aggravanti a effetto speciale (nei casi in cui le condotte interessino aree naturali protette o specie animali protette, producano effetti durevoli sugli ecosistemi, comportino distruzione di habitat, determinino pericolo per la vita o l’incolumità delle persone); aggravanti comuni (in caso di profitto di rilevante entità o di utilizzo di documentazione falsa, con il nuovo art. 452 sexiesdecies C.p.) e ha previsto un inasprimento delle pene per i reati che causano danni catastrofici (estesi, irreversibili o duraturi quanto alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque).

Nei casi più gravi, quando il danno cagionato è irreversibile, la pena edittale può raggiungere i 10 anni di reclusione per le persone fisiche (o più, quando sussistono aggravanti di associazione mafiosa) e, nel caso in cui venga accertata la responsabilità della persona giuridica, la sanzione pecuniaria può arrivare fino al 5% del fatturato dell’impresa, sino a oltre 1.000 quote. 

Le ricadute sulle imprese: le modifiche al DLgs 231/2001

Il recepimento della direttiva, infatti, interviene anche sull’art. 25undecies del DLgs n.231/2001, ampliando l’elenco dei reati presupposto in materia ambientale. In particolare, tra i reati presupposto vengono espressamente inseriti il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti, di cui all’art. 452-bis.1 C.p. e le fattispecie relative alla produzione e al commercio di sostanze ozono-lesive e di gas a effetto serra. Inoltre, la previsione del nuovo comma 1-quater dell’art. 25-undecies introduce un aggravamento generalizzato (di un terzo) delle sanzioni pecuniarie per l’ente in caso di delitti aggravati, nello specifico quelli di cui agli artt. 452-bis, commi 2, 3 e 4 C.p.; 452-bis.1, commi 2, 3 e 4 C.p.; 452-quater, comma 3, C.p. Ciò comporta un’estensione del rischio sanzionatorio per le aziende e impone l’aggiornamento dei Modelli di organizzazione e gestione (Mog). 

Tale circostanza non può essere trascurata, anche alla luce del fatto che nella maggior parte dei casi di inquinamento colposo che coinvolge siti industriali, l’ente viene chiamato a rispondere per «omessa adozione di modelli organizzativi idonei» e le sanzioni, pecuniarie e interdittive (come il divieto di contrattare con la Pa), hanno un impatto economico spesso letale per le medie imprese.

Le sfide future: formazione e coordinamento nazionale

L’analisi dei dati più recenti ci consegna una certezza: il diritto penale ambientale ha smesso di essere un settore “di nicchia”, essendosi ampliato sia il campo degli operatori sia quello della tutela. La sfida per il futuro immediato risiede nella formazione di Forze dell’ordine e Magistratura al fine di avere un corpo tecnico giuridico in grado di prevenire e combattere concretamente l’espansione della criminalità ambientale, con l’aiuto delle nuove norme.

A tal fine, e ci auguriamo con efficacia concreta, è stato istituito un Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, che opera avvalendosi della collaborazione specialistica dell’Arma dei Carabinieri e del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

I propositi sono dei migliori; quanto ai risultati, si vedrà.

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