Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro della Giustizia avevano dato il via all’inizio dei lavori di una Commissione interministeriale, che avrebbe dovuto esprimere un proprio documento strategico, con l’obiettivo di analizzare e formulare proposte di intervento per una riforma della giustizia tributaria. La Commissione ha poi presentato ai Ministri una relazione sull’esito dei lavori svolti. La Commissione era stata in particolare incaricata di un duplice compito:
- esaminare le criticità esistenti;
- elaborare proposte di misure e di interventi legislativi, con l’obiettivo di migliorare la qualità della risposta giudiziaria e di ridurre i tempi del processo.
Giustizia tributaria, i percorsi della riforma
Dal 2013 ad oggi sono stati peraltro presentati 9 disegni di legge al Senato e 8 alla Camera aventi ad oggetto tale riforma; e in tutti si prevede che il giudice tributario debba essere un giudice professionale a tempo pieno. Il metodo di reclutamento – non mediante concorso – dei giudici attuali, la natura onoraria dell’incarico, la struttura e il ridotto ammontare dei compensi erogati recano infatti un inevitabile pregiudizio alla qualità delle pronunce e alla produttività dei giudici. Si è quindi posta attenzione alla predisposizione delle condizioni perché il legislatore delegato, in sede di attuazione della delega, addivenga alla creazione del ruolo dei giudici tributari. In questa prospettiva, nel ddl volto alla riforma della giustizia tributaria, appena approvato in Consiglio dei Ministri, si è scelta dunque la strada del giudice tributario professionale. Da segnalare, infine, che, nell’ottica di una migliore qualità delle decisioni tributarie di maggior valore (più facilmente destinate a pervenire fino alla Corte di Cassazione), si prevede che le liti minori, di valore non superiore ai 3.000 euro siano decise in primo grado da un giudice monocratico. E che tali decisioni possano essere impugnate in Cassazione solo per questioni di diritto.
Riforma tributaria: le novità
Per quanto riguarda gli interventi relativi al giudizio di Cassazione, si propongono nel ddl due novità di tipo processuale, tendenti a rendere più tempestivo l’intervento nomofilattico.
Il primo istituto, sulla scorta di esperienze straniere (e segnatamente dell’ordinamento francese che conosce la saisine pour avis), è denominato “rinvio pregiudiziale in cassazione” e consente al giudice tributario – in presenza di una questione di diritto nuova, che evidenzi una seria difficoltà interpretativa e che appaia probabile che si verrà a porre in numerose controversie – di chiedere alla Corte di legittimità l’enunciazione di un principio di diritto. Il secondo istituto, aggiuntivo o sostitutivo rispetto al primo, è quello denominato “ricorso nell’interesse della legge in materia tributaria”. Tale strumento consente al Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione di formulare una richiesta al Primo Presidente della Corte di Cassazione di rimettere una questione di diritto di particolare importanza che rivesta il carattere della novità o della serialità o che ha generato un contrasto nella giurisprudenza di merito, in modo che venga enunciato un principio di diritto nell’interesse della legge, cui il Giudice del merito tendenzialmente deve uniformarsi.
Il tema della prova testimoniale
Un altro tema fondamentale affrontato nel ddl è quello della prova testimoniale. Il nuovo articolo 7, comma 4, del Dlgs 546/92, come proposto nel ddl in esame, prevede che «4) Non è ammesso il giuramento. La Commissione, anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del Codice di procedura civile, quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso. In tali casi la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale». La criticità maggiore della proposta normativa attiene, tuttavia, al fatto che, considerato che ogni verbale dell’Amministrazione finanziaria, potrebbe rientrare, in linea generale, nell’ambito degli atti facenti fede sino a querela di falso, non si capisce esattamente quali possano essere le circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. Tanto premesso, restano, in sostanza, ancora varie criticità su cui intervenire, tra cui, ad esempio:
- ampliare il contraddittorio e il ricorso all’autotutela (chiarendo a tal proposito anche i profili di impugnazione del diniego);
- migliorare gli strumenti deflattivi del contenzioso; mediazione in primis;
- intervenire (meglio) sul divieto di testimonianza;
- prevedere la creazione, ex lege, di una sezione speciale della Corte di Cassazione.
Alcune conclusioni
Da segnalare, infine, anche un’altra importante questione non affrontata dal ddl: non è stato previsto alcun correttivo in ordine all’attuale meccanismo (solo facoltativo) della pubblica udienza. Insomma, il percorso parlamentare che aspetta il ddl potrà avere l’occasione di apportare notevoli miglioramenti, in vista di una giustizia tributaria finalmente degna di tale nome.
*Direttore dell’Osservatorio Eurispes sulle Politiche fiscali.
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