Blocco prescrizione e lodo Conte bis. Macrì: “Macchinoso e di dubbia costituzionalità”

Sui problemi posti dal blocco della prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di primo grado (blocco sul quale ho espresso la mia adesione) sono intervenute varie proposte di riforma: quella a prima firma dell’on. Lucia Annibali e quella oggetto del cosiddetto lodo Conte.
La prima tende a prolungare ancora di un anno l’entrata in vigore della legge di riforma, in modo da consentire una più articolata riforma del processo penale che eviti il “processo infinito”. Ho già detto che si tratta di una conseguenza enfatizzata oltre misura, sia per il probabile effetto deflattivo conseguente al blocco sia per la possibilità di riforme del codice di procedura penale, già esposte nell’articolo precedente. Se si volesse davvero deflazionare il gran numero degli appelli (che sfiora il 100% delle sentenze di condanna), basterebbe seguire il modello francese, secondo il quale anche sull’appello della difesa dell’imputato è possibile una reformatio in peius della condanna. Immagino però che le proteste della classe forense supererebbero di gran lunga quelle attuali sul processo infinito, anche se non risulta che il sistema processuale francese sia ispirato al più bieco giustizialismo.
Quanto al lodo Conte risulta, già alla prima lettura macchinoso e di dubbia costituzionalità. Meglio abbandonarlo.
Noto, però, che nessuno degli interventi abbia preso in considerazione che i tempi occorrenti per il varo di una riforma organica del processo penale sono assai più lunghi di quelli di cui si discute e senza necessità di interventi modificativi. Come è noto ai giuristi, l’istituto della prescrizione è regolato dal codice penale e non da quello di procedura penale. Come tale, se il blocco della prescrizione è, come nel caso in esame, peggiorativo della posizione dell’imputato, esso può essere applicato solo ai processi per reati commessi dal 1° gennaio 2020 in poi. Le prime sentenze emesse su questi reati a conclusione del giudizio di primo grado interverranno a distanza di anni: da due a quattro per i reati meno gravi; da cinque a sei per i reati che richiedono lunghe e complesse indagini preliminari.
A riprova di quanto sopra affermato giunge la notizia che la Corte Costituzionale in data 12 febbraio 2020 ha dichiarato l’incostituzionalità della legge Bonafede, come da comunicato che segue:
«La Corte costituzionale ha esaminato oggi in camera di consiglio le censure sollevate da numerosi giudici sulla retroattività della legge 9 gennaio 2019 n. 3 (cosiddetta Spazzacorrotti), che ha esteso ai reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni previste dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario rispetto alla concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione. In particolare, è stata denunciata la mancanza di una disciplina transitoria che impedisca l’applicazione delle nuove norme ai condannati per un reato commesso prima dell’entrata in vigore della legge n. 3/2019. La Corte costituzionale ha preso atto che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, le modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione vengono applicate retroattivamente, e che questo principio è stato sinora seguito dalla giurisprudenza anche con riferimento alla legge n.3 del 2019. La Corte ha dichiarato che questa interpretazione è costituzionalmente illegittima con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione successivo alla sentenza di condanna. Secondo la Corte, infatti, l’applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene, sancito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione».
Forse sarebbe meglio abbandonare lodi e rinvii a breve termine e puntare subito alla riforma del (nuovo) codice di procedura penale, laddove non ha corrisposto alle attese e, pertanto, necessita di ampia revisione piuttosto che di ritocchi e rammendi.

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