HomeDirittoLa Cassazione “chiude” la questione ILVA

La Cassazione “chiude” la questione ILVA

di
Francesco Giulio Cuttaia

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28087 del 29 ottobre scorso, ha rigettato i ricorsi straordinari che ILVA e Acciaierie d’Italia avevano proposto contro il decreto di fermata dell’impianto emanato in precedenza dalla Corte d’Appello di Milano.

La suprema Corte (Sezioni Unite civili) ha ritenuto che «la Corte d’Appello, sulla scorta dei princìpi di precauzione, di prevenzione e di causalità attenuata, abbia formulato un giudizio di pericolosità attuale e rilevante sulla base delle plurime risultanze probatorie acquisite».

In tal modo è stata ribadita la priorità della tutela della salute, che la Costituzione riconosce come «fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività» (art. 32), rispetto alla protezione di altri diritti costituzionalmente rilevanti. Nella pronuncia non mancano, poi, i richiami alle direttive dell’Unione europea a sostegno della prevalenza della tutela della salute.

Essendosi ultimati i gradi di giudizio, la chiusura dell’impianto di Taranto (segnatamente l’area a caldo) appare definitiva. Di ciò è consapevole il Governo, il quale, come affermato in una nota diffusa della Presidenza del Consiglio, «non può che prendere atto della pronuncia della Cassazione su ex ILVA», pur rendendosi conto che il suo contenuto «complica ulteriormente un percorso che è stato sempre più difficile e costellato da ogni tipo di ostacoli».  

Le determinazioni assunte dalla giurisprudenza ordinaria al suo massimo livello sembrano chiudere una fase in cui era risultata prevalente la logica del bilanciamento ragionevole e proporzionato tra i diritti di rilevanza costituzionale.

La Corte Costituzionale, infatti, prendendo spunto proprio dal caso ILVA, aveva espresso il principio che i diritti tutelati dalla Costituzione «si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuarne uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri» (sentenza 9 aprile 2013, n. 85). Evidentemente, le risultanze acquisite nel corso dei diversi gradi di giudizio hanno reso impraticabile tale contemperamento, inducendo i magistrati a far prevalere la tutela della salute a seguito dell’accertata pericolosità degli impianti.

Per rimanere aggiornato sulle nostre ultime notizie iscriviti alla nostra newsletter inserendo il tuo indirizzo email: