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Gli interventi a sostegno delle aree confinanti con Regioni e Province autonome

di
Francesco Giulio Cuttaia

Tra gli interventi a sostegno delle marginalità territoriali rientrano anche quello relativo ai Comuni confinanti con le Regioni e le Province autonome. Con l’articolo 6, comma 7 del decreto legge 2 luglio 2007 n.81, convertito con modifiche dalla l. 3 luglio 2007, n.127 è stato istituito il “Fondo per la valorizzazione e promozione della aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale”. Occorre chiarire che non si tratta di aree svantaggiate in sé (rientrano infatti nei territori piemontese e veneto) ma che subiscono, sia pur indirettamente, effetti negativi dalla loro prossimità con aree che, in virtù dell’autonomia speciale riconosciuta alle risorse di riferimento, fruiscono di maggiori risorse e capacità attrattiva di investimenti. Si tratta, quindi, di riequilibrare una oggettiva situazione di svantaggio relativa di cui soffrono i predetti territori confinanti con le Regioni a statuto speciale. L’ormai quasi ventennale vigenza del Fondo ha consentito di destinare a detti Comuni finanziamenti per progetti volti a favorire il loro sviluppo economico locale e colmare, sia pur in parte, i divari con gli altri Comuni viciniori appartenenti alle Regioni a statuto speciale.

Si tratta di aree che subiscono indirettamente gli effetti della prossimità con Regioni e Province autonome che fruiscono di maggiori risorse 

Gli àmbiti territoriali interessati sono quelli dei Comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia – rispetto alle altre due Regioni ad autonomia speciale, la Sardegna e la Sicilia, il problema non si pone, mancando la contiguità fisica. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2025 ha individuato i destinatari del fondo, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse. Ad esso ha fatto seguito il bando (emanato il 4 aprile 2025, con decreto del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per l’attivazione delle risorse in favore dei Comuni richiedenti. Il fondo e il relativo bando hanno riguardato le annualità 2024-2025-2026 con risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei tre anni.

Le aree interessate dai fondi riguardano interventi infrastrutturali, servizi, sostegno turismo e alla sicurezza

Gli àmbiti di finanziamento sono svariati potendo riguardare:

  • la progettazione e la realizzazione di interventi infrastrutturali (valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, ristrutturazione di edifici pubblici, risparmio energetico, miglioramento della viabilità comunale e intercomunale, realizzazione di piste ciclabili, sentieri e parchi giochi);
  • la progettazione e la realizzazione di servizi (socio-sanitari e assistenza sociale, scolastici, di trasporto, di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti, diffusione dell’informatizzazione, telecomunicazione, promozione del turismo, sportello unico per le imprese e orientamento per l’accesso ai fondi pubblici);
  • le azioni di sostegno all’attività turistica e alla sicurezza (con previsione di acquisto di beni materiali da destinare all’attività turistica o alla sorveglianza).

Sono poi previste modalità per la verifica della rispondenza degli interventi ai criteri di finanziamento, a mezzo di apposita commissione.

A seguito delle valutazioni operate, lo scorso mese di  novembre sono stati pubblicati gli elenchi dei Comuni ammessi rientranti nelle “macroaree” Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, ove per “macroaree” si intende il complesso dei Comuni confinanti, rispettivamente, con la Regione autonoma Valle d’Aosta e con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Macroarea Valle d’Aosta – Elenco dei Comuni ammessi al finanziamento 

COMUNE IMPORTO AMMESSO IN EURO
Alagna Valsesia 1.160.149,06
Andorno Micca 580.074,51
Biella 580.000,00
Callabiana 580.074,51
Carema 580.074,51
Ceresole Reale 580.074,51
Graglia 580.074,51
Locana 580.074,51
Noasca 580.074,51
Piedicavallo 580.074,51
Pollone 580.074,51
Quincinetto 580.074,51
Rassa 580.074,51
Ronco Canavese 580.074,51
Sagliano Micca 580.074,51
Settimo Vittone 580.074,51
Sordevolo 580.074,51
Traversella 580.074,51
Valprato Soana 580.074,51
Valchiusa 1.160.149,06
TOTALE IMPORTO FINANZIATO MACROAREA VALLE D’AOSTA 12.761.564,79

Fonte: Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Macroarea Friuli Venezia Giulia – Elenco dei Comuni ammessi al finanziamento 

COMUNE IMPORTO AMMESSO IN EURO
Alpago 616.633,83
Annone Veneto 616.633,83
Chiesa d’Alpago 616.633,83
Cinto Caomaggiore 616.633,83
Cordignano 616.633,83
Domegge di Cadore 616.633,83
Fossalta di Portogruaro 616.633,83
Fregona 616.633,83
Gaiarine 616.633,83
Gorgo al Monticano 616.633,83
Gruaro 616.633,83
Longarone 1.233.267,74
Lorenzago di Cadore 616.633,83
Mansuè 616.633,83
Meduna di Livenza 616.633,83
Ospitale di Cadore 616.633,83
Perarolo di Cadore 616.633,83
Pieve di Cadore 616.633,83
Portobuffolè 616.633,83
Pramaggiore 616.633,83
Santo Stefano di Cadore 616.633,83
Sarmede 616.633,83
Soverzene 616.633,83
Tambre 616.633,83
Teglio Veneto 616.633,83
Vigo di Cadore 616.633,83
TOTALE IMPORTO FINANZIATO MACROAREA FVG 16.649.113,49

Fonte: Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni da destinare ai 49 Comuni veneti e lombardi limitrofi 

Inizialmente il fondo comprendeva anche i Comuni (lombardi e veneti) confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano. Con la legge n.191 del 2009 (art.2, commi 117 e 117-bis) si è optato per un diverso sistema, il quale ha previsto il subentro delle Province autonome di Trento e di Bolzano allo Stato nel finanziamento delle attività di perequazione in favore dei Comuni confinanti con dette Province autonome. Al riguardo, ciascuna delle due Province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni (quindi 80 milioni complessivi) da destinare ai 49 Comuni (lombardi e veneti) con esse confinanti (per la precisione, 43 confinanti con la Provincia autonoma di Trento e 6 con quella di Bolzano).

I criteri di individuazione dei progetti vengono definiti da un intesa tra Regioni e Province autonome, MEF, Dipartimento Affari Regionali e Presidenza del Consiglio

Con una intesa, periodicamente rinnovata, tra le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Dipartimento per Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vengono definiti i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative da ricomprendere nei finanziamenti, nonché le modalità di gestione delle relative risorse. A gestire l’intesa è incaricato un comitato paritetico, composto dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, che lo presiede, dai Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto, dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano o dai rispettivi delegati. Ai lavori del Comitato partecipano altresì i Presidenti delle Province di Belluno e Sondrio o i loro rispettivi delegati, con diritto al voto e, senza diritto al voto, tre rappresentanti dei sindaci dei comuni interessati.

La segreteria tecnica comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, annualmente, le somme erogate da Regioni e Province autonome

Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita da sette componenti in rappresentanza del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, e dei Presidenti delle Regioni e delle Province componenti il Comitato. È significativo il fatto che la segreteria tecnica comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, annualmente, le somme erogate da ciascuna Provincia autonoma, in maniera che esso “provveda a svincolare gli importi precedentemente accantonati in via temporanea, sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle medesime province autonome entro l’esercizio compatibilmente con le disponibilità del bilancio dello Stato” (art.5, comma 4 dell’Intesa sottoscritta il 24 marzo 2020).

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