Nel difficile cammino avviato qualche anno fa a tutela dei salari dei lavoratori nell’ambito degli appalti pubblici ci avviciniamo a un equilibrio concettuale e interpretativo. La persistente problematicità del tema del ribasso dei costi della manodopera dimostra come, nonostante gli sforzi di razionalizzazione operati dal D.Lgs. n.36/2023, l’equilibrio tra tutela del lavoro, concorrenza e corretto funzionamento delle procedure di gara continui a richiedere un’opera interpretativa non meramente letterale, ma sistematica.
L’equilibrio tra tutela del lavoro, concorrenza e corretto funzionamento delle procedure di gara continua a richiedere un’opera interpretativa sistematica
Se il principio di non ribassabilità dei costi della manodopera, introdotto per evitare che gli aggiudicatari di appalti pubblici cedessero alla tentazione di “contrarre” sotto i limiti imposti dalla legge gli stipendi delle proprie maestranze per raggiungere offerte economiche competitive, ha costituito un indubbio passo in avanti nella tutela dei lavoratori, è altrettanto evidente che non è possibile immaginare che sia la Stazione Appaltante e definire quale è l’effettivo costo della manodopera che l’aggiudicatario dovrà sopportare per erogare la prestazione richiesta. Se i costi della manodopera “non soggetti a ribasso”, indicati dalla stazione appaltante fossero stati interpretati – fin da subito – come una mera indicazione di massima, utile proprio alla SA quale parametro di riferimento per definire una base d’asta coerente con il servizio o lavoro richiesto, e per gli Operatori Economici come un parametro da tenere presente per giustificare o motivare la sostenibilità della propria offerta, non avremmo assistito al proliferare di contenziosi su tale aspetto, come quello recentemente affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 6 marzo 2026, n.1824.
La clausola del disciplinare che qualifica come “non ribassabili” i costi della manodopera non può essere automaticamente interpretata come causa di esclusione
Le questioni affrontate dal Consiglio di Stato, portata delle clausole di non ribassabilità dei costi della manodopera, il momento e le modalità di verifica della clausola, il rapporto tra lex specialis e disciplina codicistica, affondano le radici argomentative sul principio del risultato, che funge da criterio guida dell’interpretazione complessiva della procedura. Doppio risultato di selezionale l’offerta migliore, nel rispetto della sostenibilità economica e dei diritti dei lavoratori. Obiettivi dai quali la PA non può mai prescindere. Nella parte motiva del giudicato il Collegio afferma un principio di particolare rilievo sistemico: la clausola del disciplinare che qualifica come “non ribassabili” i costi della manodopera non può essere automaticamente interpretata come causa di esclusione, in assenza di una espressa comminatoria (che sarebbe comunque illegittima e, proprio in quanto contraria alla norma, nulla).
La violazione formale della clausola non assume rilievo espulsivo, ma diventa un indice di possibile criticità dell’offerta
La clausola non viene disapplicata, ma ricondotta al suo significato funzionale, che come ricordato è quello di impedire ribassi insostenibili o compressivi delle tutele del lavoro e imporre, in presenza di scostamenti, l’attivazione di un supplemento argomentativo e motivazionale che secondo il Consiglio di Stato ben può essere richiesto (dalla SA) e fornito (dall’OE) in sede di verifica di anomalia. Sostanzialmente, quindi la violazione formale della clausola non assume rilievo espulsivo, ma diventa un indice di possibile criticità dell’offerta, da verificare nel contraddittorio procedimentale.
Nulla vieta alla Stazione Appaltante di richiedere un approfondimento argomentativo sui costi della manodopera già in fase di formulazione dell’offerta
Spunto operativo. Nulla vieta alla Stazione Appaltante – è anzi una pratica assolutamente virtuosa e conforme ai principi di economicità, speditezza e semplificazione della procedura, procedurale – di richiedere tale approfondimento argomentativo già in fase di formulazione dell’offerta, avendo particolare cura di evitare che le argomentazioni proposte dall’OE per motivare il ribasso dei costi della manodopera siano rinvenibili nella busta amministrativa o in quella tecnica. Tale relazione accompagnatoria dell’offerta economica, infatti, dovrà essere presentata e custodita nella medesima “busta” (seppur elettronica) ove è contenuta l’offerta economica, non potendo in alcun modo rischiare di palesare elementi essenziali della stessa prima della sua apertura formale. Infine si segnala che il Consiglio di Stato è stato scomodato anche in relazione ad una questione che riteniamo non meriti neanche l’onore della cronaca, nella convinzione che qualsiasi attività svolta dal RUP o dalla stazione appaltante per correggere errori (di qualsiasi natura: umani, informatici …) nell’intento di generare una classifica “corretta” e rispettosa dei criteri definiti dal bando sia non solo legittima, ma doverosa.

