Le Commissioni giudicatrici vengono spesso bersagliate da chi non riesce ad aggiudicarsi un appalto sia direttamente, con tentativi di delegittimare i singoli componenti con accuse di scarsa professionalità e/o esperienza negli specifici ambiti dell’affidamento, sia indirettamente, mettendo in discussione le modalità adottate all’interno della Commissione per addivenire ad una decisione finale di attribuzione dei punteggi (prioritariamente tecnici). Questo, ovviamente, genera ritrosie nell’accettare le nomine in commissioni tecniche, soprattutto in SA di medio-piccole dimensioni. Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n.8428/2025 del 30 ottobre u.s., ci offre l’occasione per fare luce su alcuni aspetti di particolare interesse e che generano tensioni e preoccupazioni in chi viene (anche suo malgrado) chiamato a far parte di una Commissione.
Le Commissioni giudicatrici vengono spesso bersagliate da chi non riesce ad aggiudicarsi un appalto mettendone in discussione modalità e competenze
La sentenza chiarisce, peraltro in coerenza con quanto già affermato dalla giurisprudenza, che non vi è alcun dubbio sulle facoltà delle Commissioni di avvalersi di supporti e/o di consulenze esterne per lo svolgimento delle attività di valutazione delle offerte; semplificando, potremmo dire che non vi è alcuna ammissione di incompetenza o inidoneità del ricorrere ad una consulenza specialistica per valutare uno o più aspetti tecnici di una o più offerte, né nel richiedere pareri ad altri membri della SA, magari specializzati in specifici settori. Sebbene questo possa sembrare ovvio e di comune evidenza, soprattutto se tale condotta venga valutata alla luce del principio (ispiratore del codice) del “risultato”, il contenzioso è costellato di doglianze su tale condotta. Condotta che se analizzata alla luce di tale principio appare quantomai virtuosa, non potendo certo immaginare che l’esperienza dei membri della Commissione sia tanto ampia e profonda su tutti gli aspetti di un appalto che, come noto anche ai non detti ai lavori, impatta su molteplici aspetti tecnici e amministrativi, oltre che giuridico-legali, non padroneggiabili, in modo approfondito dai singoli componenti. Motivo per il quale si è ormai cristallizzato anche il principio secondo il quale l’idoneità e la professionalità della Commissione debba essere valutata nel suo complesso e non singolarmente in capo ai singoli componenti.
La sentenza 8428/2025 chiarisce sulle facoltà delle Commissioni di avvalersi di supporti e consulenze esterne per lo svolgimento delle attività di valutazione delle offerte
Già nel 2012 infatti – e se ne stiamo ancora discutendo è evidente la rilevanza degli interessi in gioco – il Consiglio di Stato (nella sentenza 2026 del 5 aprile 2012) affermava che «è appena il caso di osservare come una commissione di gara ben possa avvalersi di consulenze esterne per meglio poter valutare elementi di ipotizzabile criticità, anche nel corso di un procedimento già avviato»; affermazione che attualizzata alle previsioni del nuovo codice potrebbe essere riscritta come segue: «è appena il caso di osservare come una commissione di gara, al fine di ottenere la migliore valutazione possibile delle offerte presentate, nel perseguimento del miglio risultato per la SA, possa avvalersi di consulenze esterne o interne alla SA per meglio poter valutare elementi di ipotizzabile criticità, ogni qualvolta che lo ritenga opportuno e necessario a una migliore comprensione delle offerte e/o della compatibilità delle stesse con le prescrizioni del capitolato tecnico». L’unico limite al ricorso a perizie, consulenze o pareri di soggetti terzi è – ovviamente – il mantenimento della autonomia decisionale in capo alla Commissione.
I membri di Commissione possono leggere congiuntamente le offerte e confrontarsi fra loro?
In questa sede è anche utile sciogliere alcuni dubbi che si sentono serpeggiare nel sottobosco delle migliaia di stazioni appaltanti che costellano il panorama nazionale, dove non è sempre possibile rinvenire un congruo numero di esperti di procedure di appalto e dove spesso si viene chiamati a partecipare a commissioni solo per il semplice fatto di prestare servizio in quel dipartimento o in quella struttura organizzativa. Ma i membri di Commissione possono leggere congiuntamente le offerte? Possono confrontarsi fra loro? È possibile che un componente spieghi agli altri la sostanza tecnica e le possibili conseguenze o effetti di una scelta tecnica rispetto ad un’altra? Oppure tali pratiche costituiscono una indebita influenza sulla formazione del libero ed autonomo convincimento dei giudici?
Se le commissioni giudicatrici possono legittimamente avvalersi di un esperto esterno, parimenti possono avvalersi del confronto interno
Dopo aver sciolto la questione principale di questo approfondimento, la risposta a queste ultime domande appare piuttosto semplice. Banalizzandola, potremmo chiederci, con una retorica risolutiva, ma se la commissione può legittimamente avvalersi ed ascoltare il parere di un esperto esterno, potrà mai rinunciare al confronto interno, finalizzato a meglio comprendere i termini tecnici-giuridici-amministrativi, di singoli aspetti delle offerte? Anche in questo caso, l’illuminata formulazione del principio del risultato fornita da “nuovo” codice ci aiuta a sostenere la teoria secondo la quale qualsiasi confronto interno alla commissione non solo è auspicabile, ma doveroso, se funzionale al raggiungimento della migliore valutazione possibile delle diverse offerte e sia necessario per premiare l’offerta più idonea al raggiungimento dell’obiettivo prefissato dalla SA in modo tempestivo, economico, efficiente ed efficace.

