La realtà virtuale è in sempre più rapida espansione. In un tale – ormai attuale e non più futuristico – contesto il Metaverso consente alle persone di svolgere, attraverso avatar, attività lavorative o comunque produttive di redditi che, fino ad oggi, erano compiute solamente nella dimensione fisica.
Metaverso: la difficoltà di fissare regole
Il Legislatore, internazionale e nazionale, sta cercando di adeguarsi alle nuove evoluzioni ma, per quanto cerchi di stare al passo, non riesce proprio ad intercettare un fenomeno i cui tempi non sono certo allineati agli iter normativi, ministeriali e burocratici – e intanto sfuggono all’imposizione tutti i redditi generati nella dimensione virtuale. Nel Metaverso avvengono, del resto, quotidianamente cessioni o locazioni di NFT (Non Fungible Token) regolate da smart contracts. Tutte queste attività, effettuate nel mondo virtuale, generano profitti anche nel mondo reale. Eppure, nelle more di una chiara ed innovativa normativa di settore, per porre un argine ad un’evasione fiscale molto concreta e poco virtuale, potrebbe essere possibile utilizzare le categorie “tradizionali”.
Serve un idoneo criterio di collegamento del mondo virtuale con quello reale
La prima questione da esaminare è ad esempio legata all’identificazione del contribuente, e cioè dell’impresa o della persona fisica operante nel Metaverso. Identificato il soggetto, bisognerebbe poi individuare un idoneo criterio di collegamento del mondo virtuale con quello reale, sia in termini di giurisdizione che di svolgimento del potere accertativo sui redditi prodotti nella dimensione digitale. In particolare, per le imprese create nel Metaverso, quanto alla individuazione della sede (e quindi dell’Ufficio competente al loro accertamento), potrebbe essere utilizzato il criterio di cui all’art. 4 del modello OCSE e art. 73 del Tuir (Testo unico imposte sui redditi), il quale, al comma 3, fa riferimento al luogo in cui si svolge, in concreto, la gestione e la direzione dell’attività d’impresa. A prescindere dal fatto che si svolgano in un mondo virtuale, nessuno può del resto dubitare che le attività economiche svolte nel Metaverso siano attività reali. E allora la nozione fiscale di “sede dell’amministrazione” potrà coincidere con il luogo dove si svolgono le attività di direzione dell’ente, dove si riuniscono i dirigenti societari, o dove si svolgono le assemblee generali. Ai sensi poi dell’art. 73, comma 5 bis, Tuir, la prevalente residenza nel territorio nazionale dei componenti del consiglio di amministrazione di una società può fare presumere, salvo prova contraria, la residenza della stessa società nello Stato italiano.
Metaverso, basterebbe una applicazione ragionata delle regole già vigenti
Sotto il profilo dei redditi prodotti dalla persona fisica, invece, va considerato che, nel Metaverso, una persona fisica, tramite il suo avatar, come nel mondo reale, potrà svolgere un lavoro, dipendente o autonomo, che sarà remunerato sotto forma di cripto-attività o di NFT, che potranno poi essere convertite in moneta legale e rientrare così nel mondo “reale”. Tali remunerazioni hanno naturalmente anche riflesso sulla maggiore capacità contributiva che il “contribuente”, grazie alle attività compiute dal suo avatar nel mondo virtuale, acquisisce nella dimensione fisica. E a questa maggiore capacità contributiva corrisponde (rectius: dovrebbe corrispondere) però allora anche il dovere di compilare la dovuta dichiarazione dei redditi. E questo, a ben vedere, già oggi, sulla base della attuale normativa, laddove l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 14 del 28 settembre 2018, ha chiarito che l’erogazione di token da parte del datore di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente e deve essere dichiarata (oltre che soggetta a ritenuta d’acconto). Se invece l’avatar avviasse nel Metaverso un’attività abituale di arti e professioni, il corrispondente contribuente (di cui l’avatar è rappresentazione nel mondo virtuale) dovrebbe dichiarare i relativi proventi di lavoro autonomo (nel mondo reale). Infine, anche le attività di “baratto” o permuta di cripto-attività o NFT, che regolarmente vengono svolte nel Metaverso, qualora generassero un guadagno, determinerebbero un reddito diverso (da dichiarare). E allorché l’acquisto di token dovesse assumere la funzione di investimento di natura finanziaria, il contribuente dovrebbe tassare l’eventuale differenza in termini di plusvalenza. E tutto questo, si ripete, non sulla base di innovative misure di tassazione del mondo virtuale, ma, semplicemente, come applicazione “ragionata” delle regole fiscali già oggi vigenti, portando così un po’ di equità fiscale nella prateria del Metaverso.
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*Direttore dell’Osservatorio sulle Politiche fiscali dell’Eurispes.