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Autonomia differenziata e unità della Repubblica: la centralità dei Livelli Essenziali delle Prestazioni

di
Francesco Cuttaia
L’emanazione della legge quadro contenente le procedure per l’ampliamento delle autonomie regionali, prevista dall’art. 116, comma 3 della Costituzione rappresenta un significativo traguardo politico per le forze favorevoli all’ampliamento delle autonomie regionali. Tuttavia, si evidenzia anche la necessità di completare la riforma del Titolo V della Costituzione, di cui l’autonomia costituisce un tassello fondamentale. Il meccanismo per l’ampliamento delle autonomie, basato sulla determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni civili e sociali è cruciale per garantire uniformità sul territorio nazionale nell’erogazione delle prestazioni. Il perdurante ritardo nella definizione dei LEP rappresenta un nodo critico, con conseguenti impatti negativi sull’effettività dei diritti sociali.

Il ritardo nella definizione dei LEP rappresenta un nodo critico per l’effettività dei diritti sociali 

L’attribuzione di forme di autonomia alle Regioni è subordinata alla determinazione dei LEP, confermando il principio della pregiudizialità dei LEP. La Corte costituzionale ha indicato nei LEP la base per calcolare la soglia di spesa necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale. È necessario un monitoraggio attivo da parte dello Stato sull’effettiva realizzazione dei LEP, con poteri previsti dall’art. 120 della Costituzione in caso di inadempienza degli Enti territoriali. Inoltre, la correlazione tra ampliamento delle autonomie regionali e attuazione del PNRR evidenzia la complessità delle dinamiche territoriali in Italia.

L’attribuzione di forme di autonomia alle Regioni è subordinata alla determinazione dei LEP

Il Comitato Tecnico Scientifico (CLEP), istituito nel 2023, ha presentato un Rapporto finale in cui ha definito i LEP come una soglia minima per garantire uniformità sul territorio nazionale. Tale definizione fornirà orientamenti importanti per il Governo e il Parlamento nella definizione dei LEP e dei relativi costi entro il 2024. Negli ultimi vent’anni, sono stati definiti alcuni LEP di rilevanza, come i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA) e i Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali (LEPS). I LEA sono stati stabiliti tramite decreti ministeriali che definiscono gli standard delle prestazioni sanitarie a livello nazionale. I LEPS, introdotti dalla legge quadro sull’assistenza sociale, hanno trovato ulteriori sviluppi con l’individuazione di parametri per l’assistenza sociale in altri settori come la tutela ambientale e le politiche del lavoro. Questi interventi, seppur limitati, costituiscono un passo significativo verso una maggior definizione dei LEP nel contesto italiano.

Autonomie regionali e il lavoro svolto dal Comitato LEP

Il Comitato Tecnico Scientifico (CLEP) ha proceduto ad un’articolata disamina dei contenuti delle prestazioni che dovrebbero costituire l’essenza dei LEP da definire in sede normativa. Gli àmbiti presi in considerazione sono: 1) sicurezza e tutela del lavoro (servizi di collocamento in favore di disoccupati e di persone disabili e fragili); 2) istruzione (diritto/dovere all’istruzione e rete scolastica); 3) cultura(tutela e valorizzazione dei beni culturali, del paesaggio e promozione di attività culturali); 4) ricerca e sostegno all’innovazione (gestione strategica della ricerca scientifica e tecnologica, promozione e supporto delle imprese alla ricerca, organizzazione e sviluppo di reti di comunicazione).

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