La schiavitù nei campi: coercizione e volontarietà dei lavoratori sfruttati

Gli studi sullo sfruttamento lavorativo spesso si confrontano con una diffusa e vetusta interpretazione del fenomeno legata a modelli propriamente schiavistici dei secoli passati e poco attenti alle modalità specifiche con le quale esso si manifesta nella società contemporanea. Lo sfruttamento lavorativo deve essere, invece, declinato in modo moderno. D’altro canto, già l’Organizzazione Internazionale del Lavoro nel 2014 riconosce e specifica i caratteri del lavoro gravemente sfruttato, affermando che esso si manifesta quando “implica una non facile fuoriuscita da parte dei lavoratori dalla condizione in cui versano, poiché assoggettati e minacciati e dunque probabile oggetto di violenza1.

Il lavoratore sfruttato, soprattutto se bracciante, vive una condizione in cui è evidente la relazione asimmetrica tra il datore di lavoro, titolare del potere decisionale che manifesta in via esclusiva e diretta, e se stesso in quanto forza-lavoro, obbligato ad obbedire al potere del primo. È una prima condizione subito evidente che costituisce la struttura di base dello sfruttamento lavorativo, riscontrabile anche nelle sue forme tradizionali. L’orario di lavoro è un altro aspetto fondamentale e tradizionale dello sfruttamento lavorativo. Lavorare in campagna come bracciante per 14 ore consecutive con brevi pause di pochi minuti significa essere pienamente dentro la fattispecie dello sfruttamento lavorativo. La retribuzione anche è di fondamentale importanza. Ottenere una retribuzione mensile di poche centinaia di euro a fronte di un lavoro quotidiano per un’attività logorante e usurante come quella bracciantile, autorizza a considerarla una variabile propria dello sfruttamento lavorativo.

Il grave sfruttamento lavorativo è però declinabile anche secondo alcune variabili che consentono di comprenderne la complessità moderna e nel contempo di leggerne l’evoluzione. Tra esse, la qualità strutturale delle condizioni materiali di lavoro. L’attività del bracciante impegnato nella raccolta di ortaggi in serra per quattordici ore al giorno per trenta giorni al mese per una retribuzione mensile di appena 400/500 euro, se è anche subordinato alla volontà vincolante e dominante del datore di lavoro o del caporale che esercita un potere diretto e insindacabile sulla persona del lavoratore, termina direttamente nella fattispecie specifica del lavoro para-schiavistico.

Si deve sommare poi la condizione di vulnerabilità del lavoratore data da uno stato temporaneo (che può essere anche di lungo periodo) di precarietà o fragilità sociale, da cui scaturisce la sua predisposizione ad accettare qualsiasi occupazione pur di garantirsi la sussistenza e quella del proprio nucleo familiare (che nel caso dei migranti comprende anche le proprie famiglie residenti nei paesi di origine). Ciò significa predisporsi ad accettare le condizioni imposte dal datore di lavoro. Ad esse si sommano, nel caso dei migranti, gli obblighi di legge derivanti dalle condizioni previste dalla normativa vigente con riferimento ad esempio al rinnovo del permesso di soggiorno, che obbliga i lavoratori ad accettare le condizioni di lavoro informali ma predominanti imposte dal datore di lavoro e dal caporale pur di riuscire a soddisfare i parametri normativi previsti. A queste si deve aggiungere anche la segmentazione propria del mercato del lavoro italiano che impedisce la necessaria mobilità, soprattutto ascensionale, allo scopo di superare la reclusione in ambiti lavorativi precari, stagionali, particolarmente faticosi, poco retribuiti, esposti a ricatti, violenze e discriminazioni. Infine, ci sono da considerare anche gli ostacoli culturali, come la scarsa conoscenza della lingua italiana, delle normativa nazionale e internazionale, delle consuetudini vigenti e i servizi sindacali, di welfare o istituzionali territorialmente organizzati.

Alcuni case studies emersi in Italia nel corso degli ultimi anni possono specificare meglio, almeno empiricamente, quanto illustrato con riferimento al lavoro gravemente sfruttato. Ciò vale riguarda in territori dove il fenomeno è più noto, come la Sicilia, la Puglia, la Calabria, la Campania o il Lazio e anche alcune realtà del Nord del Paese dove esso è più localmente circoscrivibile ma rispondente alle medesime perverse logiche. Tra le tante, ad esempio, il grossetano, l’astigiano, alcune aree del Veneto, l’hinterland milanese, alcune zone emiliane e friulane. In alcune di queste aree la declinazione moderna del grave sfruttamento assume caratteri originali che spesso superano le rigidi fattispecie della dottrina tradizionale, compresa quella giudiziaria. Proprio questa originalità consente di superare una lettura troppo ortodossa del grave sfruttamento lavorativo.

È il caso dell’utilizzo, indotto dal datore di lavoro, di sostanze dopanti come metanfetamine, oppio e antispastici da parte dei braccianti indiani originari del Punjab impiegati nelle campagne della provincia di Latina allo scopo di reggere le fatiche psico-fisiche derivanti dallo sfruttamento lavorativo (https://www.inmigrazione.it/it/dossier/2014—doparsi-per-lavorare-come-schiavi).

In questo caso si rileva al volontà dei braccianti punjabi di lavorare alle condizioni imposte dal datore di lavoro, accettandone le condizioni, a fronte della supposta, ipotetica e spesso improbabile, possibilità di rifiutarsi e dunque di sottrarsi allo sfruttamento. Quest’ultima opzione risulta assai poco praticata, considerando gli obblighi normativi volti al rinnovo del permesso di soggiorno, i vincoli sociali derivanti dall’impegno assunto con la famiglia di origine, il vincolo proprio del rapporto con il trafficante (https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=23093) che lo ha condotto in provincia di Latina e l’obiettiva impossibilità di trovare altra occupazione che non sia quella del bracciante. Per questa ragione la declinazione particolarmente cruenta del doping è in corso di diffusione e rischia di generare circuiti economici spesso gestiti da forme varie di criminalità, compresa quella organizzata, sino a generare una forma originale di criminalità indiana. Il vincolo della “catena”, secondo il vecchio paradigma schiavistico, ossia dell’impossibilità fisica del soggetto di sottrarsi dallo sfruttamento lavorativo para-schiavistico, è evidentemente fallace nella società contemporanea, nella quale invece tale fattispecie sfocia in una complessità policroma che comprendere variabili sociali, culturali, economiche e giuridiche ampie che solo una lettura approfondita, e dunque non banale, è in grado di rilevare.

L’auspicio è che la riflessione sulla genesi delle moderne forme di sfruttamento e di grave sfruttamento consenta presto di aggiornare schemi interpretativi vetusti, anche dal punto di vista giuridico e giurisdizionale. L’analisi del fenomeno grazie a ricerche qualificate e appropriate (https://www.inmigrazione.it/it/dossier/migranti-e-territori-lavoro-diritti-accoglienza) possono influenzare anche il dibattito politico, a patto che si comprenda il rapporto intenso tra coercizione e volontarietà del lavoratore che precipita nello sfruttamento lavorativo.

1 Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio, n.29/1930.

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