Nei giorni scorsi è stato adottato in Consiglio dei ministri lo schema di disegno di legge costituzionale avente ad oggetto “Disposizioni in materia di Roma Capitale”. Attualmente, il terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione (introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 che modificò il Titolo V della Costituzione), dispone che «Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento». La disciplina legislativa, sia pur con qualche ritardo, è intervenuta con la legge 5 maggio 2009, n. 42, il cui articolo 24, nel dettare norme transitorie sull’ordinamento anche finanziario dell’ente territoriale denominato Roma Capitale, ha delimitato i suoi confini, individuandoli in quelli del comune di Roma, e ha riconosciuto ad esso una “speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione”, attribuendo altresì a tale ente una serie di ulteriori funzioni amministrative rispetto a quelle già esercitate dal comune di Roma. Successivamente, con il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, si è disciplinato l’assetto istituzionale di Roma capitale, i cui organi di governo sono stati denominati: Assemblea capitolina, Giunta capitolina, Sindaco.
Vengono attribuite a Roma Capitale competenze non più esclusivamente amministrative ma anche legislative, tra cui il turismo e l’edilizia residenziale pubblica
Il disegno governativo di legge costituzionale viene ad innovare profondamente la disciplina vigente, con il proposito di sostituire l’intero articolo 114 Cost. in maniera da prevedere l’attribuzione a Roma Capitale di competenze non più esclusivamente amministrative, ma anche legislative in determinate materie – quali, tra le altre, il trasporto pubblico locale, il turismo, il governo del territorio, la polizia amministrativa locale, l’edilizia residenziale pubblica. Si tratta di una tappa fondamentale nel processo di realizzazione della più ampia autonomia alla Capitale d’Italia, che sembra trovare concordi tutte o quasi le componenti politiche locali e, quel che più conta, nazionali. Il percorso parlamentare appare pertanto spianato e se le valutazioni politiche non dovessero mutare, la sostituzione dell’attuale testo dell’art. 114 della Costituzione, come proposta dal Governo, essendo approvata (quando lo sarà) da una larga maggioranza parlamentare, non necessiterà del c.d. referendum confermativo.
Sarà possibile riconoscere in futuro a Roma Capitale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, come per le Regioni, o è da escludere a priori?
Per raggiungere tale (prevedibile) risultato, sarà opportuno affrontare tuttavia alcune questioni in ordine a quello che dovrà essere il preciso contenuto sostanziale della disposizione costituzionale innovativa e che possono essere così riassunte: l’ente Roma Capitale rimarrà delimitato dai confini del comune di Roma o potrà essere ampliato fino a ricomprendere l’intera area della Città metropolitana, tenuto conto dell’esistenza di Comuni sul cui territorio si trovano importanti infrastrutture serventi della Capitale, quali porti, aeroporti, mercati generali o che hanno con questa una contiguità territoriale attraverso estesi insediamenti abitativi? L’attribuzione delle competenze legislative a Roma Capitale comporterà, e in che modo, una corrispondente sottrazione di competenze legislative alla Regione Lazio? Sarà possibile riconoscere in futuro a Roma Capitale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, come per le Regioni, o ciò è da escludere a priori? Ci potrà essere una rincorsa (di cui già si intravedono segnali nelle dichiarazioni di leader politici locali e regionali) anche da parte di altre città e aree metropolitane di significativa valenza, economica, storica, culturale, per l’ottenimento in proprio favore di attribuzioni legislative? Come si vede, si tratta di questioni di una certa portata, non solo interpretativa. Seguiremo con attenzione il percorso parlamentare del disegno di legge costituzionale governativo.

