Concordato preventivo biennale e ravvedimento speciale

concordato preventivo

Il 1° ottobre 2024, il Senato ha approvato la conversione in legge del DL Omnibus (DL. n.113/2024) che prevede un particolare tipo di ravvedimento, al quale possono accedere i soggetti che hanno applicato gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità) e che aderiranno al concordato preventivo biennale entro il prossimo 31 ottobre 2024. Tale regime, in particolare, consisterà nel versamento di un tributo sostitutivo dell’Irap e delle Imposte sui redditi, nonché delle relative addizionali, calibrato in base all’affidabilità fiscale dei contribuenti. In estrema sintesi, la base imponibile sarà determinata dalla differenza tra il reddito originariamente dichiarato e lo stesso reddito aumentato di una percentuale che varia in funzione del punteggio ISA. Anche le aliquote dell’imposta sostitutiva, saranno differenziate in base al punteggio ISA. Sull’ammontare di base imponibile, calcolato applicando le medesime percentuali al valore della produzione, ai fini IRAP si renderà applicabile un’imposta sostitutiva del 3,9%. L’imposta sostitutiva complessivamente dovuta, derivante dalle somme delle due (imposte dirette e Irap), sarà ridotta poi anche del 30% con riferimento alle sole annualità 2020 e 2021, al fine di tenere conto della pandemia. Il relativo versamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure, con decorrenza dalla stessa data, mediante pagamento rateale nell’arco di un massimo di 24 mensilità. Da evidenziare che sussistono comunque alcune condizioni ostative all’adesione al nuovo regime, in caso di già avvenuta notifica, prima del pagamento, di processi verbali di constatazione, di schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il solo periodo d’imposta 2018, inoltre, il ravvedimento non si potrà perfezionare se sono stati notificati processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il concordato non può essere considerato un condono, ma è sicuramente un’opportunità sia per i contribuenti che per lo Stato

A prescindere dal funzionamento tecnico della disciplina (e comunque anche per questo), il concordato/ravvedimento non può essere considerato un condono, ma è sicuramente un’opportunità sia per i contribuenti che per lo Stato (anche per far emergere almeno parte di quanto oggi non dichiarato). La disciplina prevede del resto vantaggi e garanzie per entrambe le “parti”, laddove, tra le altre, ferma la programmazione di una intensificazione dell’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, il Legislatore ha anche dimezzato, per i soggetti che non vi aderiscono o ne decadono, le soglie per l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Certamente un buon “incentivo” ad aderire. Quindi può essere considerato un condono? No. Può essere una opportunità? Senz’altro, offrendosi ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale per gli anni dal 2018 al 2022, con, una volta eseguito il versamento, “protezione” contro gli accertamenti basati su presunzioni semplici – salvo che non sia intervenuta l’applicazione di una misura cautelare, ovvero la notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti specificatamente elencati dalla norma – ma, al contempo, questa volta a favore dello Stato, anche la proroga dei termini di accertamento, estesi fino al 31 dicembre 2027 sia per le imposte sui redditi che per l’Iva. Inoltre, per tutti i soggetti che aderiscono al concordato, anche se non optano per il ravvedimento speciale, i termini di accertamento che sarebbero scaduti il 31 dicembre 2024 vengono comunque posticipati di un anno, al 31 dicembre 2025. Quindi opportunità sì, ma con la (giusta) garanzia anche a tutela dell’Erario, che, in ogni caso, nell’ambito di un sistema di pesi e contrappesi, potrà così contare, in prospettiva, su entrate certe, anche se, al momento, il costo extra per le casse pubbliche viene stimato, complessivamente, in circa un miliardo di euro.

*Avv. Giovambattista Palumbo, Direttore dell’Osservatorio sulle Politiche fiscali dell’Eurispes.

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