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Diritto all’oblio e responsabilità dei motori di ricerca: il risarcimento e la deindicizzazione

di
Avv. Michele Andreano

La questione del diritto all’oblio rappresenta uno dei nodi più complessi del diritto contemporaneo, chiamato a confrontarsi con la pervasività della rete e con la permanenza indefinita delle informazioni negli archivi digitali. Se tradizionalmente questo diritto si configurava come pretesa a non vedere ripubblicate, a distanza di tempo, notizie relative a fatti del passato ormai superati, nell’era digitale esso assume una dimensione peculiare che non rileva più come (ri)pubblicazione di una notizia, ma la sua permanenza senza soluzione di continuità in un contesto che fotografa una realtà non attuale o, peggio, non più corrispondente al vero.

La dimensione digitale del diritto all’oblio

Proprio in questo solco evolutivo si inserisce la recentissima ordinanza della Cassazione civile, sezione I, n.6433 del 18 marzo 2026 che ha il pregio di affrontare un profilo di particolare rilevanza pratica ossia quello costituito dalla responsabilità risarcitoria del gestore di un motore di ricerca per il ritardo nella deindicizzazione di notizie relative a procedimenti penali conclusisi con esito favorevole per l’interessato. Tale pronuncia segna un ulteriore passo avanti nella tutela della persona – vieppiù nel contesto di progressiva “digitalizzazione” dell’individuo – riconoscendo come il protrarsi dell’accessibilità di informazioni non più attuali costituisca vera e propria fonte di danno risarcibile, danno provocato dalla lesione della reputazione e del diritto alla riservatezza.

L’evoluzione normativa: dal Codice della privacy al GDPR

Allo scopo di fornire una visione globale della questione in esame occorre ripercorrere brevemente l’evoluzione del quadro normativo. Il diritto alla protezione dei dati personali ha trovato inizialmente disciplina organica nel decreto legislativo n.196 del 2003 (Codice della privacy): già l’articolo 7 del citato corpo legislativo riconosceva all’interessato il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. La vera “svolta” è stata data attraverso l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (l’ormai arcinoto GDPR) il cui articolo 17 ha codificato espressamente il “diritto alla cancellazione” (c.d. “diritto all’oblio”) prevedendo che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano quando i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, oppure ancora quando l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento.

Particolarmente significativa, nell’ordinamento italiano, è l’introduzione dell’articolo 64-ter dell’ex decreto legislativo n. 271 del 1989[1], inserito dalla riforma Cartabia (2022), che disciplina in modo specifico il diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini. Proprio tale norma prevede che il soggetto prosciolto o nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione possa richiedere che sia impedita l’indicizzazione o disposta la deindicizzazione dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ottenendo dalla cancelleria un’annotazione che costituisce titolo per ottenere la sottrazione dell’indicizzazione da parte dei motori di ricerca generalisti.

La sentenza Google Spain e il ruolo dei motori di ricerca

Visto l’argomento trattato, non si può prescindere dal richiamo alla celebre sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014, causa C-131/12 (Google Spain), che ha riconosciuto al gestore di un motore di ricerca la qualifica di “responsabile del trattamento” dei dati personali nell’ambito dell’attività di indicizzazione, stabilendo così che esso è tenuto a garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati anche rispetto alle informazioni reperibili tramite i risultati di ricerca, con la conseguente possibilità per gli interessati di richiederne la rimozione quando ricorrano determinati presupposti. La Corte ha difatti affermato che l’interessato può ottenere la rimozione dai risultati di ricerca dei link verso pagine web contenenti informazioni che lo riguardano, quando tali informazioni risultino inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti rispetto alle finalità del trattamento.

In questa prospettiva si inserisce anche la giurisprudenza nazionale: già nel 2022 la Cassazione civile, con ordinanza n.34658 del 24 novembre, ha ribadito che il diritto all’oblio, strettamente connesso alla riservatezza e all’identità personale, deve essere oggetto di un attento bilanciamento con il diritto della collettività ad essere informata. La stessa pronuncia ha inoltre evidenziato come il giudice possa, in presenza di adeguati elementi forniti dall’interessato e all’esito di una valutazione concreta del caso, disporre misure di deindicizzazione anche oltre l’ambito europeo, senza tuttavia configurare un’estensione automatica e generalizzata a livello globale. Principi chiarissimi sulla carta, peccato che poi, quando si passa dal diritto vivente alla prassi, più che un bilanciamento sembra una traversata in acque decisamente agitate.

La dimensione empirica del diritto all’oblio: dati e tendenze applicative

Un’analisi più approfondita dei dati disponibili consente di cogliere profili meno immediati ma particolarmente significativi del fenomeno, capaci di restituire la complessità del diritto all’oblio nella sua dimensione applicativa. I rapporti ufficiali pubblicati nell’ambito del Google Transparency Report, insieme alle analisi svolte a livello europeo, mostrano anzitutto una chiara concentrazione delle richieste su alcune categorie di contenuti: in diverse rilevazioni, infatti, oltre il 60% delle istanze riguarda informazioni legate alla sfera privata degli individui, mentre una parte più ridotta (ma sotto il profilo giuridico sensibilmente più complessa) attiene a vicende giudiziarie, attività professionali e ruoli pubblici.

La distribuzione dei dati anzidetta conferma che il diritto all’oblio opera prevalentemente come strumento di tutela della vita privata, ma trova il suo terreno più delicato proprio nei casi in cui si intreccia con l’interesse pubblico all’informazione: tuttavia, sul versante opposto, i criteri di valutazione adottati dai motori di ricerca mostrano un andamento non uniforme in quanto il tasso medio di accoglimento – generalmente compreso tra il 40% e il 50% – presenta oscillazioni significative in funzione della natura dell’informazione (confermando ancora una volta che, quando si passa dai principi alle decisioni concrete, l’armonia teorica lascia spesso spazio a un’applicazione decisamente meno lineare). Le richieste relative a reati gravi o a soggetti con rilevanza pubblica registrano percentuali di rigetto sensibilmente più elevate, a conferma di un’applicazione concreta del principio di bilanciamento tra diritti fondamentali, viceversa, le istanze riguardanti fatti risalenti nel tempo o privi di attualità risultano più frequentemente accolte.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la dimensione “tecnica” del fenomeno: i dati indicano che una singola richiesta può riguardare più URL contemporaneamente (in media tra 3 e 4), segno della frammentazione dell’informazione online e della difficoltà di ottenere una tutela pienamente efficace con un’unica istanza: tale aspetto contribuisce a spiegare perché il numero complessivo di URL oggetto di esame sia di gran lunga superiore rispetto al numero delle richieste presentate.

Sotto il profilo temporale, le evidenze empiriche mostrano che i tempi di gestione delle richieste costituiscono una variabile cruciale, difatti, sebbene i motori di ricerca abbiano progressivamente sviluppato procedure standardizzate, i dati disponibili indicano una significativa variabilità nei tempi di risposta, con effetti diretti sulla tutela dell’interessato, ciò a dimostrazione che la standardizzazione, più che garantire uniformità, spesso convive con una prassi dai contorni decisamente meno prevedibili: ed è proprio in questo contesto che si inserisce la recente presa di posizione della giurisprudenza di legittimità, la quale attribuisce rilievo non solo all’esito della richiesta, ma anche alla tempestività della decisione.

Diritto all’oblio, una parte rilevante delle richieste riguarda siti di informazione locale o archivi digitali di quotidiani piuttosto che grandi piattaforme globali

Da ultimo, ma non certo per importanza, merita dovuta attenzione un dato meno evidente ma di particolare interesse, ovvero che la distribuzione per domini evidenzia che una parte rilevante delle richieste riguarda siti di informazione locale o archivi digitali di quotidiani, piuttosto che grandi piattaforme globali: fatto questo rivelatore del fatto che il problema dell’oblio non è circoscritto alle grandi infrastrutture digitali, ma coinvolge in modo diffuso l’intero ecosistema informativo. Nel loro insieme, i dati tracciano un affresco articolato, nel quale il diritto all’oblio emerge non solo come istituto giuridico, ma come pratica sociale ormai consolidata, contraddistinta da un uso esteso, da una sintomatica eterogeneità applicativa e da un continuo bisogno di bilanciamento tra interessi contrapposti.

[1] Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagin 1)La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2) Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante.». 3) Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante.

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