La Corte Costituzionale, nell’ordinamento italiano, è il Supremo organo di giustizia costituzionale, il giudice delle leggi, uno dei principali Organi di Garanzia dell’ordinamento italiano. Come noto, i compiti attribuiti alla Consulta sono diversi: verificare la conformità alla Costituzione delle Leggi, statali e regionali, e degli atti aventi forza di legge (Decreti-Legge e Decreti Legislativi); dirimere i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra Regioni stesse; giudicare sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica; verificare l’ammissibilità dei referendum abrogativi.
Quando la Corte rinvia la decisione: le ordinanze di incostituzionalità differita
A partire dal 2018 la Corte Costituzionale ha fatto ricorso alla tecnica decisoria delle ordinanze di “incostituzionalità differita”, vale a dire ad ordinanze che rinviano il giudizio di costituzionalità chiedendo nelle more al Parlamento di legiferare nella materia oggetto del giudizio. Questa tipologia di ordinanze si affianca alle pronunce con le quali la Corte richiede al legislatore di intervenire su una determinata materia (cosiddette pronunce monito).
In molti casi, alle ordinanze di “incostituzionalità differita” e ai moniti ha fatto seguito un’attività parlamentare. In un caso – ossia sull’ordinanza di incostituzionalità differita relativa al cosiddetto ergastolo ostativo – è anche intervenuto un decreto-legge, il n. 162 del 2022.
Le “valvole di sicurezza” nel sistema penale
Negli ultimi 15 anni, stante anche la mancanza di intervento a livello legislativo, la Corte Costituzionale ha introdotto, per ipotesi di reato connotate da un’ampia sproporzione sanzionatoria, delle “valvole di sicurezza” al fine di mitigare la pena ai profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell’azione criminosa, entità del danno o del pericolo).
Le sentenze additive e la tutela della proporzionalità della pena
Si tratta di sentenze cosiddette “additive”, con le quali la Consulta colma una lacuna normativa, al fine di evitare pene sproporzionate per caso di minore gravità, garantendo la finalità rieducativa della sanzione. In tali pronunce, la Corte ribadisce il finalismo rieducativo della sanzione con il principio di personalità della responsabilità penale, affinché la pena si atteggi come risposta proporzionata anche rispetto alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del singolo fatto reato. Viene prevista, pertanto, una diminuzione di pena fino a un terzo quando, per natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell’azione, o per la tenuità del danno o del pericolo, il fatto è lieve.
Il furto in abitazione davanti alla Consulta
Tuttavia, con la sentenza n. 193/2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze in merito alla mancata previsione di una “valvola di sicurezza” anche in ordine al delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624 bis, comma primo del Codice penale quando il fatto risulta di lieve entità.
Il caso concreto da cui trae origine la questione sottoposta al vaglio della Consulta riguardava un soggetto che si era impossessato di una scatola contenente anticaglie del valore complessivo di circa 500 euro, momentaneamente depositata dal proprietario nell’androne condominiale ove risiedeva. L’art. 624 bis Cod. Pen. prevede una cornice edittale indubbiamente elevata – pena della reclusione da quattro a sette anni e della multa da euro 927 a euro 1.500 – e il Tribunale di Firenze osservava, per riportare la disciplina entro i confini della legittimità costituzionale, come si sarebbe resa necessaria l’introduzione di una circostanza attenuante, comportante la diminuzione della pena fino a un terzo «quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
I casi precedenti: quando la Corte ha introdotto la lieve entità
Invero, la Consulta è già intervenuta in altre ipotesi criminose connotate da una pena particolarmente aspra:
- sentenza n. 68/2012 con riferimento al sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 Codice penale, fattispecie punita con la pena della reclusione da venticinque a trent’anni;
- sentenza n. 120/2023 con riferimento all’estorsione di cui all’art. 629 Codice penale, delitto punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 se non aggravato e con la reclusione da sette a venti anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 se concorre una delle circostanze aggravanti indicate dal terzo comma dell’art. 628 Codice penale;
- sentenza n. 86/2024 con riferimento all’ipotesi di rapina, sia propria che impropria, di cui all’art. 628 Codice penale punita con la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da euro 927 a euro 2.500 se non aggravata e con la reclusione da sei a venti anni e la multa da euro 2.000 a euro 4.000 se ricorrono le circostanze aggravanti previste dal terzo comma dell’art. 628 Codice penale;
- sentenza n. 91/2024 con riferimento all’ipotesi di pornografia minorile di cui all’art. 600 ter Codice penale, punita con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000;
- sentenza n. 83/2025 con riferimento alla deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso prevista dall’art. 583 quinquies Pen. con la pena della reclusione da otto a quattordici anni;
- sentenza n. 202/2025 con riferimento alla violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609 octies Pen. con la reclusione da otto a quattordici anni.
Quando la “valvola di sicurezza” non è ammessa
Tali pronunce hanno consentito al Giudice delle Leggi di definire i requisiti in presenza dei quali è possibile un intervento manipolativo di tipo additivo, mediante l’introduzione di una specifica attenuante nel caso in cui il fatto sia di lieve entità (cosiddetta “valvola di sicurezza”).
È necessaria un’ampia latitudine tipica del reato, ossia che la fattispecie incriminatrice coinvolga condotte con disvalore marcatamente dissimile e un minimo edittale significativamente elevato, tale da apparire manifestamente sproporzionato rispetto a fatti che si collocano nella fascia di minimo disvalore espresso dalla fattispecie tipica, impedendo al Giudice la possibilità di graduare la sanzione al fine di adattarla al caso concreto e all’effettivo disvalore della condotta.
La tecnica adottata dalla Consulta di introdurre la previsione di una circostanza attenuante per i fatti di minore gravità consente di temperare la rigidità del trattamento sanzionatorio previsto dal Legislatore, consentendo al Giudice di adeguare la pena all’effettivo disvalore del reato commesso. Viceversa, sia con riferimento al furto con strappo (art. 624 bis, comma secondo, Codice penale, sentenza n. 171/2025) che con riferimento al furto in abitazione di cui all’art. 624 bis, comma primo, Codice penale, la Corte Costituzionale ha escluso il ricorso alla valvola di sicurezza della lieve entità.
Secondo la Consulta, la tecnica di introdurre fattispecie di minore gravità al fine di riequilibrare complessivamente la disciplina sanzionatoria, si addice essenzialmente alle ipotesi nelle quali il reato base ha una formulazione molto ampia (sentenza n. 117/2021) e sarebbero escluse entrambe le fattispecie previste dall’art. 624 bis Codice penale del furto in abitazione e del furto con strappo.
La sentenza n. 193/2025: nessuna attenuante per il furto in abitazione
Per quanto riguarda la sentenza n. 193/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 624 bis Codice penale in merito alla mancata previsione di una ipotesi attenuata di furto in abitazione, con diminuzione di pena per il caso in cui il fatto sia caratterizzato da “lieve entità”. La mancata previsione di una ipotesi attenuata non appare – ad avviso della Consulta – irragionevole, giacché riconducibile al rilievo in base al quale la violazione del domicilio non conosce graduazioni di intensità.
Corre l’obbligo di evidenziare come i dati statistici del 2025 indichino un incremento dei furti in abitazione, con oltre 155.000 casi denunciati nell’anno 2024 (+ 5,4% rispetto al 2023), consolidando la posizione dei reati contro il patrimonio come i più frequenti in Italia. Dopo l’aumento dell’anno 2024, nel primo semestre dell’anno 2025 vi è stata una diminuzione dei furti (- 8,6%) e delle rapine (- 11,6%).
Una scelta discutibile? Le criticità della decisione
A parere di chi scrive, la tecnica adottata dal Giudice delle Leggi con riferimento a ipotesi criminose connotate da un aspro trattamento sanzionatorio svolge una funzione di rimodulazione della pena con riferimento al caso concreto necessaria per adeguare l’irrogazione della pena all’effettivo disvalore del fatto di reato. Tuttavia, lascia riflettere come con riferimento alle fattispecie di furto in abitazione e di furto con strappo non sia stata introdotta una valvola di sicurezza, ben potendo essere ricomprese nell’alveo della previsione normativa ipotesi di ben scarso allarme sociale e gravità.
Un problema di coerenza
Tali ultime decisioni si collocano in linea con i pronunciamenti della Consulta volti a rispettare la discrezionalità politico-criminale del Legislatore in materia di commisurazione della pena e fedele a un modello di sindacato di costituzionalità come controllo meramente in negativo sulla non manifesta sproporzionalità del trattamento sanzionatorio. Tuttavia, proprio alla luce dell’evoluzione del sindacato di proporzionalità, appare problematica la conclusione cui la Corte perviene nel caso del furto in abitazione. Deve osservarsi come la “valvola di sicurezza”, nelle forme di una circostanza attenuante concedibile dal Giudice di merito al ricorrere di condizioni oggettive, introdotta dalla Consulta con riferimento a determinate figure criminose è un elemento che, una volta interpolato nell’ordito normativo, contribuisce a definire lo schema del trattamento sanzionatorio, di cui occorre assicurare uguaglianza e ragionevolezza.
In altri termini, una volta che la Corte Costituzionale introduce l’attenuante della lieve entità, tale strumento diventa parte integrante della dosimetria della pena, quale parametro mediante cui vagliare la conformità della disciplina di fattispecie analoghe. Viceversa, escludere – come avvenuto con riferimento al furto con strappo e al furto in abitazione – la possibilità di introdurre l’attenuante della lieve entità significa tollerare, all’interno dello stesso sistema dei delitti contro il patrimonio, nel quale convivono fattispecie ben più gravi – quali la rapina, l’estorsione e il sequestro di persona a scopo di estorsione (per le quali è invece prevista l’ipotesi di lieve entità) – il rischio di compromettere quella minima coerenza necessaria che dovrebbe essere presidiata anche dal controllo di costituzionalità, pur nel rispetto della discrezionalità politico-criminale del legislatore.
La necessità di un intervento legislativo dell’art. 624-bis
Si renderebbe, dunque, opportuno un intervento legislativo in ordine all’art. 624 bis Codice penale, mediante la previsione di una sanzione più mite nelle ipotesi connotate da scarso disvalore sociale, senza attendere un ulteriore intervento della Corte Costituzionale.
Nuove questioni di legittimità costituzionale all’orizzonte
A chiosa delle considerazioni svolte, si evidenzia – con riferimento al delitto di rapina – come diverse erano state le questioni di legittimità costituzionale sollevate, dichiarate infondate dalla Consulta, per poi intervenire in punto di trattamento sanzionatorio mediante l’introduzione della “valvola di sicurezza” della lieve entità con la nota sentenza n. 86/2024.
È pertanto questione di tempo prima che altri Tribunali territoriali sollevino la medesima questione innanzi al Giudice delle Leggi.

