Die Welt, la polvere sotto il tappeto. Una critica tecnica alla disinformazione sulla presunta mafiosità della società italiana

Parafrasando il titolo di una recente ricerca dell’Eurispes, si può affermare che l’articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Die Welt1 si presta ad un sottotitolo calzante: La mafia tra realtà e rappresentazione: come si può (tentare invano di) alterare la reputazione di un Paese2.

Tralasciando ogni considerazione in ordine all’opportunità di redigere un contributo come quello pubblicato sul quotidiano tedesco, in un momento storico a dir poco drammatico per l’Italia e per il Mondo (“La mafia aspetta gli aiuti europei”), costituisce un’ovvietà affermare che le asserzioni contenute nello scritto manifestano grande parzialità. L’articolista utilizza, infatti, toni ed espressioni fuorvianti e spinge a travisare gli esatti scenari giuridici, sociali ed economici di riferimento.

Dipingere un paese come mafioso può avere come effetti diretti ed indiretti conseguenze politiche ed economiche devastanti. Lo si è a ben ragione sostenuto, mutatis mutandis, affrontando il tema della misurazione della corruzione.

L’articolo del Die Welt risulta anacronistico. Oggi, una simile informazione (o meglio disinformazione) non è sostenibile nemmeno innanzi all’opinione pubblica tedesca. Non costituisce difatti certamente una novità che le mafie italiane (e non solo) si siano infiltrate da decenni anche nel tessuto sociale ed economico della Germania, fino a costituirne parte integrante, trovando ivi terreno fertile e favorevole sul piano normativo. Gli investimenti illeciti hanno attecchito proprio per l’assenza di leggi specifiche sulla repressione della criminalità organizzata.

L’assenza di leggi efficaci che consentano azioni mirate contro la mafia è la prima criticità che deve essere affrontata dal legislatore tedesco. (tratto dall’articolo Le mafie italiane quadruplicano la loro presenza in Germania -21 January 2019- Il Mitte- Berlino –Vincenzo Musacchio).

Da molto tempo l’efficienza del sistema giudiziario tedesco, caratterizzato dalla limitata indipendenza della magistratura inquirente, è oggetto di attenta riflessione anche da parte dell’opinione pubblica. Non sono infatti mancate disamine delle fragilità di quel sistema, alla luce dei numerosi scandali giudiziari (l’ultimo, in ordine di tempo, afferente al sistema di rilevazione degli inquinanti diesel), seguite dall’auspicio di una riforma che tendesse al modello giudiziario italiano.

Ecco il motivo principale per il quale l’affermazione del quotidiano tedesco è fuorviante e gravissima: il giudizio espresso nei confronti del nostro ambiente legalmente orientato è ingeneroso: l’ingegneria reputazionale sottesa a determinate operazioni è però ormai destinata a segnare il passo.

L’ordinamento giuridico della Germania è invece di gran lunga obsoleto rispetto a quello italiano in termini di efficienza ed efficacia nel contrasto alla criminalità organizzata ed alle mafie. I mezzi e gli strumenti di prevenzione e contrasto approntati dal nostro sistema sono da considerare una best practies globale.

Una Risoluzione delle Nazioni Unite, in materia di misurazione della corruzione, adottata nel dicembre 2019 ad Abu Dhabi, in occasione dell’ultima Conferenza degli Stati parte UNCAC3, proposta dall’Italia, con un consenso enorme, ha ufficializzato il superamento degli indici percettivi per il rating ed il ranking di interi sistemi-Paese.

La Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite4 è universalmente riconosciuta come frutto del pensiero visionario e coraggioso del giudice italiano Giovanni Falcone e dell’esperienza antimafia del nostro Paese, certamente non di quella tedesca, con riferimento esplicito ad una criminalità organizzata che non è più solo italiana ma transnazionale (UNTOC).

Lo stesso meccanismo di revisione di quello strumento convenzionale5, che consentirà in futuro di verificare l’effettività del contrasto alle mafie negli ordinamenti degli Stati parte, è frutto di una spinta italiana. Non sarà l’Italia in posizioni di retroguardia in quelle peer review.

E non si tratta solo del frutto di una scelta dovuta all’emergenza della minaccia mafiosa vissuta dal nostro Paese negli anni Ottanta e Novanta. Nel nostro ordinamento, sul piano più generale, l’indipendenza assoluta della Magistratura dal potere esecutivo, peraltro avente valore costituzionale e concernente, si badi, sia i magistrati inquirenti/requirenti sia quelli giudicanti, è il primo presidio per assicurare una risposta significativa alla criminalità ed ai fenomeni mafiosi.

La serietà dell’azione italiana di contrasto alla criminalità organizzata ed alle mafie ha anche l’effetto di disvelare, più che altrove, il fenomeno6.

L’alta specializzazione dei Pubblici Ministeri italiani e della Polizia giudiziaria gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata. Siamo i soli ad avere una Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo ed una Direzione Investigativa Antimafia che, grazie ad uno Statuto speciale, nella cornice dei princìpi della rule of law e dell’ordinamento costituzionale, sono assurte a standard globale.

La nostra banca dati antimafia è uno strumento7 unico al mondo per capacità e funzionalità investigativa: anche l’OCSE l’ha utilizzata come riferimento fondamentale per aggiornare le proprie banche dati di enforcement. Il nostro Codice penale contempla il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso ed un’infinità di strumenti tecnici per investigare: i numeri dei nostri arresti e dei nostri sequestri e confische sono auto-esplicativi. Abbiamo anche un Codice Antimafia8.

Sempre l’OCSE, su di un piano più generale, e la stessa ONU spingono verso il modello italiano antimafia, anticorruzione ed antiriciclaggio. L’OCSE pone l’indipendenza del Pubblico ministero al centro della sua azione per il principio di legalità ed il suo enforcement sul piano globale.

Il Consiglio d’Europa stigmatizza i paesi che dispongono di un ufficio del Pubblico ministero che fa parte integrante dell’esecutivo ed è subordinato al Ministero della Giustizia (tra i quali proprio la Germania). La Commissione Europea si esprime in favore di un Pubblico ministero più indipendente e non subordinato o legato all’esecutivo (si vedano, ad esempio, gli atti della Commissione di Venezia).

Se volessimo perciò procedere, in conclusione, ad una fotografia comparativa delle realtà ordinamentali antimafia italiana e tedesca, senza alcuna lente inferenziale, potremmo affermare che sia sul piano della legislazione sia su quello istituzionale, oltre che su quello della preparazione professionale dei Magistrati e della Polizia, i nostri amici tedeschi hanno lacune da colmare.

Potremmo addirittura offrire all’uopo una capacity building metodologicamente declinata secondo i migliori standard internazionali (che in subjecta materia sono italiani).

L’Italia registra una crescente domanda di assistenza tecnica antimafia proveniente da tutto il mondo e riveste, per unanime riconoscimento nei fori multilaterali, un ruolo guida ‒ sul piano globale ‒ nella lotta alla criminalità organizzata ed alle mafie: noi non nascondiamo la polvere sotto il tappeto del cosiddetto “interesse nazionale”.

Non lo facciamo per la corruzione, così come non lo abbiamo mai fatto per le mafie. L’azione penale è obbligatoria e con essa godiamo di una vera e concreta libertà di stampa, chiunque (persona fisica o società) risulti interessata dalle indagini penali.

Noi affermiamo, in ogni circostanza e ad ogni costo, i princìpi dello stato di diritto, senza occultare i problemi (anche italiani), condividendo dati esperienziali e soluzioni. Quello che è, indubbiamente, un asset del nostro sistema Paese non può, a fortiori, divenire, ogni qual volta fa comodo ai nostri partners, ragione di stigma per l’Italia.

Ed infine, perché sia chiaro sul piano valoriale, non accettiamo lezioni da nessuno in materia di lotta al crimine organizzato, nel segno delle vittime del dovere, cadute nel contrastare efficacemente quel fenomeno che oggi è sempre più transnazionale.

Ecco perché suonano benissimo le parole del Ministro degli Esteri della Repubblica Italiana che, a proposito dell’articolo in commento, ha dichiarato trattarsi di «un’affermazione vergognosa e inaccettabile. L’Italia piange oggi le vittime del coronavirus, ma ha pianto e piange le vittime della mafia».

 

2 Cfr. La Corruzione tra realtà e rappresentazione. Ovvero: come si può alterare la reputazione di un Paese, Ricerca curata da Giovanni Tartaglia Polcini, Collana Eurispes, Edizioni Minerva, Bologna 2018.

3 Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption, Abu Dhabi, 16-20 December 2019.

4 Nel 1998, con l’obiettivo di fronteggiare e prevenire i crimini transnazionali fu costituito, presso le Nazioni Unite, l’Ufficio per il controllo del narcotraffico e la prevenzione del crimine, conosciuto anche come UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, al fine di fornire una risposta coordinata e globale ai fenomeni criminosi transnazionali, mediante l’attività di ricerca, consulenza e sostegno ai governi, nella formulazione e nell’attuazione degli atti di diritto internazionale contro la criminalità organizzata.

Approvata nel 2000 nell’ambito della UNODC la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nota anche come Convenzione di Palermo, è nata sulla necessità (individuata già da Giovanni Falcone) di una cooperazione internazionale per la lotta alle mafie. La Convenzione, la cui natura giuridica è certamente quella di un trattato multilaterale, è stata ratificata da 189 Stati ed è stata ampliata da tre Protocolli. Attraverso tale strumento di diritto internazionale, gli Stati ratificanti si impegnarono ad adottare misure volte al contrasto della criminalità organizzata transnazionale, mediante l’armonizzazione e, in taluni casi, l’uniformazione di specifiche fattispecie di reato nei diversi ordinamenti interni e la realizzazione di strutture finalizzate alla reciproca assistenza legale, all’estradizione e, molto più in generale, alla cooperazione giudiziaria in materia penale.

5 Il 19 ottobre del 2018, in occasione della nona sessione della Conferenza sulla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata, tenutasi a Vienna, fu votata e approvata all’unanimità una risoluzione disciplinante il meccanismo di revisione della Convenzione di Palermo; tale modifica consente oggi la piena armonizzazione degli strumenti giudiziari comuni a tutti gli Stati ratificanti la Convenzione stessa, mediante un controllo sulla legislazione nazionale, sull’organizzazione giudiziaria, nonché sulle attività di repressione e prevenzione dei crimini transnazionali, con specifico riguardo a quelle associazioni a delinquere di stampo mafioso, per verificare che gli Stati ratificanti avessero concretamente adottato gli strumenti convenzionali pattuiti in via istituzionale.

L’imperativo di Vienna nel 2018 era stato quello di fissare, con alcune modifiche, una nozione comune di reato transnazionale commesso da organizzazioni criminali stabilmente operanti sul territorio di più Stati, e imponente la previsione di alcune fattispecie criminose, quali la corruzione, il riciclaggio, l’intralcio alla giustizia e l’associazione a delinquere. Veniva prevista l’elaborazione di un questionario di autovalutazione (self assessment check list) da parte di ogni gruppo di lavoro che doveva costituire la base della peer review. Dopo una lunga elaborazione, il questionario, finalizzato a radiografare e valutare le legislazioni in materia di crimine organizzato, veniva approvato dal gruppo intergovernativo di esperti istituito dalla Conferenza degli Stati parte della Convenzione di Palermo a Vienna nel 2018.

6 La legge 13 settembre 1982, n.646 promulgata a seguito dell’omicidio del segretario del Pci regionale, Pio La Torre, introdusse nel nostro ordinamento l’art.416 bis c.p.

7 La banca dati costituisce lo strumento per assicurare la completezza e tempestività della reciproca informazione a cui sono tenuti tutti i Magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia ai sensi dell’art. 70 bis dell’Ordinamento giudiziario.

8 Codice Antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2019, n.160. Il Codice Antimafia è divenuto il punto di riferimento completo per semplificare l’attività dell’interprete e migliorare l’efficienza delle procedure di gestione, destinazione ed assegnazione dei bei confiscati; il testo raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione.

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