È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio scorso il decreto legge n.23/2026, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’Interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”. Rispetto alle bozze informalmente circolate dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri dello schema di d.l., si registrano delle limitate modifiche (e ciò spiega il tempo trascorso tra l’assunzione della determinazione governativa, in data 5 febbraio scorso, e la pubblicazione del d.l. in G.U. venti giorni dopo). Esse riguardano aspetti prevalentemente di ordine finanziario relativi al sostegno da dare alle polizie locali e sono volte soprattutto ad ampliare l’operatività di queste ultime.
Rispetto alle bozze il decreto sicurezza valuta aspetti di ordine finanziario relativi al sostegno da dare alle polizie locali e all’operatività di queste ultime
Rimane invece invariata la disposizione che da alcune parti era stata interpretata come uno “scudo penale” offerto agli operatori delle forze dell’ordine. In particolare, l’art.12 del d.l. stabilisce, come già prevedeva la bozza, che quando appare evidente che un fatto di rilevanza penale è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione del nome della persona cui è attribuito il fatto in un modello separato rispetto a quello utilizzato per il registro degli indagati. Tale disposizione prevede altresì che quando non sia necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il PM assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione “senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall’annotazione preliminare”. Tuttavia, la norma chiarisce più avanti che, nei casi in cui il PM “ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti”, essi debbono essere svolti “senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall’annotazione preliminare”.
In presenza di un fatto di rilevanza penale, il PM procede all’annotazione del nome della persona in un modello separato rispetto al registro degli indagati
Giova ricordare che le cause di giustificazione previste dal codice penale sono: il consenso dell’avente diritto, purché si tratti di un diritto disponibile (art.50, C.p.) l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere (art.51, C.p.); la legittima difesa (art.52, C.p.); l’uso legittimo delle armi (art.53, C.p.); lo stato di necessità per salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, non causato volontariamente, né altrimenti evitabile (art.54, C.p.). Le cause di giustificazione possono essere eccepite da qualsiasi persona (e quindi non solo appartenenti alle forze dell’ordine) e una volta che ne sia accertata dal magistrato la sussistenza, operano come scriminanti, rendendo legittimo un fatto che di per sé sarebbe penalmente illecito.

