Lo stalking come aggressione alla libertà di autodeterminazione
Gli atti persecutori costituiscono una forma di aggressione alla libertà individuale caratterizzata dalla reiterazione delle condotte e dalla loro capacità di incidere sulla serenità, sull’autodeterminazione e sulle abitudini di vita della persona offesa: la loro specificità non risiede soltanto nella pluralità degli episodi, ma anche nella relazione che si instaura fra gli stessi e nella possibilità che essi producano un progressivo condizionamento della vittima.
Il fenomeno assume particolare rilievo quando le condotte sono dirette contro donne da parte di partner o ex partner, ed è proprio in tali situazioni che la persecuzione può inserirsi in dinamiche di controllo e intimidazione che proseguono anche dopo la cessazione della relazione.
Le minacce, le comunicazioni insistenti, il monitoraggio degli spostamenti e le violazioni dei limiti imposti dall’autorità possono concorrere a comprimere concretamente la libertà della persona perseguitata. In tali casi, la risposta dell’ordinamento non può esaurirsi nella punizione del reato già consumato e deve, invece, comprendere strumenti idonei a prevenire la reiterazione delle condotte e a garantire l’effettività delle prescrizioni giudiziali.
Proprio in tale prospettiva, il divieto di avvicinamento alla persona offesa e il controllo elettronico assumono una funzione preventiva di particolare rilievo, sebbene la loro efficacia concreta non possa chiaramente discendere dalla sola previsione normativa; essa, infatti, dipende anche dall’affidabilità dei dispositivi, dalla tempestività degli interventi e dalla capacità delle autorità di valutare correttamente le violazioni.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 171 del 2026 si colloca all’intersezione fra queste esigenze: il provvedimento riguarda le conseguenze cautelari delle condotte che compromettono il funzionamento dei dispositivi elettronici e richiama l’attenzione sulla necessità di distinguere l’esigenza di protezione della persona offesa dai problemi costituzionali che possono sorgere nell’applicazione di un meccanismo di aggravamento particolarmente rigoroso.
La questione sottoposta alla Corte
Con la sentenza n. 171, deliberata il 7 luglio e depositata il 15 ottobre 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sull’art. 276, comma 1-ter, C.p.p. Le aveva sollevate il Tribunale del riesame di Napoli, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost.
Il caso nasceva da un procedimento per atti persecutori e lesioni aggravate. All’indagato era stata applicata la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. La misura era stata poi aggravata per tre ragioni: l’indagato non aveva ricaricato correttamente il dispositivo, non si era presentato a un controllo tecnico e più volte non aveva rispettato la distanza di 500 metri dalla vittima. La difesa sosteneva che le violazioni non fossero gravi, richiamando le difficoltà logistiche dell’interessato. Il giudice riteneva che le condotte non fossero di lieve entità, ma dubitava che rendessero inadeguata ogni misura diversa dal carcere.
Al centro della questione c’era quindi la norma che, quando il controllo elettronico viene manomesso o compromesso, impone di revocare la misura in corso e di sostituirla con la custodia cautelare in carcere, tranne nei casi di lieve entità.
La disciplina dell’art. 276, comma 1-ter, C.p.p.
L’art. 276 C.p.p. disciplina le conseguenze dell’inosservanza delle prescrizioni inerenti alle misure cautelari, e in particolare il comma 1-ter prevede una disciplina specifica per le condotte che compromettono il funzionamento dei dispositivi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo: tale disposizione risponde all’esigenza di impedire che l’effettività del controllo dipenda esclusivamente dall’osservanza spontanea delle prescrizioni da parte del destinatario della misura. La compromissione del dispositivo può, infatti, incidere sulla capacità del sistema di rilevare le violazioni e di concorrere alla protezione della persona offesa.
La disciplina è stata modificata da successivi interventi legislativi: l’art. 12 della legge 24 novembre 2023, n. 168, ha esteso il meccanismo previsto dal comma 1-ter alle ipotesi di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo; il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, ha ulteriormente esteso la previsione alle condotte gravi o reiterate che impediscono od ostacolano il regolare funzionamento dei dispositivi.
Il problema interpretativo riguarda la relazione fra tale disciplina speciale e la clausola «salvo che il fatto sia di lieve entità», che impone di considerare la concreta consistenza della condotta ai fini dell’applicazione della disposizione.
I parametri costituzionali invocati
Il Tribunale di Napoli ha prospettato il possibile contrasto della disposizione con gli artt. 3, 13 e 27 Cost.: l’art. 3 Cost. viene in rilievo sotto il profilo della ragionevolezza (condotte differenti per gravità, reiterazione e incidenza sul funzionamento del dispositivo potrebbero determinare la medesima conseguenza cautelare), l’art. 13 Cost. tutela la libertà personale e impone che le relative restrizioni rispettino le garanzie costituzionali (nell’ambito delle misure cautelari, la restrizione deve trovare fondamento nella legge e rimanere collegata alle esigenze cautelari concretamente rilevanti) e, infine, l’art. 27 Cost. è stato invocato dal giudice in relazione ai limiti di una risposta che rischierebbe di prescindere dalla concreta valutazione della condotta.
Occorre precisare che la custodia cautelare non costituisce una pena anticipata: la sua funzione deve restare cautelare e non punitiva. In tale contesto il dubbio prospettato riguardava, in sostanza, la necessità di applicare la custodia cautelare in carcere anche quando una misura meno afflittiva potesse apparire adeguata alle esigenze cautelari del caso concreto.
La ratio decidendi: l’inammissibilità e il mancato esame del merito
La corretta interpretazione della sentenza richiede di distinguere il suo esito processuale dalla questione sostanziale prospettata dal giudice rimettente.
La Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni inammissibili non dichiarando pertanto l’illegittimità costituzionale della disposizione, ma neppure rigettando nel merito le censure, affermando la non fondatezza dei dubbi prospettati.
La motivazione individua due carenze nell’ordinanza di rimessione:
- la descrizione degli episodi di trasgressione era estremamente sintetica: il giudice avrebbe dovuto illustrare con maggiore precisione le condotte contestate e il loro significato ai fini dell’applicazione della disposizione censurata;
- l’ordinanza non affrontava adeguatamente l’interpretazione della clausola «salvo che il fatto sia di lieve entità», né chiariva la portata dei suoi possibili effetti nel giudizio principale.
La Corte richiama la modifica introdotta dall’art. 5 della legge 16 aprile 2015, n. 47, che ha inserito la clausola della lieve entità nella disciplina dell’aggravamento cautelare: questa previsione ha temperato il meccanismo di applicazione della custodia in carcere, consentendo al giudice di procedere a una valutazione concreta dell’entità dei fatti e secondo la Corte, il giudice rimettente non poteva limitarsi a denunciare l’esistenza di un automatismo, senza spiegare perché esso dovesse considerarsi ancora operante nonostante la clausola legislativa.
La decisione assume così un significato metodologico preciso, dal momento che nel giudizio incidentale di costituzionalità la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione devono essere motivate in rapporto alla fattispecie concreta e alla disciplina applicabile.
La pronuncia lascia aperto il problema sostanziale del rapporto fra rigidità della conseguenza cautelare e individualizzazione della risposta giudiziaria e il suo contenuto non può essere interpretato come un’affermazione secondo cui ogni violazione del dispositivo debba condurre necessariamente al carcere, indipendentemente dalle circostanze. Il giudice deve confrontarsi adeguatamente con la clausola della lieve entità e spiegare le ragioni per le quali la disciplina censurata dovrebbe trovare applicazione nel caso concreto.
L’indagine ISTAT sulla violenza contro le donne
Per inquadrare il problema cautelare servono dati statistici affidabili. Occorre però distinguere fra stime di prevalenza, richieste di aiuto e informazioni sulle persone che accedono ai servizi di protezione. Il 21 novembre 2025 l’Istat ha diffuso i primi risultati dell’indagine La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia, che stima le esperienze di violenza, comprese quelle non denunciate. Una percentuale tratta da questa indagine va sempre accompagnata dal denominatore, dalla popolazione di riferimento e dal periodo considerato. Per questo il presente contributo rinuncia alle stime di prevalenza dello stalking, che richiederebbero una contestualizzazione metodologica più articolata. Si limita agli indicatori dei servizi di assistenza, i quali misurano un aspetto diverso dalla diffusione complessiva del reato.
Il servizio 1522: le richieste di aiuto per stalking
Secondo la pubblicazione Istat sul quarto trimestre 2024, tra il 2023 e il 2024 le richieste di aiuto per stalking al 1522 sono aumentate del 32,5%. Nello stesso periodo le segnalazioni telefoniche e via chat al servizio sono cresciute complessivamente del 25,8%. Il dato misura le richieste di aiuto e non l’aumento accertato dei reati. Da solo, esso non permette di capire se la crescita dipenda da una maggiore diffusione del fenomeno, da una migliore conoscenza del servizio o da altri fattori. La domanda di aiuto segnala un bisogno di protezione, ma non coincide né con la prevalenza né con il numero dei procedimenti penali. I dati confermano comunque il ruolo del 1522 come porta d’accesso alla rete di sostegno, che collega l’emersione della violenza all’assistenza specializzata e alla tutela giudiziaria.
I dati dei centri antiviolenza
Nella rilevazione Istat 2024 sui centri antiviolenza, il 22,8% delle donne che hanno avviato un percorso di uscita dalla violenza ha dichiarato di aver subito stalking o cyberstalking. La percentuale riguarda questa specifica popolazione e non l’intera popolazione femminile. Non è quindi direttamente confrontabile con le stime delle indagini campionarie. Il dato conferma però la presenza degli atti persecutori tra le esperienze di chi si rivolge ai servizi specialistici. Indica, inoltre, che le politiche di protezione devono tener conto anche della dimensione digitale della persecuzione.
Nel complesso, i dati ufficiali dimostrano la rilevanza del fenomeno e il bisogno di una rete di assistenza accessibile. Non consentono però di trarre conclusioni dirette sull’efficacia di una specifica misura cautelare o di un singolo dispositivo tecnologico.
Il controllo elettronico nel sistema cautelare
Il controllo elettronico costituisce uno strumento di supporto all’esecuzione delle misure cautelari e nel caso del divieto di avvicinamento, può contribuire a verificare il rispetto delle prescrizioni e a rilevare situazioni incompatibili con i limiti imposti dall’autorità giudiziaria: la legge n. 168 del 2023 ha rafforzato la disciplina del controllo elettronico nell’ambito delle misure cautelari connesse alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, intervenendo sulle disposizioni del Codice di procedura penale relative ai dispositivi e al divieto di avvicinamento.
La funzione del dispositivo deve essere valutata all’interno del sistema di protezione e la sua presenza non elimina il rischio, ma può concorrere al controllo delle prescrizioni e alla rilevazione di determinate violazioni.
Le evidenze disponibili sull’efficacia preventiva
È necessario distinguere fra l’esistenza di una disciplina normativa che rafforza il controllo elettronico e la dimostrazione empirica dei risultati conseguiti.
I dati Istat sulla violenza contro le donne, le richieste di aiuto al 1522 e le informazioni dei centri antiviolenza non misurano direttamente l’efficacia del braccialetto elettronico né consentono di calcolare quanto il dispositivo riduca il rischio di reiterazione dello stalking, di aggressione o di femminicidio.
Una valutazione empirica specifica richiederebbe dati omogenei relativi, fra l’altro, ai dispositivi effettivamente attivati, agli allarmi ricevuti, ai tempi di intervento, alle violazioni rilevate e agli esiti successivi e sarebbe inoltre necessario distinguere i casi in base alle caratteristiche della misura cautelare e al livello di rischio iniziale.
In assenza di una base statistica ufficiale completa e metodologicamente adeguata a tali confronti, non è corretto attribuire al dispositivo una percentuale determinata di efficacia preventiva.
Il controllo elettronico come componente di una protezione integrata
La protezione della persona offesa non può dipendere esclusivamente dalla presenza del dispositivo; le prescrizioni devono essere accompagnate da procedure di intervento e da un’adeguata presa in carico della situazione di rischio.
Il controllo elettronico non sostituisce la valutazione giudiziaria, il lavoro delle forze di polizia e il sostegno dei centri antiviolenza e la sua funzione deve essere considerata nel contesto di un sistema di protezione più ampio: proprio la sentenza n. 171 del 2026 dimostra che la reazione alle violazioni richiede un accertamento concreto.
La mancata ricarica, l’assenza a un appuntamento tecnico e la violazione della distanza prescritta sono comportamenti differenti, il cui significato giuridico deve essere ricostruito alla luce della norma applicabile e delle circostanze accertate: il sistema deve dunque essere in grado di reagire alle condotte che compromettono il controllo, senza rinunciare alla corretta qualificazione dei fatti e alla motivazione della decisione.
Libertà personale e sicurezza della vittima
Il problema affrontato dalla Corte Costituzionale non deve essere ridotto a una contrapposizione assoluta fra sicurezza della donna e libertà personale dell’indagato, tenendo conto del fatto che la tutela della persona offesa richiede che le violazioni delle prescrizioni siano valutate con serietà e che il sistema cautelare sia in grado di reagire quando emerga un rischio concreto: parallelamente, la restrizione della libertà personale deve rispettare i presupposti normativi e le garanzie costituzionali.
La proporzionalità non implica una risposta necessariamente meno rigorosa ma richiede che la misura sia adeguata alle esigenze cautelari effettivamente riscontrate e che la sua applicazione sia motivata sulla base delle circostanze rilevanti: nel caso delle violazioni del controllo elettronico, occorre distinguere la natura della condotta, la sua eventuale reiterazione, l’incidenza sul funzionamento del dispositivo e il rapporto con il rischio per la persona offesa, conducendo in tal modo una valutazione della condotta rispettosa dei presupposti stabiliti dalla legge.
Il principio di individualizzazione non esclude l’applicazione della misura più afflittiva quando ne ricorrano i presupposti imponendo, piuttosto, che la scelta sia giustificata dalla concreta situazione cautelare.
La clausola della lieve entità
La clausola della lieve entità costituisce il fulcro della motivazione della sentenza n. 171 del 2026: la Corte rileva che il giudice rimettente non aveva approfondito adeguatamente la portata della clausola né spiegato perché essa non fosse idonea a consentire una valutazione concreta delle violazioni.
La decisione non stabilisce che la clausola risolva necessariamente ogni problema costituzionale relativo alla disciplina, ma stabilisce che la questione di legittimità costituzionale non poteva essere esaminata senza un confronto adeguato con tale previsione normativa.
Sul piano applicativo, la valutazione della lieve entità richiede di esaminare le circostanze rilevanti ai fini della disposizione, evitando tanto una lettura puramente astratta quanto una minimizzazione delle condotte che compromettono la protezione della vittima. La proporzionalità deve essere intesa come criterio di adeguatezza della risposta cautelare che non esclude l’applicazione della misura più rigorosa quando ricorrano i presupposti di legge, ma richiede che l’esito sia giustificato dalla concreta situazione processuale.
Il quadro europeo e internazionale
La tutela delle donne vittime di stalking si inserisce in un sistema di obblighi internazionali ed europei che richiede politiche di prevenzione, protezione e contrasto della violenza.
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l’11 maggio 2011, costituisce uno dei principali riferimenti internazionali in materia posto che tale trattato promuove un approccio integrato, fondato sulla prevenzione della violenza, sulla protezione delle vittime, sul perseguimento degli autori e sul coordinamento delle politiche pubbliche.
A livello dell’Unione europea, la direttiva 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, disciplina all’art. 6 lo stalking online che riguarda determinate condotte intenzionali di sorveglianza ripetuta o continuativa realizzate mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in assenza del consenso o di un’autorizzazione legale e in presenza delle condizioni previste dalla direttiva.
La previsione evidenzia la rilevanza della dimensione digitale della persecuzione: il monitoraggio abusivo degli spostamenti e delle attività di una persona può incidere sulla sua libertà e sulla sua sicurezza anche senza un contatto fisico diretto, pur essendo necessario distinguere la sorveglianza digitale abusiva dal controllo elettronico disposto dall’autorità giudiziaria: i due fenomeni hanno finalità e presupposti giuridici differenti: il primo può costituire una forma di persecuzione; il secondo è uno strumento di esecuzione e verifica delle prescrizioni cautelari.
Il quadro europeo conferma la necessità di una protezione che non si esaurisca nella risposta penale, ma comprenda strumenti affidabili, servizi accessibili e interventi coordinati.
Conclusioni
La sentenza n. 171 del 2026 della Corte Costituzionale, dichiarando inammissibili le questioni sollevate sull’art. 276, comma 1-ter, C.p.p. per le carenze dell’ordinanza di rimessione, non si pronuncia sulla legittimità costituzionale della disposizione nel merito, ma richiama indirettamente l’esigenza di coniugare l’effettività della tutela della persona offesa con una valutazione rigorosa delle violazioni del controllo elettronico e un’applicazione delle misure cautelari rispettosa delle garanzie costituzionali.
I dati ufficiali dell’Istat confermano la rilevanza dello stalking fra le esperienze riferite dalle donne che chiedono aiuto e accedono ai servizi specialistici: essi non consentono, invece, di attribuire al braccialetto elettronico una specifica percentuale di efficacia preventiva e tale conclusione richiederebbe una base empirica distinta e metodologicamente adeguata.
La questione centrale è quella dell’effettività della tutela: il dispositivo elettronico può concorrere alla protezione, ma la sua funzione deve essere sostenuta da una valutazione concreta del rischio, da procedure affidabili e da una risposta tempestiva alle violazioni.
La protezione delle donne vittime di stalking richiede, in definitiva, un sistema cautelare capace di coniugare rigore e individualizzazione, prevenzione e garanzie, innovazione tecnologica e responsabilità istituzionale ed è proprio in tale equilibrio, e non nella sola severità astratta delle misure, che deve essere ricercata l’effettività della tutela costituzionalmente orientata.

