Legittima difesa: “Entro un anno la riforma sarà legge”. Matteo Salvini ribadisce la promessa leghista mentre l’iter parlamentare, iniziato questa estate, riprenderà a giorni. E l’obiettivo sarà quello di arrivare ad una posizione comune all’interno del Governo giallo-verde. Il senatore pentastellato Francesco Urraro, avvocato napoletano, membro della Commissione Giustizia, smentisce una distanza tra le due anime governative e anticipa i nodi cruciali, le “zone d’ombra”, su cui si dovrà lavorare.
Senatore Urraro, prima della pausa estiva è iniziato l’iter parlamentare in Commissione Giustizia del Senato per la riforma della legittima difesa. La Lega ha presentato una proposta che limiterebbe la discrezionalità del giudice nella definizione di legittima difesa e modificherebbe la «proporzionalità tra difesa e offesa, introducendo una presunzione di legittima difesa per gli atti diretti a respingere l’ingresso, mediante effrazione, di sconosciuti in casa o in un’attività commerciale». Il M5S si muove sulla stessa linea?
L’istituto della legittima difesa si colloca tra le cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento nella necessità di autotutela della persona che si manifesta nel momento in cui è riconosciuta entro determinati limiti una deroga al monopolio dello Stato sull’uso della forza. La posizione del M5S è quella di individuare un momento di sintesi che contemperi le diverse esigenze anche per evitare, ove possibile, divergenze interpretative.
La sensazione che si è avuta è che alcune dichiarazioni del ministro Bonafede volessero prendere le distanze dalle posizioni più oltranziste di Salvini. È cosi?
Nessuna distanza, anzi nel contratto di Governo la fattispecie è specificamente indicata condividendo le posizioni espresse.
L’M5S ha parlato più volte di “zone d’ombra” da analizzare. Ma quali sono nel dettaglio i punti critici?
Diversi i punti critici. La valutazione circa l’esistenza di un diritto da tutelare (proprietà o altrui), la necessità della difesa, l’attualità del pericolo, l’ingiustizia dell’offesa, il rapporto di proporzione tra difesa ed offesa. In generale, in relazione al rapporto di proporzionalità, non ci si limita normalmente ad un confronto puramente statico tra i due beni contrapposti bensì al pervenire ad un giudizio più articolato che tenga conto del fatto che il bene dell’aggressore possa essere tutelato in misura minore rispetto a quello dell’aggredito, di tutte le circostanze che concretamente possano influenzare il giudizio di proporzione difesa-offesa, dei mezzi di difesa a disposizione della vittima. L’art. 52 del Codice penale secondo comma non chiarisce espressamente a quali beni si riferisce il pericolo di aggressione (bene della vita e incolumità personale e/o bene patrimoniale).
Secondo l’ultimo Rapporto Italia dell’Eurispes, il 56,2% degli italiani sarebbe disposto ad usare un’arma contro i ladri notturni. Non la preoccupa questo dato? Non crede che con le proposte di cui si è finora parlato si rischia di incentivare l’uso delle armi?
Non si vuole assolutamente un uso indiscriminato di armi. Si ribadisce la necessità di un intervento che tenga conto dell’intero assetto codicistico, normativo e giurisprudenziale per consentire una uniformità quanto più possibile. Complementare alla legittima difesa è apparso il tema dell’abuso della scriminante. Si parla di eccesso colposo di legittima difesa a fronte di una reazione di difesa eccessiva. L’art. 55 C.p. già prevede i casi di eccesso nell’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere (art. 51), legittima difesa (art. 52), uso legittimo di armi (art. 53) e stato di necessità (art. 54) per i quali si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se preveduti come tali i fatti.
Secondo l’Associazione Italiana Professori di Diritto Penale, il dibattito sulla riforma della legittima difesa promette all’opinione pubblica vantaggi illusori. Se si uccide o si ferisce qualcuno, infatti, nessuna riforma potrà mai assicurare che non vengano svolti accertamenti penali. Che cosa ne pensa?
Gli accertamenti penali sono sempre doverosi e necessari in siffatte casistiche per verificare la necessità del concorso dei presupposti dell’attualità dell’offesa e dell’inevitabilità dell’uso di armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità.