A distanza di pochi mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 131/2025, il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 18 febbraio 2026, ha deliberato in ordine all’adozione del regolamento contenente i nuovi criteri per la classificazione dei comuni montani, da emanarsi con prossimo decreto del Presidente del Consiglio.
Comuni montani: ecco i nuovi criteri di definizione
In particolare, sono classificati come montani i comuni che soddisfano i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere contenute nello schema di regolamento già approntato:
- il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
- altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
- altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
- altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare;
- altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri.
Comuni montani confinanti: quando la classificazione si estende ai territori limitrofi
Inoltre, anche al di fuori di tali criteri, sono classificati come montani i comuni che confinano esclusivamente con uno o più comuni che soddisfano almeno uno dei criteri sopra elencati o con questi comuni e uno Stato estero oppure solo con uno Stato estero, purché l’altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline.
Le “isole montane”: il caso dei gruppi di comuni confinanti
Sono da considerare, infine, montani anche i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni già classificati come montani perché soddisfano almeno uno dei criteri sopra indicati, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.
Un elenco per evitare dubbi interpretativi
In ogni caso, considerata la complessità dei criteri di classificazione, che potrebbe condurre ad una riduzione dell’attuale numero dei comuni montani, il nuovo elenco dei comuni montani, una volta che sarà determinato, verrà contenuto in un apposito allegato del regolamento, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo.

