Nell’ambito della Riforma fiscale, il Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2024 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Il nuovo decreto prevede per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) una pianificazione annuale, volta ad assicurare la salvaguardia dei crediti tributari affidati dai vari Enti mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione e la conseguente tempestiva gestione delle attività di recupero.
Il nuovo testo introduce il “discarico automatico” dei ruoli dopo 5 anni dal loro affidamento
Il testo introduce, a decorrere dal 2025, l’istituto del “discarico automatico” dei ruoli affidati ad AdER decorsi 5 anni dal loro affidamento, ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive, concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito. Il discarico non comporterà comunque automaticamente l’estinzione del debito, e pertanto l’Ente creditore potrà provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto, o, in presenza di “nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore”, riaffidarlo all’Agenzia Entrate-Riscossione. Si stabilisce poi la costituzione di un’apposita Commissione per individuare possibili soluzioni legislative per i discarichi dei ruoli affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2024; ruoli che valgono circa 1.200 miliardi di euro, suddivisi in 163 milioni di cartelle e avvisi, che fanno capo a oltre 22 milioni di contribuenti, tra cui 19 milioni di persone fisiche.
Gli obiettivi al 2031 per il discarico dei ruolio
La Commissione dovrà analizzare il magazzino e proporre delle soluzioni per arrivare al discarico totale o parziale dei ruoli: obiettivo da raggiungere entro il 31 dicembre 2025 per quelli affidati dal 2000 al 2010 (quasi il 30%), entro fine 2027 per quelli risalenti al 2011-2017 ed entro fine 2031 per le pendenze datate 2018-2024. Si prevede infine l’estensione del numero massimo di rate per la rateizzazione ordinaria dei debiti fiscali dalle attuali 72 a 120 rate. L’aumento delle rate sarà comunque progressivo, passando da 85 per le richieste presentate nel 2025 e 2026, a 97 per il 2027 e 2028, a 109 dal primo gennaio 2029. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, il periodo potrà anche essere prorogato, una sola volta, per un periodo di pari durata. L’allungamento dei piani di pagamento, come detto, avverrà in modo progressivo dato che, come intuibile, avrà un impatto sui flussi di cassa, solo parzialmente attenuato dagli interessi. Ogni passaggio verso un programma di versamenti più estesi dovrà dunque essere preceduto da una verifica sulle ricadute finanziarie.
La riforma interviene sulla riscossione di 163 milioni di cartelle e avvisi che fanno capo a oltre 22 milioni di contribuenti
Tanto premesso, quello che, in attesa del testo definitivo, preme fin da subito evidenziare è che non si tratterà di una misura straordinaria, come quelle recentemente introdotte nell’ambito delle procedure definitorie (la cosiddetta tregua fiscale), ma di un criterio nuovo per la cancellazione dal magazzino dei crediti non riscossi. Che una riforma fosse necessaria è del resto dimostrato dai numeri, laddove oggi, dopo 10 anni dall’iscrizione a ruolo, su 100 euro attesi ne vengono incassati meno di 15. Secondo quanto emerso dall’ultima audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione, al momento, solo l’8% del magazzino (101 miliardi) ha qualche chance di essere recuperato alle casse dell’Erario.
Dopo 10 anni dall’iscrizione a ruolo, su 100 euro attesi ne vengono incassati meno di 15
A fronte delle misure sopra indicate, del resto, la riscossione dovrebbe uscirne rafforzata, essendo, tra le altre, l’Agenzia Entrate-Riscossione tenuta a notificare “tempestivamente” le cartelle non oltre nove mesi dopo l’affidamento del carico. Tanto rilevato in ordine alla riforma in corso, si evidenzia che le criticità di sistema relative alla riscossione dei debiti fiscali sono sostanzialmente riconducibili all’accumulo dei debiti fiscali in mancanza di cancellazione delle posizioni non più riscuotibili e alla farraginosità del processo di riscossione, che si presenta eccessivamente macchinoso, imponendo azioni di recupero pressoché indistinte per tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione, a prescindere dal loro importo e da una preliminare valutazione di solvibilità del debitore. Come visto la riforma interviene senz’altro sul primo punto, dovendosi poi ancora perfezionare le modalità di intervento sul secondo, al fine di modulare le attività di recupero sulla base di una strategia volta a massimizzare l’efficacia dell’azione di riscossione. I due profili sono comunque tra loro collegati, laddove la mancata cancellazione debiti non più recuperabili comporta l’impossibilità di realizzare i principi di efficienza, efficacia e buon andamento dell’azione dell’Agenzia Entrate-Riscossione, costretta, in ogni periodo d’imposta, ad attivarsi per la loro infruttuosa riscossione. In tale direzione, tra le novità del decreto di riforma, dovrebbe peraltro trovare spazio anche l’ulteriore facoltà di “anticipare i tempi”, potendo l’Agenzia Entrate-Riscossione inviare all’ente creditore, in qualsiasi momento, una comunicazione di discarico anticipato, in caso, ad esempio, di fallimento o liquidazione giudiziale del debitore, o, ancora, per i contribuenti nullatenenti.
Fatture elettroniche e accesso a dati anagrafici potrebbero aiutare il processo di riscossione
In conclusione, nel proseguire su tale opera di “risanamento”, quali potrebbero essere altri possibili spunti operativi di efficientamento? Le fatture elettroniche potrebbero, ad esempio, essere utilizzate anche dall’Agente della riscossione allo scopo di reperire le informazioni utili all’avvio, in modo mirato, di procedure presso terzi di contrasto alla cosiddetta evasione da riscossione. Così come, considerato che attualmente l’accesso all’anagrafe dei rapporti finanziari da parte del Concessionario è ancora limitato, con la conseguenza che spesso vengono avviati pignoramenti al buio (senza cioé informazioni aggiornate sulle capienze dei conti correnti dei debitori), potrebbero essere trasmessi allo stesso Agente della riscossione alcuni dati che attualmente sono inviati solo all’Agenzia delle Entrate, quali, ad esempio, il codice Iban, in modo che l’attività di recupero possa essere più efficace e comunque diretta solo verso quei rapporti finanziari che possano essere capienti ai fini dell’esecuzione. Insomma, un percorso non facile, ma da qualche parte bisognava cominciare a scalare la montagna.
*Avv. Giovambattista Palumbo, Direttore Osservatorio dell’Eurispes sulle Politiche fiscali.