«La finalità di reinserimento, di recupero dei detenuti…è non soltanto un obbligo costituzionale, ma è scelta di civiltà, investimento per la sicurezza della cittadinanza». Si tratta di un estratto del discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro del 16 Marzo scorso con il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e una rappresentanza del Corpo di Polizia Penitenziaria in occasione del 209° anniversario. In un precedente articolo venivano esposti i dati – allarmanti – del sovraffollamento penitenziario in Italia.
I suicidi nelle carceri italiane nell’anno 2024 hanno raggiunto livelli critici, con almeno 91 casi accertati, superando il record del 2022
Come noto, i suicidi nelle carceri italiane nell’anno 2024 hanno raggiunto livelli critici, con almeno 91 casi accertati, superando il record dell’anno 2022. Il tasso di suicidi dei detenuti è oltre 20 volte superiore a quello della popolazione non in vinculis. Il 54% dei suicidi avviene nei primi sei mesi di detenzione e il 46% dei casi riguarda soggetti in custodia cautelare in carcere. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nel 2025 ha registrato complessivamente 130 decessi: 37 suicidi, 29 decessi per cause da accertare, 63 decessi per cause naturali e 1 decesso accidentale. Il suicidio di un soggetto detenuto è, per antonomasia, l’evento critico che esercita il maggior impatto emotivo e che coinvolge gli operatori chiamati ad intervenire sia sotto il profilo operativo ma, anche, sotto quello umano ed etico. Il suicidio costituisce un evento sentinella in quanto si tratta di una morte potenzialmente evitabile. Tale indice comporta la necessità di analizzare le condizioni detentive, organizzative, strutturali, procedurali, risorse e formazione. Il suicidio nelle carceri è un fenomeno che esiste da sempre ma con un andamento che presenta delle oscillazioni, alle volte di non semplice interpretazione. Nel periodo 2021-2024 in carcere si sono verificati 294 suicidi con una media di circa 73,5 suicidi all’anno con un minimo di 59 (2021) ed un massimo di 84 nel 2022. Nel 2024 i suicidi accertati dal DAP sono 83, i decessi per cause da accertare 1811 (cfr. Focus suicidi e Report decessi in carcere anno 2024, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria).
Condizioni di vulnerabilità possono influire sul tasso di suicidio tra i detenuti: senza fissa dimora, disoccupazione e grado di istruzione
Analizzando i dati personali, si rileva che: 35 erano di sesso maschile, 2 di sesso femminile; 20 erano italiani e 17 stranieri (provenienti da ben 7 diversi paesi); 21 sopra i 40 anni di età e 16 sotto i 40 anni; 18 erano definitivi e condannati, 14 erano in attesa della definizione del primo grado di Giudizio e, dunque, in misura cautelare, 2 erano in posizione mista con definitivo – attinti sia da Ordine di esecuzione che da Ordinanza di custodia cautelare in carcere – 1 era appellante, 1 in posizione mista senza definitivo e 1 ricorrente (tutti in misura cautelare); 14 definitivi e con posizione mista avevano una pena residua inferiore ai 3 anni (circa il 38%) e, dunque, nella possibilità di poter richiedere una misura alternativa al carcere; 12 (circa il 32%) risultano senza fissa dimora. Il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale che analizza i dati del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha ipotizzato delle condizioni di vulnerabilità che possono influire sul tasso di suicidio: senza fissa dimora, disoccupazione e grado di istruzione.
Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sul rinvio facoltativo dell’esecuzione nel caso in cui la pena violi la dignità della persona detenuta
Un quadro drammatico che ha portato al centro del dibattito le condizioni carcerarie. Recentemente, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze con l’Ordinanza n.636 depositata il 4 Marzo 2026, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 147 c.p. e 47 ter, comma 1 ter, Ord. Pen., nella parte in cui non consentono di attivare – quale “rimedio estremo” dell’ordinamento – il rinvio facoltativo dell’esecuzione nel caso in cui la pena violi la dignità della persona detenuta traducendosi in un trattamento inumano e degradante. Il Tribunale di Sorveglianza rimettente ripropone, in tal modo, una questione già emersa con la nota Sentenza Torreggiani c. Italia[1]. Successivamente alla condanna della Corte EDU con la Sentenza Torreggiani, erano stati espressi dubbi in merito alle legittimità costituzionale dell’assenza nel nostro ordinamento di uno strumento che permetta la scarcerazione di soggetti ristretti in spazi eccessivamente esigui a causa del sovraffollamento. In tale occasione, la Consulta rigettava la questione[2], pur ritenendo sussistente il vizio di costituzionalità, avevano rilevato una «pluralità di possibili configurazioni dello strumento normativo occorrente per impedire che si protragga un trattamento detentivo contrario al senso di umanità», avanzando un duro monito al Legislatore affinché intervenisse («questa Corte deve tuttavia affermare come non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia»)[3].
Ad oltre 13 anni di distanza, la questione di legittimità costituzionale viene nuovamente sollevata, sia per la carenza degli spazi ed anche per le insufficienze strutturali degli istituti
Ad oltre 13 anni di distanza, la questione di legittimità costituzionale viene nuovamente sollevata, sia per la carenza degli spazi ed anche per le insufficienze strutturali degli istituti e l’insalubrità delle celle e degli altri ambienti detentivi. Il Collegio rimettente richiedeva un intervento additivo alla Corte Costituzionale, rinvenendo una incompatibilità con la nostra Costituzione derivante dalla mancata previsione di un rimedio per le carceri insalubri. In primis, sarebbe violato l’art. 27, comma terzo, Costituzione, sotto il duplice profilo del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e del finalismo rieducativo della pena detentiva. L’Ordinanza di rimessione del Tribunale fiorentino[4] osserva che: «mentre la pena non può consistere in un trattamento contrario al senso di umanità, essa nel contempo deve tendere alla rieducazione del condannato con ciò significando che se la finalità rieducativa rimane nell’ambito del dover essere e quindi su un piano esclusivamente finalistico – la pena è legale anche se la rieducazione verso la quale deve obbligatoriamente tendere non viene in concreto raggiunta – viceversa la non disumanità attiene al suo essere medesimo – la pena è legale solo se non consiste in trattamento contrario al senso di umanità». Ne consegue che «la pena inumana è non pena e dunque va necessariamente sospesa o differita in tutti i casi in cui si svolge in condizioni talmente degradanti da non garantire il rispetto della dignità del condannato»[5].
La pena inumana è non pena e dunque va necessariamente sospesa o differita
In secundis, tale situazione viola anche l’art. 117 Costituzione in relazione al parametro convenzionale imposto dalla Corte di Strasburgo, secondo cui «se lo spazio a disposizione per ciascun detenuto costituisce solo un indice particolarmente pregnante del carattere degradante e inumano della detenzione, la violazione dell’articolo 3 CEDU non può tuttavia essere ridotta ad un mero calcolo numerico e deve essere accertata sulla base di una valutazione onnicomprensiva che tenga conto delle concrete condizioni detentive sperimentate dall’istante»[6]. Infine, rileva l’incompatibilità con l’art. 2 Costituzione che riconosce la dignità umana quale valore primario e indiscutibile dell’ordinamento e con l’art.25, comma secondo, Costituzione, che esprime «l’esigenza che il detenuto non sia sottoposto a una pena più grave di quella prevista dalla legge e pronunciata dal giudice, esigenza viceversa contraddetta proprio da una carcerazione contraria al senso di umanità, la quale rappresenta un “di più” di punizione privo di base legislativa»[7].Quid iuris?
Il Tribunale fiorentino rinviene una soluzione nell’inserimento di una ipotesi di differimento facoltativo della pena quale extrema ratio
Il Tribunale fiorentino rinviene la soluzione a siffatta problematica nell’inserimento di una ulteriore ipotesi di differimento facoltativo della pena, quale extrema ratio che «quando non sia altrimenti possibile mediante le ordinarie misure dell’ordinamento penitenziario, permetta una fuoriuscita del detenuto dal circuito carcerario, eventualmente correlata all’applicazione nei suoi confronti di misure di controllo non carcerarie»[8]. Lo scopo, dunque, non quello di «introdurre nel sistema uno strumento capace di porre termine al sovraffollamento carcerario né quello di risolvere le annose questioni “edilizie” delle strutture penitenziarie italiane», bensì «di apprestare una tutela per il singolo che, di volta in volta, si trovi a subire un trattamento non conforme ai principi fissati dall’art.27, terzo comma, Cost.»[9].
Il differimento pena è un istituto che posticipa l’esecuzione di una condanna definitiva per gravi motivi di salute, condizioni familiari o pendenza di grazia
Il Tribunale rimettente rinviene la soluzione in un intervento manipolativo della Corte Costituzionale estendendo l’istituto – già previsto dal Codice Penale – del differimento pena e, dunque, incidendo «su una norma cardine del sistema, prevista a buon diritto dallo stesso codice penale, diretta a ricondurre ai principi di non disumanità la pena detentiva ove la legalità stessa dell’esecuzione venga messa in discussione da condizioni estreme di detenzione»[10]. Il differimento pena è un istituto che posticipa l’esecuzione di una condanna definitiva per gravi motivi di salute, condizioni familiari o pendenza di grazia ed è previsto dagli artt. 146 (obbligatorio) e 147 Cod. Pen. (facoltativo). La valutazione è operata, in via provvisoria, dal Magistrato di Sorveglianza territorialmente competente in base al luogo di detenzione e dal Tribunale di Sorveglianza. La valutazione giudiziale si sostanzia in un bilanciamento della certezza della pena con il diritto alla salute, alla tutela dei minori e l’umanità del trattamento. Il differimento della pena può essere nelle forme della detenzione domiciliare, introducendo una deroga ai limiti di pena previsti dall’art.47 ter Ord. Pen. (pena in misura non superiore ai due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena).
La valutazione giudiziale si sostanzia in un bilanciamento della certezza della pena con il diritto alla salute dei detenuti
A parere del Tribunale di Sorveglianza fiorentino, il precedente rigetto del Giudice delle Leggi[11] non rappresenta un ostacolo, giacché sono trascorsi ben 13 anni ed il quadro normativo è rimasto «pressocché immutato, tranne per l’introduzione dei rimedi preventivi e risarcitori (artt.35-bis[12] e 35-ter[13] o.p.)» [14]. La questione giuridica sottesa alla pronuncia in commento pone in luce, nuovamente, alla Corte Costituzionale le inumane condizioni carcerarie e la necessità (anche alla luce dell’incremento esponenziale del tasso di suicidi dei detenuti) di un intervento legislativo sul punto. Ed ora la palla passa alla Consulta. Attenderemo fiduciosi la decisione della Corte Costituzionale sul punto.
Note
[1] Cfr. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sentenza Torreggiani e altri c. Italia (8 Gennaio 2013), con cui la Corte EDU ha condannato l’Italia per trattamenti inumani e degradanti a causa del grave sovraffollamento carcerario che viola l’art.3 della CEDU.
[2] Corte Costituzionale, 22 novembre 2013, n. 279.
[3] Cfr. Corte Costituzionale, 22 novembre 2013, cit.
[4] Cfr. Tribunale di Sorveglianza di Firenze con l’Ordinanza n. 636 depositata il 4 Marzo 2026.
[5] Cfr. Tribunale di Sorveglianza di Firenze con l’Ordinanza n. 636 cit.
[6] Cfr. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sentenza Torreggiani e altri c. Italia (8 Gennaio 2013), con cui la Corte EDU ha condannato l’Italia per trattamenti inumani e degradanti a causa del grave sovraffollamento carcerario che viola l’art. 3 della CEDU.
[7] Cfr. Tribunale di Sorveglianza di Firenze con l’Ordinanza n. 636 cit.
[8] Cfr. Tribunale di Sorveglianza di Firenze con l’Ordinanza n. 636 cit.
[9] Cfr. Tribunale di Sorveglianza di Firenze con l’Ordinanza n. 636 cit.
[10] Cfr. Tribunale di Sorveglianza di Firenze con l’Ordinanza n. 636 cit.
[11] Cfr. Corte Costituzionale, 22 novembre 2013, cit.
[12] L’art. 35 bis Ord. Pen. disciplina il Reclamo giurisdizionale.
[13] L’art. 35 ter Ord. Pen. sancisce i rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea perla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati.
[14] Cfr. Tribunale di Sorveglianza di Firenze con l’Ordinanza n. 636 cit.

