Privacy e riciclaggio: “Lei non sa chi sono io o, almeno, non dovrebbe”

Lei non sa chi sono io o, almeno, non dovrebbe! Deve essere stata, più o meno, questa l’esclamazione stupita e, a tratti, preoccupata fatta dall’addetto Antiriciclaggio della «filiale di un noto gruppo bancario sita in Largo di Torre Argentina a Roma», la stessa agenzia in cui avrebbe il conto José Carlos Alvarez Aguila, il compagno di Rocco Casalino, portavoce del nostro Presidente del Consiglio.

Lasciando all’Autorità Giudiziaria la prerogativa di indagare sul presunto coinvolgimento in operazioni in odore di riciclaggio in cui potrebbe essere coinvolto il partner del portavoce del Presidente del Consiglio e ai praticanti del gossip estivo il gusto di ricercare i motivi di quei passaggi di denaro che hanno alimentato i giochi di mercato del fidanzato dell’ex concorrente del Grande Fratello, ciò che ci interessa analizzare è la violazione dell’art. 38 del D.Lgs. 231/2007 in termini di tutela della riservatezza del segnalante, anche nell’ottica di salvaguardia di eventuali sviluppi investigativi (ex art. 39 dello stesso decreto Antiriciclaggio).

Come noto, la normativa Antiriciclaggio pone alla base dell’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo la “collaborazione attiva” dei cosiddetti Soggetti obbligati di cui all’art. 3 del D.Lgs. 231/2007, in primis, proprio le banche. Tale collaborazione attiva – più volte, definita proattiva dal direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l’Italia[1] – si sostanzia nel corretto adempimento degli obblighi Antiriciclaggio e, nello specifico, nella Segnalazione delle Operazioni Sospette, ex art. 35 e seguenti del decreto Antiriciclaggio.

Le S.O.S. rappresentano, altresì, l’architrave di quello scambio informativo su cui poggia l’intero impianto Antiriciclaggio: da una parte, le informazioni scambiate tra Soggetti obbligati (tra i quali banche e professionisti) e Autorità di vigilanza, fino ad arrivare all’UIF; dall’atra, le risultanze di analisi informative dei flussi finanziari anomali, trasmesse dalla stessa UIF agli Organi investigativi e giudiziari.

Dall’ultimo Rapporto pubblicato dall’UIF e relativo all’annualità 2019 emerge che «la collaborazione attiva ha mostrato, pure nel 2019, significativi progressi oltre che nei volumi delle segnalazioni anche nella diversificazione e nel numero dei segnalanti»[2]. Un risultato reso ancor più apprezzabile se letto in relazione ai dati del primo semestre del 2020 che, in piena continuità, registrano «un incremento del 3,6% rispetto al periodo corrispondente del precedente anno»[3].

La progressiva crescita del dato relativo alle S.O.S. che in maniera ormai sistematica i destinatari degli obblighi Antiriciclaggio trasmettono all’UIF rappresenta il chiaro segnale che il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo funziona davvero, come peraltro confermato dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)[4].

Tuttavia, proprio eventi come quello riportato dalla cronaca più recente e che coinvolgono – seppur indirettamente – esponenti della sfera politica, rischiano di minare il principio di collaborazione attiva, ovvero il presupposto delle segnalazioni trasmesse dalle banche, dai professionisti e dagli altri destinatari degli obblighi Antiriciclaggio elencati all’art. 3.

Proprio per evitare ciò, l’art. 38 del D.Lgs. 231/2007 sancisce la Tutela del segnalante prevedendo l’obbligo di adottare «tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione» al punto da stabilire che «l’Autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l’identità del segnalante sia mantenuta riservata».

Il successivo art. 39, inoltre, sancisce il «Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette» a carico sia dei soggetti tenuti alla segnalazione che di «chiunque ne sia comunque a conoscenza».

È evidente, pertanto, che il Legislatore abbia voluto tutelare – con l’art. 38 – la riservatezza del segnalante, anche ai fini della sua incolumità fisica, morale, reputazionale e – con l’art. 39 – gli sviluppi info-investigativi connessi alle S.O.S. e che, altrimenti, rischierebbero di essere compromessi da una prematura disclosure – come nel caso di specie, mediatica – dei contenuti delle stesse S.O.S.

Da appassionato studioso dell’Antiriciclaggio non si può non rilevare la necessità di veder marcare con maggiore fermezza quel limes che separa la segretezza delle segnalazioni sospette dal diritto di cronaca.

In effetti, la vicenda di cronaca inizialmente presa in considerazione in questo articolo non può essere – semplicisticamente – catalogata come il trapelamento di informazioni riservate, piuttosto, semmai, come un case study – nemmeno l’unico, a ben vedere – su cui si dovrà effettuare una più attenta analisi.

Una analisi per il contemperamento dei due interessi in contrasto che dovrà, altresì, tenere conto di quanto riportato nel documento di “Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo – piano d’azione della Commissione e altri sviluppi recenti (2020/2686(RSP)”.

Dalla lettura di tale risoluzione emerge, infatti, un passaggio che assume rilevanza e che merita un puntuale chiarimento. Ci riferiamo al punto 21 del Piano d’azione dell’Ue e quadro in materia di AML/CTF, ove si «evidenzia il ruolo del giornalismo investigativo internazionale e degli informatori nel portare alla luce possibili reati di corruzione, riciclaggio e condotta scorretta commessi da persone politicamente esposte, come pure il ruolo degli intermediari finanziari e non finanziari nell’introdurre denaro di possibile provenienza illecita nel sistema finanziario dell’Ue senza effettuare le opportune verifiche».

Ebbene, se è vero, come è vero, che – come, peraltro, riportato al successivo punto 22, della stessa citata risoluzione – si «rileva con preoccupazione che i Luanda Leaks e altri scandali del passato quali il Cum Ex, i Panama Papers, i Lux Leaks i Paradise Papers hanno ripetutamente minato la fiducia dei cittadini nei nostri sistemi finanziari e fiscali» e che, quindi, sia «fondamentale ripristinare la fiducia del pubblico nonché garantire sistemi fiscali equi e trasparenti e la giustizia fiscale», è altrettanto vero che l’attività investigativa svolta dal giornalista, in certi casi, rischia di compromettere il corso di indagini giudiziarie.

D’altra parte, è altrettanto vero ed evidente che in molti casi l’incipit delle attività di indagine di polizia sia stato offerto proprio dall’acume investigativo di alcuni giornalisti che hanno saputo scovare e studiare documenti che altrimenti non sarebbero mai finiti sotto la lente di ingrandimento delle Autorità competenti.

Ebbene, la componente di matrice militare della forma mentis più marcatamente giuridica di chi scrive impone di evidenziare un “problema” solo quando si è capaci di proporre una soluzione applicabile. In questo caso, la soluzione – almeno, agli occhi di chi scrive – è lampante ed è contenuta proprio nei citati articoli 38 e 39 del decreto Antiriciclaggio, in particolare in quel passaggio dell’art. 39 in cui si fa divieto a chiunque sia conoscenza dell’avvenuta segnalazione di operazione sospetta di darne comunicazione, tanto al soggetto segnalato quanto a terzi.

In altre parole – ove tale chiave di lettura fosse condivisa – si potrebbe concludere affermando: largo alle indagini anche giornalistiche dalle quali possano emergere nuovi casi di sospetto riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo ma, invece, stop a quegli articoli di stampa o servizi giornalistici che rivelano informazioni che ragionevolmente – proprio come nel caso in questione – sono già oggetto di indagini giudiziarie che, per effetto della violazione degli artt. 38 e 39, rischiano di essere seriamente compromesse per colpa di un incauto esercizio del diritto di cronaca.

[1] L’importanza dell’approccio proattivo è segnalata anche dal Direttore Claudio Clemente nella sua premessa al Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’anno 2016, pubblicato dalla UIF nel maggio 2017. Il riferimento è alla “collaborazione attiva” tra operatori, Autorità amministrative e investigative sulla quale il Legislatore ha voluto sia basato l’intero sistema di prevenzione del riciclaggio. Sulla base di un principio generale le misure previste sono proporzionate al rischio (art. 3).

[2] Il Rapporto UIF 2020 è consultabile tramite il seguente link: https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/2020/Rapporto-UIF-anno-2019.pdf

[3] La Newsletter n. 4 – 2020. Le Segnalazioni di Operazioni Sospette – 1° semestre 2020, pubblicata dalla UIF per l’italia riporta che:«La crescita è stata nel complesso sostenuta nonostante le contenute flessioni dei mesi di marzo e maggio (rispetto ai corrispondenti mesi del 2019) dovute presumibilmente al periodo di lockdowne alla fase di incertezza legata alla progressiva ripresa delle attività. L’Unità ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 53.186 segnalazioni e ha adottato 22 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette per un valore di 2,6 milioni di euro. Le segnalazioni valutate dalla UIF di interesse finanziario hanno rappresentato l’86,9% del totale, in aumento di oltre due punti percentuali rispetto al primo semestre del 2019». Così in: https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2020/newsletter-2020-4/index.html

[4] https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/organizzazione-internazionale/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

 

* Autore e Curatore editoriale dell’Atlante dell’Antiriciclaggio, raccolta editoriale di dieci volumi settoriali in materia di Antiriciclaggio, edizione Fisco e Tasse Gruppo Maggioli Editore. https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/42842-pacchetto-atlante-antiriciclaggio-10-ebook.html
Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero personale dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

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