Legalizzare e tassare la prostituzione?

La tassazione dei proventi derivanti da meretricio è tema di costante attualità, tenuto anche conto che, soltanto in Italia, il volume d’affari della prostituzione sembra attestarsi, secondo alcune stime, tra i 5 ed i 10 miliardi di euro annui.

Con una pronuncia molto datata, risalente al 1986, che probabilmente rifletteva il sentire sociale di quegli anni, la Corte di Cassazione aveva ritenuto intassabili i proventi da meretricio, assumendo che le somme derivanti dall’esercizio della prostituzione costituissero una forma sui generis di risarcimento del danno subito dalla prostituta “a causa della lesione dell’integrità della dignità di chi abbia subito l’affronto della vendita di sé”. A distanza di molti anni, nel 2005, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha poi confermato l’orientamento a suo tempo fornito dalla Suprema Corte. I giudici di merito hanno infatti ritenuto, da un lato, che l’esercizio dell’attività di prostituzione non potesse configurare attività illecita (e, quindi, non trovasse applicazione la normativa in tema di tassazione dei relativi proventi) e hanno riproposto, dall’altro, la tesi della natura risarcitoria delle somme. In senso analogo si esprimeva, l’anno successivo, anche la Commissione tributaria regionale Lombardia.

Una prima, nitida presa di posizione in senso favorevole alla tassazione era stata invece fornita dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, nel 2007, la quale aveva sottolineato che i proventi da meretricio andassero certamente attratti a tassazione e ricondotti alla categoria dei “redditi diversi”, ritenendo che la normativa rispondesse proprio all’esigenza, avvertita dal Legislatore, di ricondurre a tassazione tutte quelle espressioni economiche, connesse all’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, idonee a concorrere alle spese pubbliche, in attuazione del disposto di cui all’art. 53 della Costituzione. In senso analogo si esprimeva, nel 2009, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia. Per ricevere l’avallo di tale percorso interpretativo da parte dei giudici di legittimità occorreva attendere l’anno successivo, allorquando la Suprema Corte statuiva che “non vi è dubbio alcuno che anche i proventi della prostituzione debbano essere sottoposti a tassazione, dal momento che, pur essendo un’attività discutibile sul piano morale, non può essere certamente ritenuta illecita”. Ulteriore conferma a siffatta tesi è stata fornita dagli Ermellini più di recente, con un’ordinanza del 2013 in cui i giudici hanno ribadito che “il reddito derivante dall’esercizio della prostituzione, in base al generale principio della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, è soggetto ad imposizione diretta”. Peraltro, il tema dell’imponibilità, anche ai fini Iva, dei corrispettivi rinvenienti da attività di meretricio è stato oggetto di autorevole pronuncia della Corte di Giustizia europea, la quale, nel 2001, ha statuito che “la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita, la quale rientra nella nozione di attività economiche” e, in quanto tale, è da annoverare tra le attività svolte in qualità di “lavoro autonomo, qualora sia dimostrato che (tali attività) sono svolte dal prestatore di servizio: senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive; sotto la propria responsabilità; a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente”. Ciò a condizione che l’esercizio dell’attività in argomento non sia prevista come illegale nel Paese membro di riferimento. Se non paiono dunque sussistere, ormai, perplessità in ordine all’imponibilità dei proventi in parola, non è ancora chiara, tuttavia, la natura degli stessi e, dunque, il percorso argomentativo più coerente da utilizzare.

La “confusione” è generata peraltro da una sentenza del 2011, con cui la Corte di Cassazione nel sottolineare, nel solco della giurisprudenza comunitaria, l’imponibilità, anche ai fini Iva, dei proventi da meretricio, ha chiarito che non sussistono dubbi sul punto allorquando l’attività di meretricio sia autonomamente svolta dal prestatore, con carattere di abitualità: seppur contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come trasgressiva di condivise norme etiche che rifiutano il commercio per danaro del proprio corpo, l’attività predetta non costituisce reato, e consiste, appunto, in una prestazione di servizio verso corrispettivo, inquadrabile nell’ampia previsione contenuta nel secondo periodo del citato D.P.R. n. 633/1972, art. 3 comma 1”. Ne deriva, ai fini dell’imposizione diretta, che, ferma restando la tassabilità, si riapre la strada all’ipotesi di tassazione dei proventi da prostituzione quali di genesi civilisticamente illecita, per contrarietà al buon costume.

Se dunque, nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che l’attività non sia illegale, nel senso di espressamente vietata dall’ordinamento, e, di conseguenza, che tali tipi di proventi siano tassabili, in ogni caso, occorre chiedersi se abbiano o meno natura (civilisticamente) illecita. Laddove l’illiceità civilistica del negozio stipulato tra prostituta e cliente deriverebbe, secondo il primo orientamento, dalla contrarietà delle prestazioni pattuite al “buon costume”. In tal senso deporrebbe del resto il fatto che il contratto stipulato tra cliente e prostituta andrebbe considerato “nullo” per illiceità della causa, ex artt. 1418 e 1343 c.c., sì da far ritenere impossibile, ad esempio, che un cliente, che abbia versato una somma di denaro ad una prostituta dopo aver pattuito con questa il prezzo senza poi fruire della prestazione, possa rivolgersi ad un giudice, in sede civile, richiedendo l’esecuzione del contratto. L’art. 2035 c.c. dispone del resto che “Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisce offese al buon costume non può ripetere quanto ha pagato”. La sanzione conseguente a siffatta illiceità è, quindi, riconducibile alla categoria civilistica della nullità contrattuale. Comunque, sia che i proventi da meretricio siano di natura lecita o sia che siano di natura civilisticamente illecita, non vi è dubbio che essi vadano dichiarati fiscalmente.

Anche l’opinione pubblica d’altronde sembra muoversi in questa direzione. L’ultima indagine dell’Eurispes (gennaio 2016) ha messo in luce l’orientamento dei cittadini che sul tema della liberalizzazione della prostituzione raccoglie quasi il 58% dei favorevoli.

 

 

 

 

 

 

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