Quando si parla di diritto all’oblio in àmbito giuridico, un nodo centrale della materia risiede nel necessario equilibrio tra diritti fondamentali confliggenti: da un lato il diritto alla protezione dei dati personali, alla riservatezza e all’identità personale (articoli 2 e 3 della Costituzione, articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) e, dall’altro, il diritto all’informazione e alla libertà di espressione (articolo 21 della Costituzione, articolo 11 della Carta). La giurisprudenza, non senza difficoltà ermeneutiche ed interpretative, ha finito per individuare una serie di criteri per operare tale bilanciamento.
Rilievo decisivo nella prospettiva della tutela dell’oblio assume la notorietà dell’interessato e il suo coinvolgimento nella vita pubblica
Più che condivisibili, in tal senso, le stime profferte dalla Cassazione civile, sentenza n.14488 del 30 maggio 2025, secondo cui rilievo decisivo nella prospettiva della tutela dell’oblio assume «la notorietà dell’interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, l’oggetto della notizia e il tempo trascorso». Giova tuttavia precisare che sempre la S.C. con l’ordinanza n.31859 dell’11 dicembre 2024, abbia simultaneamente chiarito come «il diritto alla deindicizzazione o all’aggiornamento degli articoli giornalistici sorge con la definizione della vicenda giudiziaria mediante sentenza assolutoria, e non può essere invocato durante la pendenza del procedimento penale, neppure per il mero decorso del tempo dalla pubblicazione delle notizie»: piena valorizzazione quindi del diritto di cronacadurante la fase processuale, quando l’interesse pubblico all’informazione risulta ancora attuale.
La distinzione tra archivi storici e indicizzazione
Un aspetto cruciale emerso dalla giurisprudenza riguarda la distinzione tra la permanenza di un articolo nell’archivio storico di una testata giornalistica e la sua indicizzazione da parte dei motori di ricerca, distinzione che, almeno in teoria, appare cristallina, ma che nella pratica tende spesso a dissolversi non appena interviene un algoritmo: nondimeno gli Ermellini (ord. n.9147/2020) hanno chiarito che l’archivio digitale di una testata giornalistica, al pari di quello cartaceo, risponde ad un interesse pubblico di natura storico-documentaristica ed è riconducibile alla tutela costituzionale del diritto di manifestazione del pensiero.
Ne consegue che il rimedio appropriato, all’esito del bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di cronaca, è normalmente la deindicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca generali, non la cancellazione dall’archivio della testata: questa soluzione consente di preservare la funzione documentaristica dell’archivio, limitando però l’accessibilità immediata e generalizzata garantita dall’indicizzazione dunque una sorta di compromesso per cui l’informazione non scompare, ma smette di presentarsi puntualmente alla porta di chiunque la cerchi: la giurisprudenza più recente ha tuttavia affinato questa impostazione. Ed invero con l’ordinanza n.2893 del 31 gennaio 2023, la Cassazione ha affermato che «la permanenza nell’archivio storico digitale di un quotidiano di articoli di stampa legittimamente pubblicati, relativi a vicende giudiziarie risalenti nel tempo conclusesi con l’assoluzione dell’imputato, è lecita a condizione che siano rispettati i principi di minimizzazione ed esattezza dei dati».
Affinché venga garantito il concetto di minimizzazione ed esattezza dei dati la S.C. impone che l’editore è tenuto non solo a procedere alla deindicizzazione, ma anche ad apporre “una sintetica nota informativa”, che dia conto dell’esito finale del procedimento. Se la notizia non può essere cancellata, almeno può essere accompagnata da una sorta di aggiornamento tardivo che ristabilisca l’equilibrio tra passato e presente.
Diritto all’oblio, la responsabilità risarcitoria per la tardiva deindicizzazione
Il profilo più innovativo della recente ordinanza n.6433/2026 riguarda il riconoscimento della responsabilità risarcitoria del gestore del motore di ricerca per il ritardo nella deindicizzazione. Questa impostazione trova fondamento in alcuni precedenti giurisprudenziali che avevano già affrontato il tema della responsabilità per illecito trattamento dei dati.
Sembra opportuno ricordare sul punto come la Cassazione civile (ord. n.18430/2022) abbia ribadito come il prestatore di hosting non risulti gravato da un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti immessi dagli utenti; tuttavia, la sua posizione muta nel momento in cui venga a conoscenza dell’illiceità degli stessi. In tale prospettiva, la Corte riconosce che anche una diffida adeguatamente circostanziata, specie se accompagnata da una pronuncia penale di condanna per diffamazione, può essere sufficiente a integrare tale livello di conoscenza. In termini analoghi si è espresso anche il Tribunale di Milano (sent. n.4911/2020), evidenziando come la responsabilità risarcitoria del gestore del motore di ricerca per illecito trattamento dei dati non sorga automaticamente, ma si radichi nel momento in cui l’interessato abbia formulato una richiesta specifica di deindicizzazione, supportata da elementi idonei a evidenziare l’illiceità o l’inesattezza delle informazioni, senza che il titolare del trattamento vi dia seguito entro un termine ragionevole.
La prova del danno e la liquidazione equitativa
Un punto particolarmente sensibile riguarda la dimostrazione del danno derivante dalla mancata o tardiva deindicizzazione. Per chi subisce la diffusione della notizia, questo è probabilmente il profilo più rilevante in quanto incide concretamente sulla vita quotidiana, sulle relazioni personali e, spesso, anche su quelle professionali. Il problema è che questo tipo di danno non risulta sempre facile da “misurare” in modo preciso non trattandosi di una perdita economica immediatamente quantificabile, ma piuttosto di un pregiudizio alla reputazione, all’immagine o alla sfera privata che si manifesta nel tempo: proprio per tale ragione, chi agisce deve riuscire a dimostrare, anche attraverso elementi indiziari e presunzioni, che la permanenza del contenuto indicizzato ha avuto un impatto reale e concreto sulla propria posizione. In altri termini, è su questo terreno che la tutela diventa davvero effettiva: perché senza una prova convincente del danno, anche una violazione accertata rischia di rimanere priva di conseguenze risarcitorie, lasciando l’interessato con una protezione solo parziale.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che il danno deve essere specificamente allegato e dimostrato, anche con riferimento al nesso di causalità rispetto al fatto illecito
Non a caso, la giurisprudenza ha più volte chiarito che il danno deve essere specificamente allegato e dimostrato, anche con riferimento al nesso di causalità rispetto al fatto illecito, ferma restando la possibilità di una liquidazione equitativa. In questa prospettiva si colloca anche il Tribunale di Roma (sent. n.14007/2019), che ribadisce la necessità di una prova rigorosa del danno. Una volta accertata l’esistenza del danno, la sua quantificazione non può che avvenire in via equitativa. In tal senso, la Cassazione (ord. n.18430/2022) ha ribadito che il danno morale derivante dalla lesione di diritti della persona non è suscettibile di una precisa determinazione nel suo ammontare, richiedendo piuttosto una valutazione caso per caso che tenga conto delle concrete modalità della lesione e delle sue ricadute sulla sfera individuale, il che, ancora una volta, sposta il baricentro della tutela dalla certezza del danno alla capacità di raccontarlo in modo convincente nel caso concreto.
La lesione non deriva tanto dalla notizia in sé, quanto dalla sua persistente accessibilità, che ne prolunga gli effetti
Nel caso della tardiva deindicizzazione di notizie relative a procedimenti penali conclusi favorevolmente, il pregiudizio si riflette soprattutto sulla reputazione e sulla sfera privata dell’interessato, che continua a essere associato, anche a distanza di tempo, a vicende ormai superate: la lesione non deriva tanto dalla notizia in sé, quanto dalla sua persistente accessibilità, che ne prolunga gli effetti ben oltre il momento in cui avrebbe perso rilevanza. Ai fini della quantificazione, occorre allora considerare diversi elementi: la durata del ritardo nella rimozione, l’ampiezza della diffusione, la posizione personale e professionale del soggetto coinvolto, nonché le ricadute concrete che tale esposizione ha avuto nella sua vita quotidiana. Del resto, il problema non è che la notizia esista, ma che continui a ripresentarsi quando ormai avrebbe dovuto smettere di farsi notare.
Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali
Prima di rivolgersi al giudice, l’interessato può attivare il Garante per la protezione dei dati personali, che dispone del potere di ordinare la deindicizzazione dei risultati di ricerca. La giurisprudenza ha peraltro evidenziato come, soprattutto in presenza di vicende giudiziarie recenti o ancora in corso, le decisioni dell’Autorità tendano a valorizzare l’interesse pubblico alla conoscibilità delle informazioni, escludendo la configurabilità del diritto all’oblio in ragione del limitato tempo trascorso (in tal senso, tra le altre, Cass. civ., ord. n. 9147/2020). Il ricorso al Garante presenta indubbi vantaggi in termini di rapidità e competenza tecnica, ma non preclude la possibilità di agire successivamente in sede giudiziaria per il risarcimento del danno, con il risultato che si può ottenere una risposta più veloce, anche se non sempre quella che si sperava di ottenere.
La necessaria specificità della domanda giudiziale
Un profilo procedurale particolarmente rilevante riguarda il grado di precisione richiesto nella formulazione della domanda giudiziale di deindicizzazione. Sul punto la Cassazione (ord. n.20861/2021) ha chiarito che non è sufficiente un riferimento generico ai contenuti lesivi, ma è necessario individuare in modo puntuale i risultati della ricerca di cui si chiede la rimozione, così da definire correttamente l’oggetto della domanda e consentire al convenuto di difendersi in maniera adeguata. In concreto, ciò implica che l’attore debba indicare, di regola, gli specifici indirizzi telematici (URL) dei contenuti contestati, evitando formulazioni vaghe o indeterminate che finirebbero per compromettere la stessa validità dell’atto introduttivo.
La protezione non si esaurisce nella rimozione del contenuto, ma si estende anche alle conseguenze subite nel periodo in cui l’informazione è rimasta accessibile
L’ordinanza della Cassazione n.6433/2026 si colloca nel solco di un orientamento ormai stabile, che riconosce al diritto all’oblio una tutela concreta anche nell’ambiente digitale: proprio in tale prospettiva, il riconoscimento della responsabilità risarcitoria in caso di deindicizzazione tardiva segna un passaggio ulteriore costituito dal fatto che la protezione non si esaurisce nella rimozione del contenuto, ma si estende anche alle conseguenze pregiudizievoli subite nel periodo in cui l’informazione è rimasta accessibile oltre il dovuto.
La Corte ribadisce che il gestore del motore di ricerca, una volta ricevuta una richiesta adeguatamente documentata – ad esempio corredata da un provvedimento di proscioglimento o di archiviazione – è tenuto ad attivarsi senza ritardi ingiustificati: pertanto qualora l’indicizzazione si protragga oltre un limite ragionevole, si configura un trattamento illecito dei dati, con conseguente obbligo di risarcire i danni arrecati alla reputazione e alla sfera privata dell’interessato (segno che, almeno in questi casi, il problema non è tanto stabilire se intervenire, quanto farlo nei tempi giusti). Questa impostazione si muove in linea con i principi del GDPR, che richiedono al titolare del trattamento di assicurare che i dati siano esatti, aggiornati e limitati a quanto effettivamente necessario rispetto alle finalità perseguite: la permanenza online di notizie relative a procedimenti penali conclusi favorevolmente finisce per offrire un’immagine non più attuale della persona, con evidenti ricadute sulla sua identità sociale e sulla percezione che gli altri ne hanno.
Il diritto all’oblio non opera in modo automatico, ma richiede un costante bilanciamento con il diritto all’informazione
Resta comunque fermo che il diritto all’oblio non opera in modo automatico, ma richiede un costante bilanciamento con il diritto all’informazione: tuttavia, quando la vicenda si chiude con un proscioglimento o un’archiviazione, l’interesse pubblico tende, nella maggior parte dei casi, a perdere consistenza, lasciando spazio all’esigenza dell’interessato di non essere associato in modo permanente a fatti che non lo riguardano più, dunque solo in situazioni particolari – legate, ad esempio, al ruolo pubblico del soggetto o alla rilevanza della vicenda – può giustificarsi la permanenza dell’indicizzazione, purché l’informazione sia aggiornata e restituisca l’esito finale della storia. In questo quadro, la possibilità di ottenere un risarcimento per la mancata o tardiva deindicizzazione assume un ruolo decisivo, non solo come forma di ristoro, ma anche come incentivo concreto a intervenire in tempi adeguati, e ciò in un contesto in cui la reputazione online incide sempre di più sulla vita personale e professionale.

