Le Autorità portuali, quali soggetti regolatori e non produttori di servizi portuali, vanno qualificate sul piano sia funzionale, sia finanziario, quali Enti pubblici non economici. E, dunque, deve ritenersi che i canoni da esse percepiti per la concessione di aree demaniali marittime non sono soggetti né ad IVA, né ad IRES, trattandosi di importi corrisposti per lo svolgimento di attività proprie delle finalità istituzionali, salvo che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in concreto, che le riprese concernono attività di impresa, esercitate dall’Ente pubblico al di fuori di tali scopi.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27035 del 06/10/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di tassazione delle Autorità portuali. Evidenzia la Cassazione, che le Autorità portuali, quali soggetti regolatori e non produttori di servizi portuali, vanno qualificate sul piano sia funzionale, sia finanziario, quali Enti pubblici non economici. Tale soluzione è frutto della scelta del legislatore – effettuata con la legge 28 gennaio 1984, n. 94 di riordino della legislazione in materia portuale – di adottare per le Autorità portuali il modello della cosiddetta “landlord port model”, caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo sia del territorio, sia delle infrastrutture portuali, affidate alle Autorità portuali, rispetto alle funzioni di gestione del traffico e dei terminali (banchine), affidate a privati, ferma restando la proprietà pubblica dei suoli e delle infrastrutture.
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I canoni percepiti dalle Autorità portuali per la concessione di aree demaniali marittime non sono, dunque, soggetti né ad IVA, né ad IRES, trattandosi di importi corrisposti per lo svolgimento di attività istituzionali, salvo che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in concreto, che le riprese concernano attività di impresa esercitate al di fuori degli scopi istituzionali. Le Autorità portuali, in conclusione, sono qualificabili come Enti pubblici non economici tanto sul versante funzionale, quanto su quello finanziario. E, come tali, esse debbono essere ricondotte nell’ambito soggettivo delle Pubbliche amministrazioni. La fondamentale conseguenza è che le attività svolte, non essendo annoverabili tra le attività di produzione di servizi, hanno anch’esse natura pubblicistica e sono, quindi, esenti da imposizione.
*Giovambattista Palumbo, Direttore dell’Osservatorio Eurispes sulle Politiche fiscali.