La rivoluzione digitale ha trasformato profondamente i meccanismi di riciclaggio del denaro. Internet amplifica le possibilità di occultamento dei proventi illeciti, garantendo tre caratteristiche particolarmente preziose per i criminali: anonimato, indifferenza geografica e velocità. Il cyberlaundering rappresenta l’evoluzione digitale di un fenomeno antico, che sfrutta le stesse tre fasi tradizionali del riciclaggio – placement, layering e integration – ma in un ambiente radicalmente diverso. Il placement, o polverizzazione, consiste nel frammentare i fondi illeciti in piccole somme per farli entrare nel sistema finanziario senza destare sospetti. Il layering, o camuffamento, prevede una serie di operazioni complesse per disperderne le tracce. L’integration, infine, è la fase in cui il denaro riciclato rientra nell’economia legalecome se fosse di provenienza lecita. Nel cyberlaundering estremo, l’intera operazione può ridursi a una singola transazione virtuale, rendendo difficilissima la distinzione tra servizi reali e fittizi. Strumento tipico del cyberlaundering è il ricorso ai cosiddetti “prestaconto”, noti in gergo anglosassone come money mule: soggetti – spesso ignari o in buona fede – che mettono il proprio conto corrente a disposizione dei criminali, incassano le somme e le girano al truffatore trattenendo una commissione. Un sistema che sfrutta la vulnerabilità economica di persone in difficoltà, trasformandole in complici inconsapevoli di reati gravi.
Agli strumenti tradizionali di riciclaggio si aggiungono quelli digitali: carte ricaricabili, pagamenti contactless, piattaforme di e-commerce
I flussi finanziari internazionali sfuggono sempre più al controllo ufficiale attraverso canali informali di antica tradizione: l’hawala, sistema di rimessa di denaro tipico del Medio Oriente e dell’Asia meridionale; l’hundi, equivalente indiano; i sistemi cinesi chop e flying money; il black market pesos exchange, utilizzato soprattutto dai narcotrafficanti latinoamericani. Questi circuiti paralleli non lasciano tracce cartolari, non attraversano frontiere statali nel senso convenzionale e sono in crescente espansione anche in Occidente. Agli strumenti tradizionali si aggiungono poi quelli digitali: carte ricaricabili, pagamenti contactless, piattaforme di e-commerce. I classici rischi del contante – peso fisico, ingombro, rischio di sequestro – sono completamente superati, rendendo questi strumenti molto più “utili” per i riciclatori. Anche negli Stati Uniti, l’Internal Revenue Service ha ritenuto necessario istituire nel 2018 un’apposita Cyber Crime Unit per contrastare i crimini informatici a fini fiscali e finanziari.
Criptovalute: il nuovo paradiso fiscale digitale
Le criptovalute condividono con i paradisi fiscali tradizionali le caratteristiche fondamentali che le rendono attraenti per chi vuole nascondere capitali: anonimato, basso controllo fiscale statale e opacità dei flussi finanziari. Ma rispetto ai classici paradisi offshore presentano vantaggi aggiuntivi: velocità di trasferimento pressoché istantanea, accessibilità globale e una tecnologia che rende particolarmente complessa la ricostruzione delle transazioni. Particolarmente complessa è la questione del sequestro di criptovalute, che richiede attenzione alla distinzione tra due istituti diversi: il sequestro probatorio, che riguarda il wallet e le tracce digitali, e il sequestro preventivo, che richiede il trasferimento delle criptovalute su un portafoglio controllato dall’autorità giudiziaria. In assenza di questa procedura specifica, il sequestro rischia di risultare inefficace. Un caso emblematico risale al giugno 2025: la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di oltre 9 milioni di euro in criptovalute, utilizzate per occultare i proventi di un attacco hacker tramite tecniche di chain-hopping, ovvero la pratica di convertire rapidamente i fondi tra diverse criptovalute per disperderne le tracce attraverso blockchain diverse.
L’High Frequency Trading: quando gli algoritmi diventano strumenti di riciclaggio
Nel panorama degli strumenti finanziari potenzialmente utilizzabili per il riciclaggio, uno dei più sofisticati e meno conosciuti al grande pubblico è l’High Frequency Trading (HFT). Si tratta di scambi di borsa ad altissima velocità operati da algoritmi, con una durata media per singola operazione di appena 81 microsecondi. Per dare una misura di questa velocità: in un secondo si possono eseguire oltre 12.000 operazioni. Le dimensioni del fenomeno sono impressionanti: l’HFT rappresenta oggi l’80% del numero totale di transazioni sui mercati finanziari globali e il 50% dei volumi complessivi. Il suo impatto sulla formazione dei prezzi è altrettanto rilevante: condiziona circa un terzo delle fluttuazioni dei prezzi e aumenta il costo della liquidità del mercato del 17% in media.
l’High Frequency Trading permette scambi di borsa ad altissima velocità operati da algoritmi, con una durata media per singola operazione di appena 81 microsecondi
Oltre ai rischi sistemici ben noti agli esperti (volatilità amplificata, potenziale insider trading e aggiotaggio algoritmico) l’HFT può essere utilizzato come strumento di riciclaggio, grazie alla limitata capacità di controllo degli ordinamenti vigenti. La velocità delle operazioni, la loro frammentazione e la complessità degli algoritmi utilizzati rendono estremamente difficile identificare pattern anomali che possano indicare attività illecite. In Italia esiste dal 2013 una Tassa sulle Transazioni Finanziarie (TTF), ma risulta del tutto inadeguata allo scopo. I suoi limiti sono strutturali: un perimetro applicativo troppo ristretto che esclude obbligazioni, molti derivati e valute; aliquote basse che non scoraggiano le operazioni speculative; e soprattutto un arco temporale di riferimento limitato a soli 0,5 secondi, che lascia completamente fuori dalla tassazione la stragrande maggioranza delle operazioni HFT.
I numeri di un fenomeno difficile da controllare
Per comprendere la portata del fenomeno, i dati forniti dallo studio Eurispes sono eloquenti. Il riciclaggio in Italia vale almeno l’1,5-2% del Pil, pari a circa 40 miliardi di euro l’anno. Oltre 100.000 imprese italiane, più del 2% del totale, risultano infiltrate da organizzazioni criminali nel periodo 2001-2020. Queste imprese operano come “cartiere” o “società zombie”: presentano fatturati gonfiati artificialmente, costi di personale irrisori rispetto alle dimensioni apparenti, e improvvisi fallimenti seguiti dalla sparizione di ogni traccia. Sono lo strumento perfetto per immettere nell’economia legale denaro di provenienza illecita. La distribuzione geografica del riciclaggio riflette la struttura economica e criminale del Paese. Le prime regioni per incidenza del riciclaggio di proventi illeciti sul Pil sono le più popolose e centrali per l’economia italiana: Lombardia e Lazio, dove si concentrano le maggiori piazze finanziarie e i più importanti flussi commerciali. Seguono le regioni con la presenza più radicata della criminalità organizzata: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
I volumi di riciclaggio ammontano al 62-70% sul valore totale delle transazioni segnalate come sospette. Questo dato, elaborato dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, indica che quasi due terzi del denaro movimentato attraverso operazioni anomale ha concreta probabilità di essere di provenienza illecita. Una stima che dovrebbe far riflettere sulla profondità del problema.
Le segnalazioni sospette: un sistema sotto pressione
Il sistema delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), disciplinato dall’articolo 35 del decreto legislativo 231/2007, è lo strumento cardine del contrasto al riciclaggio: un’ampia platea di soggetti obbligati – banche, intermediari finanziari, professionisti, notai, agenti immobiliari – deve comunicare alla UIF ogni operazione sospettabile di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Nel primo semestre del 2025, la UIF ha registrato un incremento significativo delle segnalazioni ricevute: 80.930 SOS, con un aumento del 15,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le SOS trasmesse agli organi investigativi sono state 81.312, con un incremento del 16,4%. L’alto volume numerico è dovuto in gran parte alla ripresa della propensione segnaletica da parte di banche e Poste, che hanno trasmesso oltre 7.700 segnalazioni in più rispetto al primo semestre del 2024.
La UIF dispone di una dotazione di personale di circa 150-160 unità, a fronte di quasi 150.000 segnalazioni annue
In parallelo, hanno inciso anche altri comparti: gli operatori del gioco e delle scommesse, i prestatori di servizi di pagamento comunitari e, in modo particolarmente marcato, i prestatori di servizi per cripto-attività, che hanno quasi raddoppiato il numero di segnalazioni rispetto al periodo precedente. Le fattispecie fiscali rappresentano quasi un quarto del totale delle segnalazioni. Un dato che conferma il legame strutturale tra evasione e riciclaggio. Di fronte a questi numeri, emerge una criticità strutturale: la UIF dispone di una dotazione di personale di circa 150-160 unità, a fronte di quasi 150.000 segnalazioni annue. Il rapporto tra carichi di lavoro e risorse disponibili rende evidente perché l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non sia più un’opzione ma una necessità.
Il quadro normativo: dall’Europa agli indicatori UIF
Il contrasto a questi fenomeni non può che avvenire in una dimensione internazionale. Il quadro normativo si è evoluto dalle prime Raccomandazioni FATF del 1989 fino al più recente AML Package europeo, che include la Direttiva 2024/1640 e i Regolamenti 2024/1624 e 2024/1620. Quest’ultimo pacchetto ha introdotto importanti novità: registri sui super-ricchi, tracciabilità degli IBAN virtuali e rafforzamento dei controlli sulle cripto-attività. Il Regolamento delegato UE 2025/1184 ha aggiornato la black list antiriciclaggio, includendo 10 nuovi paesi ad alto rischio (tra cui Algeria, Libano, Kenya, Monaco e Venezuela) e rimuovendone 8, tra cui Panama ed Emirati Arabi Uniti. Una lista dinamica, che riflette l’evoluzione della cooperazione internazionale in materia di trasparenza fiscale e finanziaria.
La UIF ha pubblicato 34 indicatori di anomalia, entrati in vigore il 1° gennaio 2024, per agevolare l’individuazione di sospette operazioni di riciclaggio
Sul piano domestico, la UIF ha pubblicato 34 indicatori di anomalia, entrati in vigore il 1° gennaio 2024, per agevolare l’individuazione di operazioni sospette. Tra i più rilevanti: l’indicatore 4.1, che segnala strutture societarie opache con trust, fiduciarie o international business company in paesi ad alto rischio; l’indicatore 11.4, riguardante acquisti o vendite di beni (inclusi crypto-asset) a prezzi significativamente sproporzionati rispetto al valore di mercato; l’indicatore 26, sull’operatività in crypto-asset incoerente con il profilo economico del soggetto; e l’indicatore 33.11, relativo alla concentrazione di trasferimenti verso soggetti che fungono da “collettori” per conto terzi, anche tramite sistemi informali come l’hawala. Ci troviamo insomma di fronte a fenomeni complessi e di difficile decifrazione, complice l’evoluzione esponenziale delle capacità delle nuove tecnologie nell’aggirare gli strumenti delle autorità preposte al controllo e le normative dei diversi paesi. Il contrasto dunque a questi fenomeni non può che avvenire in una dimensione internazionale.
*Avv. Giovambattista Palumbo, Coordinatore del Laboratorio sulle Politiche fiscali dell’Eurispes.

