Lo scorso 26 marzo il Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, nel corso della riunione straordinaria tenuta presso il Palazzo della Consulta, alla presenza del Capo dello Stato e delle alte cariche istituzionali, ha presentato la relazione concernente l’attività che la Corte Costituzionale ha svolto nel 2025. In particolare, nel corso del 2025 si sono avute 219 pronunce, in numero leggermente superiore rispetto al 2024 (212), delle quali 160 sono state rese in giudizi incidentali (e cioè scaturite nell’ambito di procedimenti giudiziari con la sollevazione di questione di legittimità costituzionale da parte del giudice a quo); 36 in giudizi in via principale (a seguito di sollevazione di questione di legittimità costituzionale da parte dello Stato nei confronti di leggi regionali e da parte delle Regioni nei confronti di leggi dello Stato); 9 in merito a conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato; 6 in merito all’ammissibilità di proposte di referendum; 3 concernenti ordinanze pronunciate per la correzione di errori materiali. Le pronunce hanno consentito alla Corte costituzionale di confermare principi espressi già da tempo in tema soprattutto di limiti degli atti di normazione primaria con specifico riferimento all’adozione degli atti aventi forza di legge da parte del Governi (decreti legge e decreti legislativi) e, nel contempo, di intervenire in settori particolarmente delicati attinenti alla tutela dei diritti costituzionali oggetto, talvolta, di accessi dibattiti politici.
La Corte Costituzionale ha assunto un ruolo progressivamente di impatto, rendendosi interprete di radicali cambiamenti nella società e nell’ordinamento giuridico
Nel concludere l’intervento di presentazione della relazione, il Presidente Amoroso ha voluto rimarcare come la Corte Costituzionale abbia assunto un ruolo progressivamente di maggiore impatto, rendendosi interprete di radicali cambiamenti nella società e nell’ordinamento giuridico. Al riguardo, la Corte Costituzionale è intervenuta, sopperendo ad un quadro normativo non ancora del tutto definito, in tema di fine vita e di procreazione medicalmente assistita. Nel primo àmbito la Corte ha confermato che non è costituzionalmente illegittimo subordinare la non punibilità dell’aiuto al suicidio al requisito che la persona abbia la necessità, secondo la valutazione medica, di un trattamento di sostegno vitale; nel secondo ambito, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.8 della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) ha lo stato di figlio riconosciuto anche dell’altra donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

